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La libertà sindacale non si richiama, non si annota nel fascicolo personale e non si punisce. Lo ha stabilito il Tribunale del Lavoro di Grosseto con un decreto che segna una vittoria netta per la Flc Cgil e per tutte le lavoratrici e i lavoratori della scuola. Il giudice ha riconosciuto il carattere antisindacale del “formale richiamo” inflitto a Silvana Aquilia, docente e rsu Flc Cgil dell’Istituto comprensivo “Grosseto 6”, colpevole solo di essersi rivolta al sindacato.
La vicenda nasce nella scuola primaria Enrico Toti. Aquilia interviene per impedire l’uso di una porta di uscita ritenuta non autorizzata, richiamando una collega al rispetto delle regole di sicurezza e del regolamento interno. Un intervento che, secondo la docente, le costa anche un’aggressione verbale. L’episodio viene segnalato via mail alla dirigente scolastica e, contestualmente, alla Flc Cgil di Grosseto per attivare le tutele sindacali.
È proprio questo passaggio a innescare il provvedimento disciplinare. La dirigente scolastica contesta alla docente di aver “diffuso” la segnalazione a un “soggetto estraneo alla vicenda”, cioè il sindacato, preannunciando l’inserimento del richiamo nel fascicolo personale e una possibile rilevanza disciplinare futura. Un atto che il Tribunale ha giudicato intimidatorio e lesivo dell’agibilità sindacale.
Con decreto ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, depositato il 23 dicembre 2025, il giudice ha chiarito che il richiamo era finalizzato a colpire la lavoratrice per aver coinvolto la Flc Cgil, limitando di fatto la libertà di azione sindacale e scoraggiando altri lavoratori dal rivolgersi al sindacato. Una condotta che rientra pienamente nella nozione di comportamento antisindacale.
La Flc Cgil di Grosseto, assistita dall’avvocato Carlo De Martis, era ricorsa al giudice dopo che la diffida inviata alla dirigente non aveva prodotto effetti. Pochi giorni prima dell’udienza, la dirigente aveva annullato il richiamo in autotutela, motivando però l’atto solo con vizi procedurali e non di merito. Una mossa che lasciava aperta la porta a future sanzioni analoghe.
Anche questa possibilità è stata chiusa dal Tribunale. Il decreto riconosce l’interesse attuale del sindacato, ordina all’amministrazione di astenersi da comportamenti simili in futuro, dispone l’affissione del provvedimento nei locali della scuola per dieci giorni e condanna la parte datoriale al pagamento delle spese legali. “Il ricorso al sindacato è un diritto e non una colpa”, sottolinea l’avvocato Carlo De Martis. “L’ordine di cessazione di queste condotte e l’affissione del decreto hanno un valore non solo giuridico ma anche culturale. Ribadiscono che la tutela passa anche dal pieno riconoscimento del ruolo sindacale”.
Soddisfazione anche nelle parole della segretaria generale della Flc Cgil Grosseto, Alessandra Vegni: “È una vittoria importante per Silvana e per tutte e tutti i lavoratori. Senza l’azione sindacale chi lavora rischia di essere più esposto a ingiustizie. Ognuno deve poter chiedere aiuto e informazioni senza timore, anche per una semplice domanda”. Il decreto, conclude Vegni, “manda un messaggio chiaro a tutte le scuole. Nessun dirigente può usare richiami e provvedimenti come strumenti di pressione. La libertà sindacale non è un favore, è un diritto”.






















