Grazie all’Inca un’altra sentenza rende giustizia a un cittadino di origine straniera che si era rivolto all’ufficio del patronato della Cgil di Pietrasanta, in provincia di Lucca. La concessione della pensione d’inabilità al lavoro non può essere vincolata al permesso di soggiorno di durata annuale. Con questa motivazione il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 36/2023, ha condannato l’Inps a riconoscere la prestazione con decorrenza dalla data della domanda ad una persona straniera, diventata totalmente inabile al lavoro, regolarmente presente in Italia da più di un anno, ma al momento della domanda, titolare di un permesso di soggiorno di sei mesi per cure mediche. Assistito dalla legale dell’Inca, Carla Genovali, K. M. è riuscito a ottenere quanto gli era dovuto in base al diritto nazionale ed europeo in materia di sicurezza sociale per gli immigrati.

Nonostante K.M. avesse rinnovato con continuità il titolo di soggiorno dal 21 marzo 2022 al 20 settembre 2023, che attestava la presenza regolare e non episodica in Italia per più di un anno, l’Inps ha ritenuto di rigettare la richiesta della pensione di inabilità, considerando valido solo l’ultimo dei rinnovi per motivi di salute, che le Questure rilasciano per una durata limitata a qualche mese. Tanto è bastato per giustificare il rigetto della richiesta da parte dell’Istituto.

“A conforto della decisione – ci ha spiegato Valeria De Amorim Pio dell’Inca nazionale – nella sentenza si richiama una pronuncia del 2010 della Corte costituzionale che aveva già dichiarato illegittimo limitare il riconoscimento delle provvidenze economiche ai soli titolari della Carta di soggiorno”. Nella fattispecie, “negando le provvidenze sociali legate allo stato di invalidità ai titolari di permesso di soggiorno per cure mediche – si legge nella sentenza – si finirebbe per incorrere in una palese violazione del principio sancito dall’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo” perché si tratta di “una prestazione destinata a far fronte al sostentamento di soggetto invalido grave” che, proprio a causa del suo stato di salute, non può neppure rientrare nel paese d’origine. “Questa sentenza – ci ha detto Valeria De Amorim Pio – rappresenta un importante passo avanti verso l’eliminazione delle restrizioni che i migranti incontrano nell’accesso alle prestazioni di protezione sociale”.  

"Sulla durata del permesso di soggiorno, come prerequisito per l’accesso alle prestazioni di protezione sociale, diverse sono le cause pendenti, specchio di una legislazione poco chiara e spesso frutto di politiche contro e non a favore dei migranti”, ha commentato Cristina Moriconi, direttrice dell’ufficio Inca Lucca.