Contrariamente a quanto normalmente si ritiene, la maggior parte degli stranieri vittime di sfruttamento sono regolari, non pochi non sono propriamente “stranieri”, in quanto cittadini dell’Unione europea, e non è trascurabile tra essi la presenza di lavoratori italiani sfruttati. Nelle 46 inchieste (intraprese da 16 procure) monitorate dal centro interuniversitario di ricerca “L’altro diritto”, 5 vedono coinvolti, come lavoratori sfruttati, cittadini italiani, sovente impiegati congiuntamente ad altri lavoratori stranieri.

In linea con quanto segnalato da molti rapporti delle Nazioni Unite, i soggetti in attesa di una decisione sulla protezione internazionale appaiono particolarmente vulnerabili ed esposti allo sfruttamento. In un’inchiesta a Cosenza è lo stesso gestore del centro di accoglienza a essere imputato per sfruttamento. Ma, al di là di questo caso eclatante, i richiedenti asilo sono spesso sfruttati nelle fabbriche tessili a conduzione cinese nel Pratese e nel Napoletano e in agricoltura.

Nonostante l’articolo 603-bis del codice penale, rubricato “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, sia stato introdotto nel 2011 in reazione a gravi episodi di sfruttamento del lavoro agricolo verificatisi nel Sud Italia e modificato dalla legge 199/2016, rubricata “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, delle 46 inchieste oggetto di monitoraggio 19 procedimenti concernono fatti verificatisi nel Centro-Nord, e ben 12 attengono a comparti produttivi diversi da quello agricolo.

La nuova formulazione del 603-bis, che ha svincolato la persecuzione dello sfruttamento dall’intermediazione del caporale, si è rivelata utile soprattutto nelle inchieste relative a casi di sfruttamento meno palesi – ma non per questo meno gravi – che riguardano settori diversi da quello agricolo, in cui l’abuso perpetrato in danno del lavoratore si cela dietro un velo di legalità. Significativo è il caso della procura di Prato, che unitamente alla procura di Napoli, per combattere lo sfruttamento dei lavoratori nelle aziende tessili, prevalentemente a conduzione cinese, sembra avviarsi a fare un uso consistente di questo articolo, grazie alla sua nuova formulazione che, a differenza della vecchia, consente di perseguire il datore di lavoro a prescindere della presenza dell’intermediazione.

L’importanza dell’articolo 603-bis per le inchieste di sfruttamento lavorativo in settori diversi da quello agricolo è confermata dal dato sull’impiego delle misure cautelari: su 46 misure disposte, a fronte di 53 richieste, 24 sono relative a casi di sfruttamento in agricoltura e 22 ad altri settori. Con riguardo alla gravità dei fatti, nel corso del dibattito parlamentare è emersa la preoccupazione che la nuova formulazione dell’articolo 603-bis avrebbe consentito la persecuzione penale di mere irregolarità amministrative.

Dal monitoraggio in corso emerge che soltanto due delle nove inchieste promosse ex articolo 603-bis nuova formulazione riguardano fatti commessi senza l’aggravante della violenza o minaccia e in esse, comunque, ricorrono le altre aggravanti previste dal quarto comma dell’articolo (aver commesso il fatto a danno di più di tre lavoratori, di lavoratori minorenni, aver esposto i lavoratori a grave pericolo). Non si riscontrano inchieste condotte per la fattispecie in questione nella sua forma non aggravata.

A conferma della gravità delle situazioni oggetto delle inchieste sta il dato che in sei di esse è stato contestato anche il reato di associazione a delinquere e in una quello di riciclaggio. Le semplici trasgressioni occasionali della normativa di settore continuano a confluire nell’ambito applicativo degli illeciti contravvenzionali di cui al dlgs 276/2003, l’articolo 603-bis del codice penale viene invocato limitatamente a situazioni di grave sfruttamento lavorativo in cui, di regola, ricorre contestualmente più di un indice sintomatico.

L’articolo 603-bis del codice penale sembra, al contrario, proteggere i datori di lavoro da imputazioni più gravi. Prima della sua entrata in vigore veniva utilizzato il delitto punito di estorsione (articolo 629 del codice penale), che prevede una pena più severa per il datore di lavoro che, minacciando il licenziamento o la mancata assunzione, costringe ad accettare condizioni di sfruttamento.

Le condotte punibili ex 603-bis del codice penale possono inoltre rientrare in fattispecie molto più gravi, quali la riduzione in condizioni di schiavitù o servitù (articolo 600 codice penale) e la tratta di esseri umani (articolo 601 codice penale), entrambi puniti con una pena che va da un minimo di 8 a un massimo di 20 anni di reclusione. Due dei procedimenti analizzati, arrivati alla sentenza di primo grado, testimoniano in modo evidente la funzione “protettrice” dei datori di lavoro dell’articolo 603-bis rispetto a queste più gravi incriminazioni.

Il primo caso è quello della recente sentenza del Tribunale di Napoli, emessa in relazione a un episodio di sfruttamento lavorativo che vedeva coinvolti alcuni cittadini del Bangladesh, reclutati nel loro paese di origine con la falsa promessa di un impiego ben remunerato presso alcune imprese tessili di un loro connazionale. L’imputato principale, con l’aiuto di alcuni complici, dapprima si è adoperato per promuovere l’ingresso irregolare degli stranieri sul territorio italiano e, successivamente, li ha impiegati presso le sue fabbriche in condizioni di sfruttamento.

Gli imputati sono stati condannati per associazione per delinquere (articolo 416 codice penale), favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (articolo 12, commi 3, 3-bis e 5, dlgs 25 luglio 1998 n. 286) e sfruttamento lavorativo. L’episodio risale a un periodo antecedente al 2016, ma si è potuto applicare l’articolo 603-bis codice penale nella sua originaria formulazione, perché l’imprenditore ha svolto un ruolo attivo anche nella fase di reclutamento.

Senza il ricorso all’articolo 603-bis l’imputato sarebbe stato perseguito per tratta di esseri umani, ricorrendo, nella vicenda riportata, tutti gli elementi che integrano questo reato: la condotta (di reclutamento) le modalità (di approfittamento di una situazione di debolezza soggettiva) e la finalità di sfruttamento richiesta. Senza il 603-bis sarebbe dunque, probabilmente, stato condannato a una pena molto più alta. Merita di essere sottolineato che, dopo la recezione della direttiva Ue del 2011 sulla tratta, questo reato si configura anche se il reclutamento a cui segue l’impiego e lo sfruttamento, non viene effettuato all’estero, ma tutti gli elementi del reato si verificano entro i confini nazionali (cosiddetta “tratta interna”).

Per quanto riguarda il reato di schiavitù questo è stato addebitato dalla Corte d’assise di Lecce, chiamata a pronunciarsi in merito ai gravi fatti di sfruttamento lavorativo avvenuti dal 2008 all’agosto del 2011 nelle campagne di Nardò ed emersi a seguito dell’omonima rivolta, a tre imprenditori e otto caporali. I fatti in questione erano avvenuti prima dell’entrata in vigore del 603-bis.

Si segnala con rammarico che, sebbene la legge 199 abbia previsto di assicurare alle vittime di sfruttamento lavorativo una protezione sociale ex articolo 18 Testo Unico sull’immigrazione (analoga a quella concessa alle vittime di sfruttamento sessuale), nei procedimenti esaminati non c’è traccia di concessione di tale misura.

Emilio Santoro è professore ordinario di Filosofia e sociologia del diritto all’Università di Firenze e direttore del centro interuniversitario di ricerca “L’altro diritto”; Chiara Stoppioni è ricercatrice del centro “L’altro diritto”