Art. 14

Diritto all'informazione

  1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 7, tutti i lavoratori hanno diritto, anche attraverso le organizzazioni collettive alle quali aderiscano, ad essere informati su tutte le vicende del datore di lavoro o del committente che possano ripercuotersi sul loro rapporto di lavoro. L’informazione deve essere tempestiva, appropriata e pertinente nei tempi, nelle modalità e nel contenuto e in ogni caso tale da consentire al lavoratore di valutare utilmente le conseguenze di quanto conosciuto.

  2. Tutti i lavoratori hanno diritto di accedere, presso le autorità pubbliche competenti in materia di lavoro e presso gli enti previdenziali, a documenti o altri elementi di conoscenza idonei ad assicurare l’informazione di cui al comma precedente, prendendone visione ed estraendone copia, con le modalità stabilite in generale dalla normativa sull’accesso a documenti ed atti di pubblica amministrazione; è fatta salva la tutela della riservatezza stabilita per la protezione dell’iniziativa economica e della concorrenza.

 

Un'informazione "tempestiva, appropriata e pertinente" su tutto quello che può ripercuotersi sul rapporto di lavoro. L'articolo 14 della Carta punta a garantire al lavoratore il diritto alla "piena trasparenza", a prescindere dalla tipologia del suo rapporto di lavoro. E proprio qui sta la novità sostanziale che la Carta dei diritti universali del Lavoro punta ad introdurre, come spiega ai microfoni di Radioarticolo1, la professoressa Fausta Guarriello, docente di Diritto del Lavoro all'Università di Chieti. "Fondamentalmente - sottolinea la docente, all'interno della rubrica quotidiana "Una firma per il Lavoro" - in questo articolo si afferma un principio di trasparenza sulle condizioni di lavoro, quale che sia la forma dell'impiego, che impegna il datore o il committente a fornire tutte le informazioni su ciò che può avere effetti sul rapporto di lavoro. E a farlo in tempo utile - aggiunge la giurista - non a cose fatte, quindi prima che intervengano modifiche sostanziali". 

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È chiaro nell'articolo 14 il richiamo ad un'altra Carta, quella Europea dei diritti fondamentali (articolo 27: "Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa"), "ma qui - precisa ancora la professoressa Guarriello - il diritto è esteso anche ai lavoratori non subordinati" e può essere riferito a vari ambiti del rapporto di lavoro, "a partire dalle stesse condizioni di esistenza del contratto, se c’è per esempio una riduzione di lavoro per il committente o il datore che possa condurre a una modifica peggiorativa delle condizioni contrattuali o addirittura al licenziamento". Questo, conclude Guarriello, può includere "riorganizzazioni che portano a mutamenti nell’utilizzo della prestazione, cambiamenti tecnologici, sub appalti e qualsiasi tipo di mutamento che possa avere riflessi sulle condizioni del lavoratore".