Semplificare si deve, ma per evitare duplicazioni e confusioni, non certo per favorire il laissez faire (per di più, all’italiana). Come si deve intervenire sul Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro, ma puntando l’obiettivo sull’estensione della legalità, della prevenzione e dei diritti, e non sulla loro riduzione. È questo lo spirito che ha animato Cgil, Cisl e Uil nell’elaborazione delle “Proposte di semplificazione, implementazioni e modifiche dell’articolato del d.lgs. 81/2008” (scarica il pdf), approvate alla fine del 2014. Un documento unitario di grande importanza, che tocca i temi salienti della sicurezza sul lavoro (come la formazione, la sorveglianza sanitaria, l’agibilità di Rls e Rlst, gli organismi paritetici), e che i sindacati intendono sostenere nei confronti del governo e del Parlamento.

“Con queste nostre proposte abbiamo tentato di uscire da un dibattito che giudichiamo riduttivo e fuorviante” commenta Sebastiano Calleri, responsabile Cgil per la salute e sicurezza. “Le vere emergenze – spiega – rimangono non affrontate, mentre da parte del governo e delle associazioni imprenditoriali si continua a mettere l’accento e a promuovere discussioni che non portano al cuore dei problemi. La verità è che nel nostro paese non c’è alcun bisogno di semplificazioni particolari, soprattutto se queste sono intese come scuse per abbassare diritti e tutele”. Per Calleri, in conclusione, la vera necessità è “far funzionare bene il sistema di prevenzione. E per farlo occorre implementare e completare il decreto legislativo 81, dando voce e rappresentanza a tutti i lavoratori e le lavoratrici per quanto riguarda questi temi, cosa che ci si guarda bene dal fare”.

Il primo aspetto da affrontare, in chiave di “semplificazione”, è il quadro relativo alla valutazione del rischio nelle piccole e micro imprese e, in particolare, alle cosiddette procedure standardizzate, che Cgil, Cisl e Uil definiscono “frammentato e confuso”, soprattutto dopo i diversi cambiamenti legislativi via via stratificati. Riguardo i corsi di formazione, ad esempio, quelli per Rspp e Aspp basano la diversa durata in ore sulla suddivisione in settori lavorativi, mentre quelli per lavoratori e preposti su tre liste (rischio basso, medio e alto) che suddividono i settori lavorativi. Situazione analoga si presenta per la valutazione del rischio: le aziende fino a dieci dipendenti possono realizzarla sulla base di procedure standardizzate o del modello definito dal cosiddetto “decreto del fare” (in sostanza una sorta di autocertificazione), mentre le aziende che operano in settori a basso rischio infortunistico possono dimostrare di averla effettuato seguendo un modello che ancora deve essere varato. I sindacati, dunque, ritengono indispensabile “intervenire quanto prima sul tema attraverso una riforma complessiva e armonizzata, volta a offrire un quadro concretamente semplificato, lineare e quindi facilmente applicabile”.

Il secondo aspetto toccato nel documento unitario riguarda numerose “implementazioni e modifiche” da attuare sul Testo Unico (d.lgs. 81/2008). Si parte dal campo di applicazione della legge (art. 3): i sindacati dicono che “occorre giungere a una regolazione certa degli ambiti lavorativi”, allo scopo di evitare la “permanente deroga all’applicazione delle disposizioni di salute e sicurezza sul lavoro” (come nel caso, ad esempio, per le forze di polizia). Si passa poi alla Commissione Interpelli (art. 12): Cgil, Cisl e Uil chiedono la consultazione delle parti sociali nei casi in cui i pronunciamenti richiesti interessino “tematiche di diretta connessione con la contrattazione collettiva e tematiche strettamente correlate alla rappresentanza”. I sindacati chiedono anche che la vigilanza dei lavoratori a bordo di navi e aerei venga esercitata in modo congiunto con Asl e Ispettorati del lavoro (art. 13), che siano rese obbligatorie la formazione e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori autonomi (art. 21), che si preveda una specifica comunicazione all’Inail – riguardante le casistiche delle malattie professionali – da parte dei medici che entrano in contatto con i lavoratori non iscritti obbligatoriamente all’Inail (art. 25).

Una sezione importante è quella relativa a Rls e Rlst. Una prima modifica (art. 37) richiesta dai sindacati è l’estensione dell’obbligo di aggiornamento (di quattro ore annue) per gli Rls anche ai Rappresentanti delle aziende sotto i 15 dipendenti, mentre ora è previsto solo per gli Rls di imprese che occupano dai 15 lavoratori in su. Una seconda modifica (art. 50) riguarda l’introduzione dell’obbligo di consultazione, a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, nei riguardi di Rls e Rlst in merito al Documento unico per la valutazione rischi da interferenze (Duvri), obbligo già previsto per il Documento di valutazione dei rischi (Dvr). La terza (art. 52) è la costituzione del Fondo ex art. 52 in favore degli Rlst, in considerazione del loro “ruolo strategico per la tutela dei lavoratori delle micro e piccole imprese, nonché per il loro sviluppo e crescita”.

Infine, altre due questioni. Una riguarda gli organismi paritetici (art. 51): allo scopo di frenare il proliferare di organismi non titolati a svolgere tale funzione, Cgil, Cisl e Uil ritengono urgente varare al più presto il decreto (la cui proposta è già pronta, ed è stata elaborata in modo tripartito) di “riconoscimento e regolazione della costituzione e operatività degli organismi paritetici stessi”. Un'altra concerne la sorveglianza sanitaria dei lavoratori che conducono un mezzo di trasporto o vi svolgono abitualmente la propria attività (art. 41): i sindacati chiedono di prevedere un coordinamento della sorveglianza sanitaria di tali lavoratori, visto che le visite mediche per queste figure professionali sono di norma effettuate da medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, e che questo talvolta determina una duplicazione di visite o, ancor più, una contrapposizione di dichiarazioni di idoneità/inidoneità.