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Art. 25
Limitazione del campo di applicazione soggettivo
Gli articoli 14, comma 1, e 15 si applicano alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi che esercitano la loro attività con lavoro prevalentemente proprio, solo allorché il contratto intercorrente con un committente privato o pubblico, o con più committenti privati riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, abbia una durata complessiva di più di sei mesi annui.
Un articolo breve ma importante, che rappresenta in qualche modo un’eccezione alla regola. Se la caratteristica fondamentale della Carta dei diritti è infatti la sua universalità, l’articolo 25 solleva alcune eccezioni rispetto all’applicazione di alcune norme della Carta stessa, in particolare contenute negli articoli 14 e 15.
“È l’eccezione che conferma la regola, ovvero che tutti gli articoli presenti nella prima parte della Carta si occupano di tutti i lavoratori, autonomi e subordinati”: questo il commento di Lorenzo Fassina, della consulta giuridica Cgil, intervenuto ai microfoni di Radioarticolo1, per la 25esima puntata della rubrica quotidiana "Una firma per il Lavoro", che analizza, articolo per articolo, la proposta di nuovo Statuto avanzata dalla Cgil.
PUNTATE PRECEDENTI: Art.15 | Art.16 | Art.17 | Art.18 | Art.19 | Art.20 | Art.21 | Art.22 | Art.23 | Art.24
“L’articolo 25 – ha spiegato Fassina - stabilisce ad esempio che il primo comma dell’articolo 14, che offre la possibilità al lavoratore di essere informato dal datore o committente su tutte le questioni che interessano il rapporto di lavoro, non si applica a quei lavoratori autonomi con rapporti in essere inferiori a sei mesi. Resta invece valido il secondo comma, che prevede il diritto di accesso a documenti o altri elementi di conoscenza idonei ad assicurare l’informazione a lavoratore”.