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Il Digital Omnibus sull’intelligenza artificiale non è più una proposta in discussione nei triloghi europei. Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 luglio 2026, il Regolamento (Ue) 2026/1744 è entrato nel diritto vigente dell’Unione e modifica l’AI Act, il regolamento sull’aviazione civile e il regolamento macchine.
Purtroppo, la lettera della Cgil, inviata il 27 maggio 2026, al Ministro per gli Affari europei ed ai Parlamentari europei, non è stata accolta nella sua preoccupata richiesta di revisione del Digital Omnibus, quindi, nei prossimi mesi, ci si troverà a dover agire con meno vincoli alle imprese per l’adozione dell’IA e minori tutele per i lavoratori.
Obiettivo: semplificare le regole
L’obiettivo dichiarato del nuovo regolamento è semplificare l’attuazione delle regole europee sull’IA. Ma questa semplificazione non è neutrale. Interviene su un quadro appena costruito, prima ancora che abbia potuto dispiegare pienamente i suoi effetti, e lo fa spostando in avanti scadenze, alleggerendo obblighi e affidando una parte crescente della regolazione a meccanismi settoriali, procedure tecniche e spazi di sperimentazione.
È un cambio di equilibrio: dalla precauzione alla facilitazione dell’adozione, dalla tutela preventiva alla gestione successiva del rischio, dalla centralità dei diritti alla priorità della competitività. Per il lavoro questa torsione è particolarmente pericolosa, perché l’IA non entra in azienda come tecnologia astratta, ma come strumento che decide, misura, ordina, seleziona, valuta e spesso sorveglia. E bisogna ricordarlo, non stiamo parlando di qualcosa che sarà utilizzato, ma di qualcosa che è già oggi in uso.
Nella lettera trasmessa al governo durante il confronto europeo, erano stati indicati quattro punti critici che restano pienamente attuali anche dopo l’adozione del testo: il ridimensionamento del presidio orizzontale dell’AI Act a favore della legislazione settoriale; il restringimento della nozione di componenti di sicurezza (ambito salute e sicurezza); il rinvio dell’applicazione degli obblighi sui sistemi ad alto rischio; l’indebolimento potenziale della tutela nel trattamento dei dati personali.
Non sono questioni separate. Insieme definiscono il modo in cui l’innovazione algoritmica entrerà nei luoghi di lavoro: come processo controllato e partecipato oppure come trasformazione guidata prevalentemente dalle esigenze del mercato.
Il primo nodo: la legislazione settoriale
La Cgil aveva contestato lo spostamento di una parte della disciplina dall’area di applicazione più stringente dell’AI Act verso regimi già esistenti in materia di sicurezza dei prodotti. L’argomento utilizzato per questa scelta è noto: evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Ma l’AI Act già prevedeva strumenti per integrare i propri requisiti nelle procedure settoriali di valutazione della conformità. Il rischio, allora, non è la semplificazione amministrativa; è la frammentazione della tutela. Su questo, le parte datoriali, soprattutto di alcuni settori, ritengono il decreto del governo più arretrato del testo europeo (a sottolineare la pessima china presa dalla Ue).
Se un componente di sicurezza basato su IA è incorporato in un macchinario, in un dispositivo di protezione individuale o in un altro strumento utilizzato in azienda, la domanda essenziale resta una: chi valuta il rischio specificamente algoritmico e con quali garanzie per chi lavora?
Il secondo nodo: la definizione di “componenti di sicurezza”
Restringerla significa lasciare fuori dall’area più protetta sistemi che, pur non presentandosi come strumenti di controllo del lavoro, possono incidere direttamente sulla salute e sulla sicurezza: sensori intelligenti, dispositivi automatizzati, sistemi predittivi di manutenzione, software di gestione dei flussi, algoritmi integrati nei processi produttivi. Con un rischio in più per il quadro normativo del nostro Paese, la possibilità di scardinare ulteriormente l’articolo 4 della legge 300/70, per evitare l’obbligo di accordo sindacale su strumenti che monitorano l’attività del lavoratore, con la scusa di una innovazione tecnologica.
Nei luoghi di lavoro la distinzione tra organizzazione, sicurezza e sorveglianza è spesso meno netta di quanto appaia in una disposizione normativa. Per questo la Cgil insiste su un principio semplice: quando un sistema di IA viene utilizzato nei luoghi di lavoro, deve essere valutato come ad alto rischio, non in base alla sola etichetta attribuita dal fornitore e, se monitora l’attività lavorativa, deve prevedere la definizione di un accordo tra le parti per limitarne l’intrusività.
Il terzo nodo: il rinvio delle scadenze
Il nuovo regolamento differisce l’applicazione degli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio: 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi, 2 agosto 2028 per quelli integrati nei prodotti.
Le autorità nazionali hanno inoltre tempo fino al 2 agosto 2027 per istituire gli spazi di sperimentazione normativa. È qui che la semplificazione produce il suo effetto più concreto: un periodo più lungo nel quale sistemi già utilizzabili possono consolidarsi prima che entrino pienamente in vigore gli obblighi su gestione del rischio, qualità dei dati, documentazione, trasparenza, sorveglianza umana e controlli.
Per il lavoro questa non è una questione di calendario, ma di potere: chi controlla l’uso dell’IA durante la fase transitoria?
Il quarto nodo: la protezione dei dati personali
La lettera della Cgil segnalava il rischio che una formulazione più elastica della disciplina consentisse un uso più ampio dei dati di cittadini e lavoratori. Il tema è decisivo perché l’IA applicata al lavoro vive di dati: prestazioni, ritmi, comportamenti, assenze, salute, turni, localizzazione, interazioni digitali. Anche quando il trattamento è presentato come necessario a correggere bias o discriminazioni, il principio non può cambiare: si dovrebbero raccogliere solo i dati indispensabili, per finalità determinate, con limiti chiari, controlli effettivi e possibilità di contestazione.
In un rapporto di lavoro, il consenso individuale non basta a riequilibrare l’asimmetria di potere. Servono regole collettive, trasparenza, controllo sindacale e accordi che stabiliscano limiti e perimetri certi.
Qualche correttivo, ma non basta
Nel testo finale sono presenti anche correttivi, e sarebbe sbagliato ignorarlo. Il criterio della stretta necessità per il trattamento di categorie particolari di dati resta un argine; alcuni obblighi di registrazione e trasparenza vengono mantenuti o rimodulati; il ruolo dell’Ufficio europeo per l’IA viene precisato. Ma il problema non è la mancanza assoluta di garanzie: è la loro progressiva relativizzazione dentro un impianto che tende a considerare il controllo come un costo, la trasparenza come un onere e il conflitto sociale come un elemento esterno alla regolazione.
È qui che il Digital Omnibus mostra il suo limite più serio: pretende di semplificare una tecnologia che semplificabile non è, perché incide su rapporti di potere, organizzazione del lavoro, autonomia professionale e diritti fondamentali.
La questione diventa ancora più delicata guardando all’attuazione nazionale. Nell’audizione sull’Atto del governo n. 421 davanti all’VIII Commissione del Senato, la Cgil ha criticato l’impianto scelto per le Autorità nazionali sull’intelligenza artificiale. L’attribuzione delle funzioni ad agenzie e strutture riconducibili all’esecutivo, condizione che non garantisce quella autonomia funzionale ed economica che il Regolamento europeo richiede.
Il Comitato di coordinamento istituito presso la presidenza del Consiglio, composto da presidenza del Consiglio, ministeri competenti e autorità, rischia inoltre di assumere un ruolo di raccordo e indirizzo troppo vicino al governo proprio su materie che richiederebbero indipendenza, capacità ispettiva e legittimazione pubblica.
Chi controlla l’IA?
Il punto non è solo istituzionale. Se la vigilanza nazionale si concentra prevalentemente sulla conformità dei prodotti e sul mercato (oltretutto con una combinazione nefasta tra Digital Omnibus e decreto del governo), ma lascia in ombra l’ispezione sull’uso effettivo dei sistemi nei luoghi di lavoro, si rischia di “controllare” l’IA prima della sua immissione e molto meno dopo il suo impiego concreto.
È proprio nell’utilizzo quotidiano che emergono discriminazioni, opacità decisionali, indebite pressioni sui ritmi, effetti sulla salute e sulla sicurezza, nuove forme di controllo a distanza. Per questo la Cgil, sin dalla discussione sulla legge n. 132/2025 ha indicato come più coerente la costituzione di una vera autorità autonoma o, in alternativa, l’attribuzione di funzioni rafforzate al Garante per la protezione dei dati personali, adeguatamente potenziato sul piano organizzativo e funzionale.
Lo stesso vale per i sandbox. Gli spazi di sperimentazione normativa possono essere utili se servono a verificare realmente la sicurezza, la conformità e l’impatto sociale dei sistemi di IA; diventano invece problematici se si trasformano in corsie preferenziali per imprese e tecnologie non ancora pienamente mature.
Nell’audizione si è sottolinea l’esigenza di percorsi trasparenti, verifiche effettive, coinvolgimento delle parti sociali e raccordo con gli organismi che osservano l’impatto dell’IA sul lavoro. Senza questi elementi, la sperimentazione rischia di diventare una zona franca regolatoria: un luogo in cui si anticipa il mercato e si rinviano le tutele e sapendo che, oltretutto, il Digital Omnibus apre a sperimentazioni anche al di fuori degli spazi protetti.
Costruire un “conflitto democratico”
Per questo, oggi, la priorità non è solo denunciare l’allentamento regolatorio, ma costruire un “conflitto democratico” sulla sua attuazione. Ogni introduzione di sistemi di IA nei luoghi di lavoro deve essere accompagnata da informazione preventiva, consultazione delle rappresentanze, valutazioni d’impatto sui diritti fondamentali e sulla protezione dei dati, formazione effettiva, procedure di verifica e possibilità di intervento.
La contrattazione collettiva deve entrare nel merito: quali sistemi vengono adottati, quali dati trattano, quali decisioni supportano, quali controlli umani sono previsti, quali effetti producono su salute, sicurezza, occupazione, professionalità e redistribuzione della ricchezza generata dall’IA.
La posta in gioco, dunque, è il governo democratico dell’innovazione, l’evitare che aumentino le diseguaglianze e la concentrazione di ricchezza e potere, nelle mani di pochi soggetti multinazionali. L’IA può migliorare processi, prevenire rischi e aprire nuove opportunità, ma il Digital Omnibus spinge l’Europa verso una regolazione più debole proprio nel momento in cui servirebbe una capacità pubblica più forte.
Dopo la pubblicazione del regolamento, la responsabilità passa agli Stati membri, alle autorità nazionali, alle imprese e alle parti sociali. Ma senza autorità davvero indipendenti, senza sandbox trasparenti, senza ruolo della contrattazione e senza poteri effettivi di controllo nei luoghi di lavoro, la semplificazione rischia di diventare deregolazione.
Nota normativa e fonti essenziali
Il Regolamento (Ue) 2026/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 luglio 2026, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, il 24 luglio 2026, ed è in vigore. Modifica il Regolamento (Ue) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale, il Regolamento (Ue) 2018/1139 e il Regolamento (Ue) 2023/1230. I riferimenti principali richiamati nell’articolo sono: AI Act, in particolare disposizioni su sistemi ad alto rischio, componenti di sicurezza, alfabetizzazione, valutazioni d’impatto, sandbox, trasparenza e governance; GDPR, in particolare principi di liceità, minimizzazione, categorie particolari di dati, decisioni automatizzate, protezione fin dalla progettazione, sicurezza e valutazione d’impatto; Statuto dei lavoratori, articoli 4 e 8; D.lgs. 81/2008, articoli 36 e 37. Fonti sindacali: lettera Cgil del 27 maggio 2026 al Ministro per gli Affari europei sul Digital Omnibus IA COM(2025) 836 definitivo; audizione Cgil presso l’VIII Commissione del Senato sull’Atto del Governo n. 421, con osservazioni su autorità nazionale per l’IA, Comitato di coordinamento, vigilanza sulla conformità, sandbox, formazione, ruolo delle parti sociali e contrattazione collettiva.
Alessio De Luca, Responsabile Ufficio progetto lavoro 4.0 della Cgil Nazionale































