Con il via libera definitivo da parte della Camera, il ddl contro il reato di caporalato diventa legge. Il provvedimento si compone di 12, ecco le principali novità che introduce:

Reato di caporalato
Viene modificato l'articolo 603-bis del codice penale ("Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"), che riscrive il reato di caporalato introducendo la sanzionabilità anche del datore di lavoro; si prevede l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; rispetto alla fattispecie vigente, è introdotta una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori; viene prevista la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato per chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Lo sfruttamento
Costituisce 'indice di sfruttamento' la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Inoltre, costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. Infine, è prevista l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità.

Confisca obbligatoria
È sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato. Il giudice può disporre, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda.

Arresto obbligatorio in flagranza
L'articolo 4 modifica l'art. 380 del codice di procedura penale aggiungendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minaccia tra quelli per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Responsabilità degli enti
Viene aggiunto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, (di cui al D.Lgs. 231/2001). La sanzione pecuniaria a carico dell'ente responsabile del reato di caporalato è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (l'importo di una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro).

Indennizzi per le vittime
Per la prima volta si decide di estendere le finalità del Fondo antitratta anche alle vittime del delitto di caporalato, considerata la omogeneità dell'offesa e la frequenza dei casi registrati in cui la vittima di tratta è anche vittima di sfruttamento del lavoro.

Rete lavoro agricolo di qualità
Viene rafforzata la operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, creata nel 2014 con il provvedimento Campolibero e attiva dal 1 settembre 2015. Con la norma si estende l'ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, i soggetti abilitati al trasporto dei lavoratori agricoli e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura. In sostanza - spiega il ministero - si introducono nuove vie sperimentali di intermediazione del lavoro agricolo, affinché si promuova la legalità e il rispetto dei diritti dei lavoratori. Allo stesso tempo si stabilisce l'estensione dell'ambito delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa, che è presieduta dall'Inps e composta da rappresentanti di sindacati, organizzazioni agricole e Istituzioni.

Piano di interventi per lavoratori stagionali
Con la nuova legge le amministrazioni statali saranno direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, attraverso un piano congiunto di interventi per l'accoglienza di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli. L'obiettivo è tutelare la sicurezza e la dignità dei lavoratori ed evitare lo sfruttamento ulteriore della manodopera anche straniera. Il piano presentato dai ministeri del lavoro, delle Politiche agricole e dell'Interno sarà stabilito con il coinvolgimento delle Regioni, delle province autonome e delle amministrazioni locali nonché delle organizzazioni di terzo settore.