Il diritto d’asilo, tra Venezia e Vicenza, non è solo rallentato: è reso di fatto inaccessibile. A dirlo, con parole che difficilmente lasciano spazio a interpretazioni, sono due sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Veneto che parlano apertamente di una disfunzione “non occasionale, bensì strutturale”.

Con le decisioni del 18 marzo 2026 (n. 616 e 617), il Tar rompe così una lunga consuetudine fatta di ritardi cronici e responsabilità mai pienamente riconosciute.I tempi per formalizzare le domande di protezione internazionale risultano superati “in modo significativo e reiterato”, ben oltre i limiti fissati dalla legge. Ma soprattutto, chiariscono i giudici, non si tratta di un problema contingente: sono “le scelte organizzative interne all’Amministrazione” ad aver prodotto questa inefficienza.

Il ruolo delle associazioni e la svolta giuridica

A portare il caso in tribunale sono state diverse organizzazioni della società civile, tra cui Asgi, insieme ad altre realtà impegnate nella tutela dei diritti dei migranti. I ricorsi, presentati nel marzo 2025 contro le Questure di Venezia e Vicenza, hanno denunciato ritardi sistematici nell’accesso alla procedura di asilo, con persone costrette ad attendere mesi, a volte anni, prima ancora di poter formalizzare la propria richiesta.

Le sentenze riconoscono pienamente la legittimazione delle associazioni, segnando un passaggio significativo anche sul piano giuridico: per la prima volta una class action pubblica viene promossa esclusivamente da organizzazioni e non da singoli richiedenti asilo. Ma è sul merito che il Tar compie il salto più importante, accertando che lo “sforzo organizzativo ragionevolmente esigibile” dalle amministrazioni è risultato “inidoneo e insufficiente”, anche alla luce delle risorse disponibili.

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Niente scuse

Uno dei punti più netti delle decisioni riguarda il tentativo, da parte delle Questure, di giustificare i ritardi con la carenza di personale o di mezzi. Il Tar respinge con decisione questa linea difensiva, osservando che una simile giustificazione, se non supportata da prove concrete, rischia di svuotare la norma stessa. Accettarla significherebbe subordinare il rispetto dei termini di legge “a scelte organizzative discrezionali dell’Amministrazione”, con la conseguente “compromissione della tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale”.

Secondo Asgi, è proprio questo il nodo centrale: i ritardi non sono inevitabili, ma il risultato di un modello organizzativo inadeguato. L’associazione sottolinea come le persone richiedenti asilo siano state “messe sotto scacco da un sistema che non funziona”, costrette a subire le conseguenze di un meccanismo che impedisce l’accesso a un diritto fondamentale.

Il silenzio del ministero

Il Tar, poi, mette in evidenza anche un altro elemento critico: la debolezza delle risposte fornite dalle amministrazioni. Nonostante le richieste istruttorie, le questure hanno prodotto spiegazioni giudicate “insufficienti” e prive di adeguato riscontro documentale. Ancora più significativo è il comportamento del Ministero dell’Interno, che non ha esibito nessun contributo utile in giudizio, nemmeno rispetto alla richiesta di dati comparativi sulla situazione nazionale.

Al contrario, il quadro probatorio costruito dalle associazioni è stato ritenuto solido e dettagliato. Il Tar riconosce che i ricorrenti hanno documentato “con chiarezza e meticolosità” le condizioni in cui versano i richiedenti asilo, mostrando come i ritardi producano conseguenze concrete e gravi sulla vita delle persone.

Un diritto svuotato nei fatti

Non si tratta, dunque, di una semplice inefficienza amministrativa, ma di un problema che incide direttamente sull’esercizio di un diritto fondamentale. E proprio su questo punto il Tar insiste: una disfunzione di questo tipo sarebbe stata “tollerabile” solo se l’amministrazione avesse dimostrato, in modo circostanziato, l’impossibilità di intervenire. Una prova che, nei fatti, non è mai arrivata.

Le amministrazioni sono ora chiamate a intervenire entro novanta giorni per ridurre i tempi, smaltire l’arretrato e ripristinare una gestione efficiente delle procedure, garantendo “la tempestiva raccolta delle manifestazioni di volontà” e un accesso reale agli uffici.

Un varco aperto

Resta però il dato più ampio. Le criticità emerse in Veneto non appaiono isolate. Una circolare del 2024 dello stesso ministero dell’Interno aveva già riconosciuto, su scala nazionale, la presenza di ritardi e difficoltà nella gestione delle domande di protezione internazionale, indicando la necessità di modelli organizzativi più efficienti.

Secondo Asgi, queste pronunce possono “aprire un varco, anche e soprattutto in termini di replicabilità, nell’oblio che negli anni ha generato la mala gestio dei procedimenti di asilo in tutto il territorio italiano, cui, purtroppo, sembrava quasi essersi abituati, al punto che le richieste di efficientamento parevano esorbitanti pretese senza possibilità di riscontro”. In sostanza, il Tar ha sancito che quando l’accesso a un diritto dipende dall’organizzazione degli uffici, e quell’organizzazione non funziona, il diritto stesso viene svuotato. “Alla negazione dei diritti non ci si può abituare: Nei tempi bui si canterà? Sì, ancora si canterà”, conclude l'Asgi.