“Gigi era un intellettuale poliedrico. Nella sua vicenda risulta però dominante l’impegno civile e politico, con una peculiarissima combinazione di radicalità e riformismo. Entrambi filtravano dietro gli atteggiamenti e approcci, così come i contenuti delle battaglie di idee”. Si apre con un ricordo di Luigi Mariucci il n. 4/2020 del trimestrale Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale. Dal 1987 al 2012 (anno della sua quiescenza anticipata) professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Venezia-Ca’ Foscari e in precedenza docente nelle Università di Nantes e di Paris-Nanterre, l’illustre giurista è scomparso lo scorso 10 dicembre a causa di una grave forma di malattia da Covid-19.

Un ricordo, a firma di Andrea Lassandari, che si sofferma – oltre che sul prestigioso impegno accademico – anche sulla sua “frequentazione” del movimento sindacale: “Dall’attività di consulenza e assistenza prestata ai lavoratori presso la Fiom-Cgil di Bologna, negli anni ottanta, alla presenza nella Consulta giuridica nazionale della Cgil per un lungo intervallo, a cavallo tra anni ottanta e novanta. Mentre in più occasioni, da ultimo, credo che diversi segretari generali della confederazione lo abbiano informalmente consultato su questioni specifiche e spinose”.

Pensioni
È il tema centrale del fascicolo, che ospita – nella prima parte – una serie di contributi sul sistema pensionistico a 25 anni dalla riforma (un sistema a scatole cinesi, viene definito da RGL) e sulla sua sostenibilità, sulle pensioni anticipate, sull’adeguatezza della prestazione previdenziale, sul trattamento pensionistico del personale in regime di diritto pubblico, sul rapporto tra pensioni, lavoro marginale e carriere discontinue. “In un contesto di lavori precari e nell’ambito di un sistema pensionistico tuttora molto articolato – scrivono Domenico Garofalo e Simonetta Renga, docenti di Diritto del lavoro nelle Università di Bari e di Ferrara –, diventa cruciale l’utilizzo dei meccanismi di sostegno della posizione contributiva, soprattutto in relazione al tempo non lavorato. In questa area ci sono margini di possibile miglioramento, atteso che la fotografia della disciplina restituisce un sistema farraginoso e con diversi vuoti di tutela, che penalizzano in maniera pesante proprio i nuovi lavori”.

Mafie
Più avanti, la Rivista ospita uno studio sugli strumenti di contrasto alle mafie, secondo la prospettiva giuslavoristica. Dopo aver passato in rassegna gli strumenti e la legislazione fin qui adottati per combattere la criminalità organizzata, tradizionalmente ancorati all’area del diritto penale e caratterizzati da profili di emergenzialità, Maura Ranieri, professoressa associata di Diritto del lavoro presso l’Università di Catanzaro, individua come obiettivo prioritario l’abbandono dell’approccio “tarato in modo esclusivo, o comunque preponderante, sull’esigenza di protezione dell’ordine pubblico” e la sua sostituzione con una “strategia complessa in cui la tutela dell’ordine pubblico si rinsalda con la tutela del lavoro e dei diritti”.

Rider
A seguire, la rubrica Note e Commenti, con due contributi, rispettivamente, sul contratto a tutele crescenti nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e sulle problematiche aperte dal ccnl dei fattorini rider siglato da Assodelivery e Ugl. Accordo, quest’ultimo, nei confronti del quale non sono mancati i rilievi del ministero del Lavoro sul versante della rappresentatività dei soggetti stipulanti, ai quali “rimprovera – secondo la ricostruzione di Mariagrazia Lombardi, del Coordinamento giuridico dell’Ispettorato nazionale del lavoro – come durante i negoziati con Assodelivery lo stesso ministero avesse rappresentato l’opportunità di delimitare i contenuti del futuro contratto collettivo alla individuazione delle tutele senza procedere a operazioni di qualificazioni della fattispecie, notoriamente precluse all’autonomia collettiva”.

Nella rubrica Il Caso, che apre la Parte II del fascicolo (Giurisprudenza) – RGL/4 pubblica un approfondimento in tema di discriminatorietà delle regole di accesso alle prestazioni sociali di natalità nell’ordinamento italiano. “Queste disparità di trattamento – spiega Simone D’Ascola, ricercatore di Diritto del lavoro presso l’Università di Pisa –, malgrado sia impensabile che spariscano completamente, dovrebbero essere il più possibile limitate e andrebbe tenuta sotto controllo la loro intensità, nonché il profilo della loro omogeneità (con riferimento al tipo di beneficio, alla categoria esclusa, al territorio ecc.). A questo preciso riguardo, “è costante l’insegnamento della Corte costituzionale in base al quale le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie – debbono essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza”. 

Seguono i commenti a una serie di decisioni della Corte di Giustizia (diritto alle ferie maturate dopo un licenziamento illegittimo, atti linguistici di discriminazione) della Corte di Cassazione (trasferimento d’azienda in crisi, patto di prova, licenziamento a seguito di un fatto disciplinare insussistente non contestato) e dei giudici di merito (distacco illegittimo, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, giusta retribuzione, rider e caporalato, nozione di contratto collettivo aziendale, attività sindacale del militare, immunità giurisdizionale delle basi Usa in materia di condotta antisindacale, licenziamento a mezzo Pec, Posta elettronica certificata).

Nella sezione Sicurezza Sociale da segnalare due commenti relativi a sentenze della Corte di Giustizia sui sistemi nazionali di sicurezza sociale e della Cassazione sul danno differenziale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A quest’ultimo riguardo, Marcello D’Aponte, professore associato di Diritto del lavoro all’Università di Napoli Federico II, ricorda come il legislatore si sia posto “nel solco della più accorta giurisprudenza, che mira a valorizzare non tanto profili suscettibili di una valutazione economica in ragione dell’accertamento degli effetti dello scambio tra erogazione di una prestazione e beni assicurati in una logica più mercantile che protettiva dell’interesse del lavoratore vittima di malattia o infortunio, quanto piuttosto una quanto mai opportuna e indispensabile protezione dei bisogni primari del lavoratore in quanto persona”.

Osservatori online.  Corte di Giustizia dell’Unione europea (a cura di Roberta Nunin), Lavoro Pubblico (a cura di Paola Saracini), Previdenza Sociale (a cura di Antonino Sgroi).

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