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Una decisione che incide direttamente sulla gestione dei centri per migranti in Albania e sul livello di trasparenza del sistema. Con la sentenza del 17 febbraio 2026, il Tar Lazio ha stabilito che all’Asgi e, più in generale, alle organizzazioni della società civile non può essere impedito l’accesso alle strutture di trattenimento di Shengjin e Gjader.
La decisione – pubblicata nei giorni scorsi – nasce dal ricorso contro il diniego della Prefettura di Roma, che per conto del Ministero dell’Interno aveva negato l’autorizzazione a una visita ispettiva. La motivazione addotta parlava di “clamore mediatico” e di generici rischi per l’ordine pubblico: “L’attuale clamore mediatico che coinvolge i centri di permanenza per il rimpatrio sconsiglia, al momento, l’ingresso nei suddetti centri”.
Il Tar: motivazioni “generiche” e insufficienti
Il tribunale ha respinto questa impostazione, chiarendo che eventuali limitazioni devono essere circostanziate. Nella sentenza si legge che “nel caso in esame il diniego opposto non è adeguatamente motivato […] né con riguardo alle asserite esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica nel Centro, che appaiono del tutto generiche e non possono durare a tempo indefinito”.
Un passaggio che segna un punto fermo: l’accesso può essere al massimo rinviato, ma non negato senza ragioni concrete e temporanee. Il Tar del Lazio ribadisce infatti che “l’accesso ai luoghi di trattenimento può essere differito, e mai impedito, soltanto qualora esistano rischi concreti e specificamente motivati”.
Il ruolo della società civile
La sentenza, in sostanza, riconosce esplicitamente il ruolo dell’Asgi, ricordando la sua attività, svolta dal 1990, nella tutela dei diritti dei migranti e già riconosciuta in numerosi contenziosi analoghi. Ma il principio va oltre il singolo caso: le contingenze politiche o mediatiche non possono ostacolare il controllo democratico sui luoghi di privazione della libertà. Il Viminale dovrà quindi consentire la visita, pur potendo eventualmente disporre un breve differimento.
Accesso esteso e nuove regole in arrivo
Un altro elemento rilevante riguarda l’estensione del diritto di accesso. Come sottolinea la stessa Asgi la decisione “afferma l’accessibilità dei centri di trattenimento a soggetti anche diversi dagli enti associativi, che ne facciano motivata richiesta”. Un principio che assume particolare peso in vista dell’entrata in vigore, a giugno 2026, del nuovo Patto europeo su asilo e immigrazione, destinato ad ampliare il ricorso al trattenimento dei migranti.
Trasparenza sotto pressione
La sentenza arriva in un momento politicamente delicato. Il governo sta lavorando a un disegno di legge che interviene proprio sulle modalità di accesso e controllo nei Cpr, restringendo, secondo le anticipazioni, le possibilità ispettive e limitando le figure che possono accompagnare i parlamentari nelle visite, con il rischio di escludere professionisti sanitari e legali.
Nel frattempo, il sistema dei trasferimenti verso l’Albania prosegue. Nonostante le decisioni della Corte d’appello di Roma che hanno più volte disposto il rientro in Italia dei richiedenti asilo trasferiti oltre Adriatico, e in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione europea, il governo continua con i trasferimenti: l’ultimo risale al 10 marzo.
Una sentenza fondamentale
"Questa vicenda visto nasce con una richiesta espressa da una delegazione dell’Asgi per entrare nei centri di strutture di trattenimento di Shengjin e Gjader, e la motivazione sostanzialmente ribalta quanto fattod al governo – ci racconta Martina Stefanile, avvocata dell’Asgi -. Perché dice che è il governo ad aver creato il clamore mediatico sul centro e per lo stesso clamore è stato sempre il governo ad escludere la possibilità di accesso da parte della società civile”.
“La sentenza quindi è fondamentale – continua -, non soltanto perché individua Asgi come soggetto legittimato a fare accesso al centro, ma anche perché specifica che l'accesso ai luoghi di trattenimento può essere soltanto differito, mai impedito. Le contingenze politiche che ruotano attorno ai centri albanesi, quindi possono al massimo legittimare un differimento, ma non impedire alla società civile di entrare.”
“La sentenza, però, fa anche un'altra cosa - afferma ancora l’avvocata Stefanile -, perché richiama la direttiva Lamorgese quando dice che qualunque soggetto abbia interesse e faccia richiesta di accesso ai centri può vedere accolta la sua richiesta. Su Gjader, questo ha un'importanza enorme, perché tutto ciò che ruota attorno a quel luogo è celato sotto un velo di mistero. Il fatto che il Tar ne abbia sancito l’accessibilità è fondamentale, soprattutto in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Patto asilo che vedrà un ricorso sistemico al trattenimento e al confinamento giuridico dei migranti. Il Tar, insomma, ci apre una strada nuova”.


























