PHOTO
Il 3 agosto 2012 sindacati e Confindustria hanno raggiunto un'intesa che estende alle sedi sindacali la titolarità per confermare la genuinità delle dimissioni volontarie. E' quanto fa sapere la Cgil sottolineando che tale accordo è il frutto di quanto previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro all'articolo 14 che disciplina “la procedura di convalida delle dimissioni nonché delle risoluzioni consensuali”.
L'accordo sottoscritto da Cgil Cisl Uil e Confindustria allarga quindi alle sedi sindacali la titolarità per valutare e confermare la genuinità delle dimissioni volontarie, “e quindi evitare che non si tratti di dimissioni forzate”, fermo restando che i contratti collettivi potranno disciplinare ulteriormente la materia. “Si afferma con questa intesa la possibilità - spiega la Cgil -, per i nostri uffici, di svolgere appieno una funzione ulteriore di tutela nei confronti dei lavoratori rispetto ad una pratica, quella delle dimissioni, su cui il controllo sindacale è sempre stato difficile”.
Il testo dell’accordo
CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL
premesso che
- il comma 17 dell’art. 4, della legge n. 92 del 2012 disciplina la procedura di convalida delle dimissioni nonché delle risoluzioni consensuali;
- la disposizione citata individua quali sedi autorizzate ad operare la convalida la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti; - lo stesso comma 17 riconosce altresì ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale la possibilità di individuare ulteriori sedi autorizzate;
- le parti intendono avvalersi di tale facoltà al fine di agevolare l’attuazione della nuova disciplina della convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali;
- il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 18/2012, ha riconosciuto le sedi sindacali quali sedi qualificate in grado di offrire “le stesse garanzie di verifica della genuinità del consenso del lavoratore cui è preordinata la novella normativa”.
convengono che
1. le premesse formano parte integrante della presente intesa;
2. in attuazione dell’art. 4, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può essere validamente effettuata in sede sindacale, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile;
3. è fatta salva la possibilità dei contratti nazionali di individuare sedi ulteriori rispetto a quelle indicate dal presente accordo.
Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo.