Il cuore del progetto di revisione costituzionale approvato dall’attuale maggioranza di governo non è la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, bensì la complessiva riorganizzazione del Consiglio superiore della magistratura (Csm), l’organo incaricato dalla Costituzione di garantire l’indipendenza e l’autonomia della magistratura.

In particolare, si vorrebbe sostituire l’attuale modello monista (caratterizzato da un solo Csm con funzioni anche disciplinari) con un modello tripartito (caratterizzato da due Consigli, uno per i giudici e l’altro per i pubblici ministeri, e da un’Alta Corte disciplinare). A dispetto delle apparenze, non si tratta di una riforma tecnica, per addetti ai lavori, bensì di una riforma che incide direttamente sui principi costituzionali che garantiscono la tutela giurisdizionale dei nostri diritti. E come tale deve essere trattata.

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Molto eterogeneo lo spettro degli obiettivi della riforma indicati dai promotori. Trattandosi di revisione costituzionale, l’incertezza intorno agli obiettivi non è poca cosa e può – legittimamente – generare qualche sospetto. Si spazia: dall’efficientamento della giustizia alla necessità di superare le degenerazioni dell’associazionismo dei magistrati e gli scandali che, soprattutto negli ultimi anni, hanno riguardato il Csm.

E ancora: dalla necessità di completare – con la separazione delle carriere – la riforma del giusto processo e il connesso principio della parità delle armi tra l’accusa e la difesa alla necessità, invero variamente declinata, di riequilibrare i rapporti tra la politica e la magistratura.

Alcuni obiettivi paiono irrealizzabili attraverso gli strumenti introdotti dal medesimo progetto riformatore. Intervenendo esclusivamente sul piano strutturale (e dunque organizzativo) e non anche su quello funzionale (delle regole che disciplinano il processo) non si vede come la riforma possa produrre qualche beneficio sul versante dell’efficienza complessiva della giustizia e dei problemi strutturali che la riguardano (su tutti: la durata dei processi e il difetto di personale).

Analogo discorso vale per l’idea di superare il correntismo, introducendo il sorteggio per scegliere i componenti dei nuovi organi di garanzia. Dietro questa idea, come noto, ci sono gli scandali che hanno coinvolto l’odierno Csm per quanto riguarda l’attribuzione di taluni incarichi dirigenziali (distribuiti più per logiche di appartenenza alle correnti che per meriti professionali). Peraltro, pensare di superare il correntismo attraverso il sorteggio è soluzione eccessiva e forse illusoria. Innanzitutto, si pensa di risolvere un problema (reale) sbarazzandosi di strumenti che hanno una loro specifica funzione.

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L’associazionismo – quando non degenerato – non solo è una libertà fondamentale dei magistrati, ma è anche un modo trasparente per portare alla luce del sole visioni diverse circa l’amministrazione della giustizia e l’interpretazione delle leggi (e nello Stato costituzionale il confronto sull’interpretazione delle leggi non è una patologia, bensì un elemento oramai connaturato alla funzione giurisdizionale).

In secondo luogo, l’associazionismo si afferma già nei primi anni del Novecento, ben prima e indipendentemente della costituzione del Csm (avvenuta con la legge 195 del 1958). Difficile pensare che il sorteggio possa cancellare, con un colpo di spugna, un fenomeno tanto profondo e radicato. Ovviamente, ciò che bisognerebbe fare è colpire i colpevoli, non l’istituto in quanto tale. Rispetto a questi obiettivi, la riforma sembra dunque viziata da quella patologia tipica degli atti legislativi che i giuristi chiamano incongruenza mezzi-fini.

Altri obiettivi – come genericamente evocati dai sostenitori della riforma – non paiono affatto desiderabili. Al netto dei possibili eccessi, ritengo pericoloso equiparare, in tutto e per tutto, avvocati e pubblici ministeri, rinunciando definitivamente alla funzione pubblica che questi ultimi svolgono anche a favore degli indagati (e le numerose richieste di archiviazione dimostrano che, nonostante molti pregiudizi, i pubblici ministeri sanno svolgere un importante ruolo di garanzia).

Così come ritengo pericoloso invocare la necessità di riequilibrare, in termini generali e astratti, i rapporti tra la politica e la magistratura, senza scendere nel dettaglio delle misure concrete che si vorrebbero introdurre. Il sospetto che dietro questa intenzione si nasconda la volontà mortificare il ruolo dell’odierno Csm – senza migliorarne il funzionamento – appare legittimo.

Caduta l’unicità dell’organo incaricato di garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, quale sarà il destino del nuovo Csm dei pubblici ministeri? Difficile dirlo e molto dipenderà dalla legislazione di attuazione della riforma. In ogni caso, le ipotesi che per il momento sembra possibile formulare sono sostanzialmente due.

La prima è che il nuovo Csm della magistratura requirente, svincolato da un legame organizzativo con quella giudicante, diventi per davvero un organo autoreferenziale. Un organo, dunque, strutturalmente incapace di arginare quegli eccessi (anche di protagonismo) spesso imputati ai pubblici ministeri. Mi chiedo: vorranno i promotori della riforma accettare un esito tanto paradossale?

La seconda ipotesi è che il nuovo Csm cada, direttamente o indirettamente, sotto il controllo del ministro della Giustizia o comunque del governo, come (di norma) accade negli ordinamenti improntati alla separazione delle carriere (nei quali, peraltro, non sempre c’è un tasso di conflittualità tra politica e magistratura paragonabile al nostro). L’esperienza degli altri ordinamenti – se proprio la si vuole invocare – dimostra, infatti, che i pubblici ministeri, una volta separati dai giudici, tendono (di norma) a essere “catturati” dal potere esecutivo.

Due scenari quasi antitetici, ma entrambi, poco desiderabili: il primo per eccesso di autonomia, il secondo per difetto. Ora, una riforma costituzionale che lascia aperte entrambe le strade è una riforma affetta, utilizzando ancora una volta il linguaggio dei giuristi, da intrinseca irragionevolezza. E se l’incongruenza mezzi-fini e l’irragionevolezza sono tra i vizi che più comunemente determinano l’illegittimità costituzionale delle leggi ordinarie, non si vede perché questi vizi non possano rappresentare buone (se non ottime) ragioni per respingere un progetto di revisione costituzionale.

Matteo Losana, docente di Diritto costituzionale Università di Torino

Informazioni e materiali per la campagna referendaria sul sito del Comitato Società Civile per il No

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