Se non è ancora chiaro come si attuerà una serie di progetti, soprattutto quelli relativi alla collaborazione pubblico/privato diretti all’innovazione tecnologica e alla ricerca applicata, dopo aver letto Pnrr e Dl Semplificazioni, è invece evidente che le risorse a disposizione della ricerca di base e degli enti pubblici non saranno sufficienti a una inversione di marcia dopo molti anni di tagli, di blocco delle assunzioni e di scarso riconoscimento professionale del personale. In sintesi, nonostante un considerevole cambiamento normativo e una iniezione di risorse  elevato per gli standard italiani, continua a mancare una visione riformatrice e di rilancio della ricerca pubblica nel Paese.

Il decreto stabilisce una serie di cambiamenti normativi e regolatori che vorrebbero accompagnare l’attuazione del Pnrr, la scelta sembrerebbe quella di concentrare prerogative di indirizzo e regolamentazione nelle mani del ministro dell’Università e Ricerca, bypassando una serie di prassi e comitati composti da membri di alta qualificazione scientifica designati anche da organismi di ricerca internazionali, in una logica di garanzia stabilita all’art. 33 della Carta Costituzionale (libertà della scienza e autonomia delle istituzioni della cultura, università ed accademia).

Si potrebbe dire che questo è il leitmotiv del decreto semplificazione, ma per la ricerca e per l’università nessuno si sarebbe aspettato questa trasformazione così profonda della governance per poi, di fatto, limitarsi a gestire le risorse del Pnrr nei prossimi 5/6 anni. Si badi bene, non ci stupisce il desiderio di modificare un assetto che, in questi anni, ha mostrato degli evidenti limiti, ma proprio perché si è davanti a una fase fondamentale di trasformazione del Paese, trasformazione che non riguarda solo la ricerca, ma di cui la ricerca è certamente volano per consentire innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile, ci si sarebbe aspettati un percorso diverso, un confronto con il mondo accademico e le parti sociali su un progetto di largo respiro.

Il cambiamento più evidente è quello del CNGR (Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca) trasformato in Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR), denominazione che sembra guardare più ad una valutazione economica dei progetti di ricerca (?), piuttosto che svolgere un ruolo di garanzia sulla qualità e la libertà della ricerca.

La norma stabilisce che il CNVR, organismo che da domani “regolerà la progettazione dei piani di ricerca”, sarà per i 2/3 di nomina diretta del ministro dell’Università e Ricerca e per la “fase transitoria” (tutto il periodo di attuazione del Pnrr), sarà integrato agli attuali 7 componenti del CNGR da 8 componenti di nomina diretta del ministro (durata 5 anni), senza che sia chiaro quali competenze scientifiche e professionali dovranno avere.

Non ci saranno più solo 7 componenti, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti ad una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno 2 donne e 2 uomini, scelti dal Ministro in un elenco di 10/15 studiosi definito da un Comitato. (Il Comitato istituito con decreto del ministro, è composto da 5 membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno dal Ministro, dal Presidente dell’ANVUR, dal vicepresidente del CERP, dal Presidente dell’European Reserch Council, dal Presidente dell’European Science Fuondation), ma 15 componenti, così indicati:

- 10 nominati direttamente dal ministro, anche da individuare nella pubblica amministrazione.

- 5 componenti designati, uno ciascuno da dal Presidente  dell’ANVUR, dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca (CONPER), dal Presidente dell’ERC e dal Presidente dell’ESF.

- Il presidente sarà nominato a maggioranza dei 2/3.

Infine, il Comitato nell’individuare i progetti, oltre a tener conto delle raccomandazioni approvate dalle organizzazioni internazionali, dovrà tener conto delle indicazione del “decreto ministeriale”.

Inoltre l’art. 64:

- Modifica le procedure di valutazione dei progetti a carico del FIRST (fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica). I progetti non saranno più valutati dai Comitati (tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari), ma i criteri saranno indicati con decreto del Ministro dell’Università e Ricerca – In questo caso stiamo parlando di un ambito fondamentale per il processo di innovazione del Paese, quello della ricerca industriale.

- Modifica le competenze dell’Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR), in particolare sopprimendo quelle relative alla valutazione dell’impatto dell’attività di ricerca, non è chiaro dal testo del decreto se le suddette competenze saranno in carico del Ministro o del CNVR. Passa da essere sottoposta alla vigilanza del Presidenza del Consiglio a quella del Ministero.  Bisogna comunque riconoscere che l’ANR non aveva mai raggiunto degli standard di funzionamento adeguati.

- Infine incrementa il fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca (5 ml – 2021, 20 ml – 2022), si predispone la possibile convenzioni  con INVITALIA per supporti specialistici, consentendo l’utilizzo di ulteriori fondi.

Alessio De Luca, Cgil responsabile riconversione green e ricerca, Coordinatore Idea Diffusa per l’Ufficio Lavoro 4.0