Scompare il termine “consenso” e il testo del ddl stupri cambia notevolmente. La svolta negativa è arrivata in Commissione Giustizia del Senato, su proposta di Giulia Bongiorno (Lega). Ecco nel dettaglio cos’è successo e quali sono i pericoli della nuova formulazione.

L’articolo 609 bis

Il disegno di legge riscrive l’articolo 609-bis del codice penale, ossia la norma che disciplina il contrasto alla violenza sessuale: è tornato al centro dell’attenzione politica e sociale italiana con l’approvazione a maggioranza del nuovo testo base in Senato, dopo l’accordo che era stato raggiunto alla Camera.

L’accordo bipartisan a Montecitorio

Verso la fine dell’anno scorso la Camera aveva approvato all’unanimità, con un accordo tra maggioranza e opposizione, una versione del provvedimento che introduceva nel Codice penale un principio: la mancanza di consenso libero e attuale costituisce di per sé violenza sessuale.

La verifica del consenso

Il concetto giuridico è stato ripreso dagli standard internazionali, per esempio la Convenzione di Istanbul che è il trattato principale della Ue per combattere la violenza contro le donne. L’ordinamento italiano, in questo modo, veniva allineato a quello di altri Paesi europei, perché si sposta il fulcro del problema dalla resistenza fisica della vittima alla verifica del consenso espresso.

Il cambiamento in Senato

Come detto, il colpo di mano è arrivato nelle aule di Palazzo Madama. In commissione Giustizia, con il voto favorevole dei partiti di maggioranza, è stato adottato un nuovo testo base proposto dalla senatrice Giulia Bongiorno della Lega, che sostituisce il riferimento al “consenso libero e attuale” con il concetto di “volontà contraria alla relazione sessuale” o dissenso.

Dissenso al posto di consenso

La modifica ha innescato forti reazioni dei partiti di opposizione, dal mondo politico, sociale e sindacale, con la Cgil in prima linea. La convinzione generale è che la nuova formulazione stravolga il testo approvato alla Camera, tradendo l’accordo bipartisan precedentemente raggiunto. È evidente infatti che la formulazione “volontà contrario” e “dissenso” sono giuridicamente molto differenti dal concetto di “consenso”: si configura così un arretramento sulla tutela delle vittime.

Il testo Bongiorno riscrive anche la disciplina delle pene: la reclusione va da 6 a 12 anni per atti sessuali compiuti contro la volontà della persona e da 7 a 13 anni se l’atto è commesso con violenza, minaccia o abuso di autorità.