Il dipendente che va in carcere e dunque non può svolgere la propria abituale attività non perde il posto di lavoro purché l'azienda dalla quale dipende non sia costretta ad assumere nuovo personale per rimpiazzarlo nelle sue mansioni. Il lavoratore detenuto, però, non avrà diritto a ricevere lo stipendio nel periodo in cui rimane in prigione. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 12721.
Così la Suprema corte ha respinto il ricorso della “General Construction spa”, un'impresa con 66 addetti impegnata in lavori di progettazione, esecuzione e gestione delle opere di trattamento delle acque e dei rifiuti in un impianto di proprieta' della Regione Campania. Nel ricorso chiedeva il licenziamento di Sebastiano U., reintegrato nel posto di lavoro dalla Corte d'appello di Napoli, nel 2005. In primo grado, invece, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aveva condiviso il licenziamento inflitto dal datore di lavoro a Sebastiano, con lettera del 27 febbraio 2002, in quanto l'uomo non si era più presentato al lavoro dal 14 gennaio perché era finito in carcere per motivi per nulla avevano a che fare con il lavoro.
La società aveva fatto presente che l'assenza del dipendente pregiudicava il servizio di pubblica utilità che la società forniva alla Regione Campania e che aveva un notevole impatto ambientale. Ma in appello i giudici diedero ragione a Sebastiano in considerazione delle dimensioni dell'impresa e del fatto che la sua assenza non aveva provocato un eccessivo disagio nell'ordinario svolgimento dell'attivita' della General Construction spa, come dimostrava la circostanza che non si era resa necessaria l'assunzione di un altro dipendente che lo sostituisse. Adesso arriva in “no” definitivo della Cassazione al licenziamento di Sebastiano.
Cassazione: non si può licenziare chi va in carcere
4 giugno 2009 • 00:00