ARTICOLO 1

Le disposizioni del Titolo I della presente legge si applicano a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, an‐ che nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, pure se occasionali, intercorrenti con datori di lavoro o committenti privati e pubblici, nonché alle lavora‐ trici e lavoratori che effettuino prestazioni di lavoro in ragione di contratti di tipo associativo. Le predette disposizioni si applicano altresì alle persone operanti nei luoghi di lavoro in esecuzione di relazioni giuridiche con i predetti datori, quali i tirocini di formazione e orientamento, le attività socialmente utili, o altre relazioni a queste assimilabili comunque denominate.


Non importa quale sia il lavoro, non importa quale sia la forma contrattuale. Pubblico come privato, autonomo, come dipendente, stabile e precario: la grande innovazione proposta dalla Carta dei diritti universali del Lavoro sta proprio qui: “Si prevede un patrimonio di diritti individuali e collettivi comune a tutti i lavoratori”. Secondo il professor Vittorio Angiolini, Costituzionalista e docente dell’Università Statale di Milano - intervistato da Radioarticolo1 in occasione della prima puntata della nuova rubrica “Una firma per il lavoro” - la Carta proposta dalla Cgil definisce un campo di applicazione molto largo, “proprio perché nessun lavoratore – spiega il giurista – si trovi più alla mercé dell’organizzazione in cui lavora e possa esprimere nel proprio lavoro la propria personalità”.

SCARICA IL PODCAST

Il primo articolo della Carta chiama in causa evidentemente i principi fondamentali del dettato Costituzionale: “Anche se – precisa il professor Angiolini - qui si dà della stessa Costituzione repubblicana un’interpretazione che è innovativa, in quanto alcune delle garanzie costituzionali che tradizionalmente nell’interpretazione della Costituzione erano riferite solo al lavoro dipendente, qui vengono applicate anche a lavoratori autonomi. E questo perché siamo convinti – continua Agiolini – che la nuova dimensione dell’organizzazione del lavoro, richieda anche una estensione a nuove figure dei diritti costituzionali un tempo riferiti, in via interpretativa, soltanto ai lavoratori dipendenti”.