Certe volte la statistica si accompagna a sorprendenti coincidenze, deve aver pensato la giovane mamma somministrata dell’Aifa che dopo aver lavorato per mesi con profitto e lunsinghieri giudizi tra i vari uffici dell’amministrazione, assente da poche settimane dal lavoro per astensione obbligatoria, non ha visto più rinnovata la sua missione, unica fra tutti i suoi 44 colleghi impiegati in somministrazione.

Più volte nei giorni successivi la lavoratrice si è domandata la ragione o la colpa per la quale era l’unica di quel gruppo a non essere stata richiamata al lavoro senza trovare altra giustificazione che non fosse quella di essere in gravidanza. Quale che fosse la ragione, la scelta di essere madre non è certo una colpa e neppure può costituire un ostacolo alle possibilità di accesso al lavoro.

Questo è quanto sancisce in forma inequivocabile il codice delle pari opportunità fra uomini e donne per il quale costituisce una discriminazione ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza. Il divieto di discriminare impone, infatti, di garantire piena parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro impedendo che il proprio status sia di ostacolo all’accesso all’occupazione “compresi i criteri di selezione”.

Rivoltasi al sindacato Nidil Cgil la lavoratrice ha subito chiesto spiegazioni per il mancato rinnovo che l’ente, nemmeno in forma troppo sibillina, ha fornito: la ragione della mancata proroga della missione era che la donna non risultava in forza nel momento in cui l’Aifa aveva richiesto ai vari dirigenti di verificare l’opportunità di proseguire la missione in corso. Eppure, dopo un accesso agli atti, la giovane mamma ha scoperto che il suo dirigente aveva espresso un giudizio favorevole al rinnovo della missione auspicando espressamente che l’astensione obbligatoria che le impediva di essere presente in quel momento sul posto di lavoro non fosse un ostacolo alla prosecuzione del rapporto.

Con l’assistenza del suo sindacato la giovane mamma ha interessato prima la Consigliera di Parità e poi il Tribunale di Roma evidenziando che il mancato rinnovo della missione costituiva una odiosa forma di discriminazione per maternità.

L’Aifa si è difesa opponendo che la lavoratrice aveva un contratto di lavoro con la società di somministrazione e che, pertanto, non poteva essere responsabile di un mancato rinnovo di un contratto del quale era estranea e al contempo, nel negare ogni intento discriminatorio, ha rilevato che pochi giorni dopo il giudizio favorevole del dirigente, il Ministero che ne controlla l’attività aveva disposto il blocco dei contratti di somministrazione.

Ancora una volta una sorprendente coincidenza statistica. Per tutti gli altri colleghi la richiesta era tempestiva, e ancora una volta nel suo solo caso la richiesta era di poco antecedente il blocco. Le coincidenze e la statistica, tuttavia, nelle cause di discriminazione assumono un ruolo fondamentale nella dimostrazione di comportamenti poco virtuosi e spesso illegittimi in quanto rivelano con chiarezza il pregiudizio, talora anche inconsapevole, che si nasconde in alcune scelte che penalizzano oggettivamente i lavoratori a rischio di emarginazione lavorativa.

Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso della lavoratrice riconoscendo che la condotta dell’Aifa determinava un oggettivo effetto disparitario che prescinde dalla prova della volontà di discriminare. L’effetto derivato dalla decisione di non rinnovare il solo contratto della lavoratrice è – secondo il Tribunale - oggettivamente discriminatorio e lede la dignità della donna come lavoratrice e come madre e pertanto il giudice ha condannato l’Aifa a pagare un risarcimento per la discriminazione scaturita dalla sua decisione di non prorogare la missione in una misura pari alle retribuzioni che la donna avrebbe percepito se le fosse stata assicurata la stessa possibilità di lavorare concessa ai suoi colleghi.

E’ la prima volta che una donna in gravidanza impiegata con un contratto di somministrazione vede riconosciuto nei confronti dell’utilizzatore il suo diritto a non subire penalizzazioni nell’accesso alle possibilità di lavoro e la decisione adottata dal Tribunale anche grazie alla caparbietà della lavoratrice e all’impegno del Nidil Cgil rappresenta un importante passo avanti per affermare che il diritto al lavoro è universale e non può essere modulato sulla base delle tipologie dei rapporti.