Cinque vite spezzate, 5 operai morti in un incidente stradale poco prima delle 6 di ieri pomeriggio. Un'altra strage di lavoratori, questa volta in itinere. Il furgone Doblò sul quale viaggiavano lungo la bretella di collegamento tra le autostrade A1 e A21 nel comune di Fiorenzuola d’Arda, provincia di Piacenza, si è infilato sotto un tir fermo in coda. L'impatto è stato violentissimo. Ai primi soccorritori non è rimasto che costatare la morte sul colpo per i cinque uomini.

Le vittime erano dipendenti di due ditte edili di Corte Franca, in provincia di Brescia, la Mapen e la ex Edil Ellebi. Tornavano a casa dopo una giornata di lavoro. Tre erano italiani di 55, 60 e 67 anni, due marocchini di 40 e 51 anni. Tutti residenti nelle province di Brescia e di Bergamo, tra Adro e Covo.

Secondo gli ultimi dati Inail relativi agli infortuni in itinere, quest'anno i decessi sarebbero stati 48 al 30 aprile. Quelli morti in occasione di lavoro, sempre nel primo quadrimestre dell'anno, 306, con un incremento del 9,3% rispetto allo stesso periodo del 2020. Nella sola Lombardia, la regione dove vivevano e lavoravano i 5 operai deceduti nell'incidente stradale, nel solo mese di maggio i morti sul lavoro sono stati 8. Un dato allarmante, concretizzatosi proprio mentre i sindacati sono impegnati, dal 20 maggio scorso, in una nuova mobilitazione nazionale, l'ennesima, che dietro allo slogan "Fermiamo la strage sul lavoro" ha riempito le piazze delle prefetture di tante città italiane per chiedere che venga incrementato il numero degli ispettori sul lavoro, che le leggi per la sicurezza vengano fatte rispettare, che si costituiscano su ogni territorio cabine di regia per monitorare e implementare la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Proprio ieri mattina, a Vibo Valentia, un operaio aveva trovato la morte sul lavoro sempre in autostrada, travolto in un cantiere lungo la A2.

Che cosa si intende e quando è tutelato l'infortunio in itinere? "L’Inail - si legge sul sito dell'istituto - tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. È stata riconosciuta l'indennizzabilità anche per l'infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato".