“Il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali deve essere valido anche per i lavoratori parasubordinati, garantendo loro lo stesso principio che vale per i lavoratori dipendenti”. È quanto tornano a sottolineare FeLSA CISL - NIdiL CGIL - UIL Tem.p@ anche alla luce di una recente sentenza del Tribunale di Bergamo, che ha riconosciuto il diritto di una lavoratrice impiegata con contratti di collaborazione a progetto a vedere riconosciuti dall’INPS i contributi dovuti e non versati dal proprio datore di lavoro, in virtù dell’applicazione del principio sancito dall'art. 2116 del codice civile.

Il codice stabilisce, nel caso di lavoro subordinato, che la prestazione (sia quella temporanea che pensionistica) normalmente garantita dal versamento contributivo sia dovuta anche qualora il datore di lavoro si renda responsabile del mancato o irregolare versamento dei contributi a cui è tenuto per legge. Tale principio non vale per i lavoratori della Gestione separata INPS che hanno un committente obbligato a versare i contributi. Il giudice di Bergamo ha rilevato che, la mancata applicazione del principio dell'automatismo delle prestazioni ai collaboratori, “potrebbe costituire una violazione dell'art. 3 della Costituzione”, in quanto si tratta di “situazioni che allo stesso modo meritano tutela in modo irragionevolmente diverso”.

Felsa CISL, NIDIL CGIL, UIL Tem.p@ già lo scorso novembre avevano presentato all’interno di un documento unitario 5 proposte di modifica alla Gestione separata INPS per garantire adeguate tutele ai lavoratori parasubordinati, tra cui proprio l’estensione del principio di automatismo delle prestazioni per la quale basterebbe un semplice atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e che in termini finanziari sarebbe perfettamente sostenibile per il Fondo. La sentenza di Bergamo ripropone un tema di stretta attualità e conferma un’urgente necessità di risolvere tale situazione di disparità di trattamento per gli iscritti alla Gestione separata.