Arriva oggi in Gazzetta ufficiale, una mini-sanatoria per mettere in regola i lavoratori stranieri. Si tratta di una "disposizione transitoria" del decreto legislativo approvato qualche settimana fa e che introduceva la possibilità del permesso di soggiorno a tempo per chi denunciava caporali e sfruttatori.

Dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, quindi, imprese e famiglie che occupano irregolarmente stranieri alle proprie dipendenze da almeno tre mesi potranno regolarizzarli evitando le sanzioni previste. Pr attivare la procedura di emersione il datore di lavoro dovrà versare un contributo forfettario di 1.000 euro (non deducibili ai fini dell'imposta sul reddito) e dimostrare di aver pagato almeno sei mesi di stipendi, tasse e contributi.

Una vera e propria sanatoria, dunque, di cui potrebbero approfittare centinaia di migliaia di lavoratori "invisibili", che è contenuta nel decreto che reperisce la direttiva europea 52 del 2009.

Il rapporto di lavoro - si legge nel decreto pubblicato in gazzetta ufficiale - deve essere a tempo pieno, tranne che nel caso dei lavoratori domestici e di sostegno al bisogno familiare, per i quali è ammesso un part-time. Ma per maturare il "titolo" al permesso di soggiorno i lavoratori interessati dovranno attestare, attraverso "documentazione proveniente da organismi pubblici", di essere in Italia almeno dal 31 dicembre 2011. Una norma pensata per evitare che qualche "nuovo" clandestino possa approfittarne in extremis, ma che di fatto complica e non poco la procedura per molti irregolari.

In realtà, la rosa delle esclusioni è piuttosto ampia. Non potranno beneficiare della regolarizzazione i datori di lavoro "condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva", per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per reclutamento o sfruttamento di prostituzione e minori, per "caporalato" ma anche chi in passato non ha completato l'iter di regolarizzazione del dipendente avviato in coincidenza, ad esempio, di un decreto flussi.

Fuori anche gli immigrati a cui carico sia stato emesso un provvedimento di espulsione, quelli "segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato", i condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale e quelli che "comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato" o di altri paesi dell'area Schengen. In attesa che si concluda la procedura di emersione, però, lo straniero non potrà essere espulso.