Il lavoro nei giorni festivi non è obbligatorio e la disponibilità accordata dal lavoratore con la firma del contratto individuale va richiesta di volta in volta. A ribadirlo è la sentenza pronunciata lo scorso 13 aprile (oggi, 5 luglio, sono uscite le motivazioni) dal Tribunale del lavoro di Pordenone sulla contestazione disciplinare di cui era stato oggetto, tre anni prima, un lavoratore, delegato sindacale della Filcams Cgil, del punto vendita Unicomm dell'ex Emisfero di Fiume Veneto (Pordenone) che non aveva dato la disponibilità a lavorare il 25 aprile. 

Le motivazioni della sentenza - riportate stamani da organi d'informazione locali e poi dall'Ansa - si rifanno alla legge nazionale 260 del 1949 relativa alle festività religiose e civili, che riconosce al lavoratore il diritto di astenersi dalle prestazioni lavorative, diritto che può essere bypassato solo con un accordo fra le parti. Da questo consegue il fatto che non sussiste l'obbligo al lavoro in queste giornate e che tale obbligo non può essere imposto neanche sulla base della contrattazione collettiva.

Per la Filcams Cgil provinciale, che aveva impugnato nel 2014 il provvedimento disciplinare inflitto al lavoratore per non avere dato la disponibilità a lavorare il 25 aprile, quella del tribunale di Pordenone è una decisione storica. "Nei contratti individuali - ha detto la segretaria di categoria Daniela Duz - i lavoratori firmano la disponibilità al lavoro festivo e domenicale, ma disponibilità non vuol dire obbligatorietà: questa la linea che abbiamo sostenuto, e che dunque è stata tenuta in considerazione".