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È entrata in vigore la legge 140/2026, recante “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”, che introduce la possibilità, a determinate condizioni, di scontare fuori dal carcere una pena o un residuo di pena fino a otto anni, attraverso l’adesione a un programma terapeutico.
Il principio alla base della legge è giusto e condivisibile: le persone con dipendenze devono poter accedere a percorsi terapeutici e socio-riabilitativi alternativi alla detenzione. Una dipendenza patologica non può essere affrontata attraverso una risposta esclusivamente penale, ma deve essere riconosciuta come una condizione di salute che richiede cura, presa in carico, riabilitazione e inclusione sociale.
Ma proprio perché condividiamo questo principio, riteniamo necessario evidenziare con chiarezza i limiti di una legge che il governo presenta anche come risposta all’emergenza del sovraffollamento carcerario, ma che rischia di avere un impatto molto più ridotto rispetto alle necessità reali.
Perché il sovraffollamento non è un fenomeno improvviso né inevitabile. È il risultato di precise scelte politiche e legislative. Dal decreto Caivano ai decreti sicurezza, passando per l’introduzione di nuovi reati, l’inasprimento delle pene e le restrizioni che rendono più difficile l’accesso alle misure alternative, la risposta alle fragilità sociali è stata troppo spesso affidata allo strumento penale.
Il sovraffollamento delle carceri italiane ha raggiunto il 140 per cento e continua a rappresentare un’emergenza. In questo quadro non basta annunciare nuove misure alternative: bisogna renderle immediatamente accessibili e concretamente praticabili.
La legge, invece, entra in vigore senza che siano ancora definite tutte le condizioni operative per la sua applicazione. È prevista una Commissione centrale, che dovrà elaborare le linee guida per rendere uniforme l’applicazione della normativa e definire anche le modalità con cui accertare l’effettiva e attuale condizione di dipendenza e l’idoneità del programma terapeutico.
Per la costituzione della Commissione sono previsti fino a 120 giorni. Questo significa che la legge è entrata in vigore il 21 agosto, ma la sua concreta applicazione rischia di richiedere ancora mesi. Nel frattempo, le persone continuano a rimanere dentro carceri sovraffollate, in condizioni che spesso compromettono la salute e rendono ancora più difficile costruire percorsi di cura e reinserimento.
C’è poi una questione decisiva: le risorse. A fronte di una popolazione carceraria nella quale le persone con problemi di dipendenza rappresentano una quota molto significativa – il 33 per cento secondo il Libro bianco sulle droghe 2026 – la copertura finanziaria prevista per l’anno in corso, pari a circa 19,4 milioni di euro, consentirebbe di accompagnare fuori dal carcere al massimo circa 500 persone.
È una sproporzione evidente tra i bisogni e le risposte. Il governo parla di una platea potenziale di circa 10 mila persone nel medio periodo, ma nel primo anno le risorse disponibili coprirebbero una frazione minima di questo universo. Una legge che dovrebbe contribuire a fronteggiare il sovraffollamento non può essere finanziata per poche centinaia di persone, quando nelle carceri ce ne sono migliaia con problemi di dipendenza.
Ma il problema non è soltanto quantitativo. La nuova disciplina rischia infatti di lasciare ai margini proprio una parte delle persone più fragili: quelle che vivono condizioni di grave marginalità, dipendenza patologica e disagio psichico, spesso caratterizzate dall’assenza di una rete familiare, abitativa e sociale e da percorsi di presa in carico discontinui.
La platea dei beneficiari è fortemente selezionata dai requisiti previsti dalla norma, dai limiti di pena e dalle ulteriori condizioni stabilite per alcune tipologie di reato. L’accesso è inoltre legato alla presenza di un programma terapeutico e alla possibilità concreta d’individuare una struttura disponibile ad accogliere la persona.
Non possiamo pensare che per accedere a un percorso alternativo al carcere sia sufficiente prevedere per legge una nuova possibilità. Quella possibilità deve essere concretamente esigibile. Una vera alternativa al carcere non può dipendere dalla fortuna di trovare un posto in comunità o dalla capacità della persona di costruirsi da sola una rete di cura. Deve essere garantita da un sistema pubblico di servizi adeguatamente finanziato e organizzato.
Ed è qui che emerge una delle principali contraddizioni della legge. Dove sono gli investimenti nei SerD? Dove sono le risorse per le comunità terapeutiche? Dove sono gli operatori necessari per costruire e accompagnare i percorsi?
I SerD sono già sottoposti a una forte pressione e a carenze di personale. La nuova normativa rischia di scaricare su servizi già in difficoltà ulteriori attività di valutazione, presa in carico e certificazione, senza un adeguato rafforzamento degli organici. Non possiamo trasformare i servizi per le dipendenze in una sorta di sistema di certificazione finalizzato esclusivamente a stabilire chi può uscire dal carcere. Il SerD deve continuare a essere prima di tutto un servizio sanitario, fondato sulla relazione terapeutica e sulla presa in carico della persona.
Lo stesso vale per le comunità terapeutiche. Le comunità non sono e non devono diventare carceri fuori dal carcere. La loro missione deve rimanere terapeutica, riabilitativa e sociale. Non possiamo correre il rischio di snaturare il ruolo delle comunità trasformandole in luoghi di mera esecuzione della pena, comprimendo al tempo stesso l’autonomia e le funzioni degli operatori.
E non possiamo ignorare il tema della disponibilità dei posti. Se non esistono strutture sufficienti e adeguatamente finanziate, una misura alternativa rimane semplicemente una possibilità sulla carta. Per questo riteniamo indispensabile un investimento straordinario nei SerD, nelle comunità terapeutiche accreditate, negli Uepe, nei servizi sociali territoriali e negli uffici giudiziari coinvolti, accompagnato da un rafforzamento degli organici e da percorsi individualizzati.
La cura deve essere costruita intorno alla persona e ai suoi bisogni, non intorno alla disponibilità del sistema. Il governo non può affrontare il problema del carcere soltanto dal punto di vista dell’ordine pubblico e della sicurezza, né può presentare una misura alternativa come soluzione al sovraffollamento senza costruire tutto ciò che serve perché quella misura funzioni.
La vera emergenza non si risolve chiamando “svuota-carceri” una legge che può riguardare poche centinaia di persone. Si affronta con meno carcere dove il carcere non serve, più cura dove c’è una dipendenza, più servizi dove c’è marginalità e, quando necessario, con il coraggio di discutere anche di clemenza.
La parola “clemenza” non deve fare paura. In un sistema penitenziario democratico, la clemenza non è impunità e non significa negare la responsabilità per i reati commessi. Significa interrogarsi, alla luce dei principi costituzionali della finalità rieducativa della pena, sull’utilità e sulla proporzionalità della detenzione quando restano da scontare pochi mesi.
O siamo capaci di discutere di commutazione della pena solo quando riguarda singoli casi, magari un gioielliere vendicativo, perché non abbiamo il coraggio di discutere di una misura generale e razionale che riguardi migliaia di persone e che permetta di affrontare concretamente il sovraffollamento?
Daniela Barbaresi è segretaria confederale Cgil




























