Il presidente dell’Inps Tito Boeri ammette che i contributi previdenziali degli immigrati regolari sono importanti per la tenuta del sistema pensionistico pubblico italiano, ma allo stesso tempo fa di tutto per impedire agli stranieri l’accesso alle prestazioni di welfare. Insomma, quando si tratta di incamerare i soldi della contribuzione obbligatoria, gli stranieri sono una risorsa, ma quando chiedono i bonus per l’asilo nido o per il premio alla nascita, diventano un peso economico.

Il presidente dell’istituto previdenziale sembrerebbe non accorgersi di essere caduto in una delle più eclatanti contraddizioni, senza curarsi di dare una spiegazione plausibile, quanto meno coerente. Secondo Morena Piccinini, presidente Inca, “i lavoratori stranieri, regolarmente residenti in Italia, a seconda della tesi che intende dimostrare, diventano un macigno insopportabile o una ricchezza irrinunciabile, con un’interpretazione delle leggi e delle normative europee decisamente fantasiosa”.

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Il fatto è che l’Inps, a dispetto di sentenze emesse dai tribunali italiani e dalla Corte di giustizia europea, non perde occasione per ribadire che il diritto dei cittadini migranti in Italia  alle prestazioni di welfare è subordinato al possesso del permesso per lungo soggiornanti. “È scritto nelle circolari – aggiunge Piccinini –, sull’assegno destinato ai nuclei familiari numerosi e su quello erogato dai Comuni, per il bonus bebé, e lo ha confermato recentemente nelle disposizioni relative al premio alla nascita”.

Un atteggiamento solo apparentemente inspiegabile, secondo l’Inca, che svela una strategia ben precisa: meglio affrontare un ricorso giudiziario, subendone le eventuali conseguenze negative, piuttosto che riconoscere un diritto, il cui impatto per le casse dell’istituto sarebbe più rilevante. Il saldo di questo “esercizio di pensiero” è comunque favorevole all’Inps, che, pur a fronte di un giudizio sfavorevole, può continuare a ignorare le sentenze, scoraggiando l’accesso degli immigrati regolari alle prestazioni di welfare.

Ciononostante, in casa Inca non si sono mai rassegnati, convinti che si tratti di una questione di giustizia sociale. In tanti anni, il patronato della Cgil ha patrocinato, insieme ai suoi legali, numerose cause, ottenendo risultati tutt’altro che irrilevanti. Solo nel 2017, tra ricorsi individuali e collettivi, ne ha messe in fila ben sei. Risale a poco più di un mese fa la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea,  intervenuta per dirimere una causa (C-449/2016) tra l’Inps e una donna di un Paese terzo, residente a Genova, con tre figli minori a carico, titolare di un permesso unico per lavoro superiore a sei mesi, alla quale l’istituto aveva rigettato la richiesta dell'assegno previsto in favore dei nuclei familiari numerosi.

In prima istanza, il tribunale del capoluogo ligure aveva dato ragione all’Inps, ma in secondo grado, il giudice ha ritenuto necessario sospendere il procedimento, chiedendo al contempo un parere alla Corte europea per verificare se l’interpretazione dell’Inps fosse coerente con il diritto dell'Unione. La risposta non ha lasciato alcun margine di dubbio: per la Corte, infatti, “i cittadini di Paesi non Ue, ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o del diritto nazionale devono (…) beneficiare della parità di trattamento rispetto ai cittadini di detto Stato”.

Dello stesso tenore la sentenza della Corte di appello di Firenze dell’11 maggio sull’assegno sociale, con la quale l’Inps è stato condannato a pagare la prestazione a una cittadina albanese, residente in Italia dal 2003, con tanto di interessi legali, maturati a partire dalla data di comunicazione del diniego della richiesta. Anche in questo caso, il giudice di secondo grado, ha affermato che tale decisione scaturisce dalla consapevolezza che è “l’unica conforme alla Costituzione e alla normativa sovranazionale in materia”.

Non solo. Il 3 e il 4 maggio, altre due ordinanze avevano riaffermato sostanzialmente gli stessi principi. La prima, emessa dal tribunale di Padova, ha accolto il ricorso promosso da una cittadina moldava contro la decisione della sede locale dell’Inps di negarle il bonus natalità (bebè). La seconda, ancor più rilevante, è quella della Corte Costituzionale riguardante il mancato riconoscimento dell’assegno di maternità dei Comuni ad alcuni cittadini di diverse nazionalità (Burkina Faso, Ghana, Marocco ecc.), tra cui una donna eritrea, con un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Entrambe le ordinanze affermano che è discriminatorio subordinare il riconoscimento delle prestazioni di welfare al possesso del permesso di lungo periodo e richiamano il rispetto del Regolamento Ue 883/04 sul coordinamento delle prestazioni di sicurezza sociale”.

La sentenza della Consulta richiama il rispetto di diversi articoli della Costituzione italiana, della stessa Direttiva europea, dei singoli Trattati europei, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue e, da ultimo, gli accordi euro-mediterranei, laddove stabiliscono il principio per cui le prestazioni assistenziali devono essere riconosciute anche ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti con in possesso titolo di soggiorno “semplice”.

Ma non è finita. Ad aprile e poi a maggio, il Tribunale di Bergamo si è pronunciato due volte sul mancato riconoscimento del bonus bebé: nel secondo caso, addirittura, si è trattato di una class action, patrocinata da Inca e Cgil, in favore di 20 genitori immigrati, provenienti da Albania, Tunisia, Marocco, Egitto, Moldavia, Ucraina, Burkina Faso, Bolivia, Nigeria, Pakistan e Georgia. In tutti e due i ricorsi, i verdetti ribadiscono l’orientamento già espresso da altri tribunali: “Subordinare il riconoscimento ai figli di extracomunitari con permesso di lungo periodo crea una disparità di trattamento fra italiani e stranieri nel caso in cui questi ultimi siano anche lavoratori (…), viola la Direttiva che non prevede possibilità di deroghe alla rigorosa parità di trattamento con i cittadini degli Stati membri in cui soggiornano”.

Il parametro fondamentale resta “la legalità del soggiorno”, nonché, come ha precisato la Corte Costituzionale, il “suo carattere non episodico, né occasionale”. “Ce n’è abbastanza – osserva ancora Piccinini – per pretendere dall’Inps il rispetto delle sentenze. Senza tacere che le stesse valutazioni espresse dal presidente Boeri sul prezioso contributo economico dato dai cittadini stranieri regolari per assicurare l’equilibrio finanziario dell’istituto previdenziale pretendono una maggiore coerenza nel comportamento dell’istituto. Sarebbe anche un bel segnale da dare alle istituzioni europee, che renderebbe più autorevole la legittima richiesta dell’Italia di condivisione degli oneri per assicurare la doverosa accoglienza a chi sbarca sulle nostre coste per fuggire da guerre e miseria”.