La sezione lavoro del tribunale di Bologna ha accolto il ricorso per interposizione fittizia di manodopera (ovvero somministrazione irregolare), relativamente alla posizione di un lavoratore impiegato come operaio in un’azienda metalmeccanica della provincia bolognese (la Oxy Style di Grizzana Morandi) e formalmente assunto, nel corso degli anni, da diverse cooperative che lavoravano in appalto presso quella società. Era stato il lavoratore stesso ha chiedere all’azienda che gli venisse riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro. Oltre al riconoscimento dei suoi diritti il lavoratore ha giustamente preteso anche il rimborso delle spese. 
Il giudice, accogliendo il ricorso, ha dichiarato la sussistenza di tale rapporto, condannando l’azienda alla ricostituzione dello stesso sin dal 2012, con pagamento delle differenze retributive tra il contratto nazionale applicato dai datori di lavoro fittizi (merci logistica) e quello applicato dal datore di lavoro effettivo (metalmeccanici industria) e del risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute dalla cessazione del rapporto all’effettiva ricostituzione dello stesso.
La notizia è stata diffusa dalla Fiom di Bologna che oltre ad esprimere soddisfazione per la sentenza,  conferma che l’azione sindacale per affermare legalità e giustizia negli appalti e nei subappalti continuerà, sia con gli strumenti contrattuali (l’estensione della contrattazione aziendale) sia, in tutti i casi necessari, con la vertenzialità legale. In questo specifico caso l’intervento del giudice ha consentito di ristabilire il principio fondamentale del diritto del lavoro, secondo cui chi beneficia del lavoro altrui, dirigendolo e organizzandolo, deve anche assumersene la conseguente responsabilità.