La normativa sulla cosiddetta Privacy o meglio sul trattamento dei dati personali è vasta. Difficile sintetizzare tutti gli atti, per questo preferiamo riprendere una pagina di presentazione del Garante per la protezione dei dati personali dove, oltre a essere indicata la normativa di base, si può leggere quali siano i compiti dell’autorità stessa. Vogliamo ribadire quanto sia fondamentale il ruolo di questa autorità nel quadro di trasformazione digitale, quanto la conoscenza della normativa sulla privacy, connessa all’iniziativa della Garante, possano essere strumento per l’agire sindacale, la contrattazione, la tutela collettiva e individuale delle lavoratrici ed i lavoratori.

  COMPITI DEL GARANTE

I Compiti del Garante sono definiti dal Regolamento (UE) 2016/679 (vedi più avanti) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali. (VEDI IL PDF IN FONDO)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SI OCCUPA, TRA L'ALTRO, DI:

- controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui;

- collaborare con le altre autorità di controllo e prestare assistenza reciproca al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del Regolamento;

- esaminare reclami;

- (nel caso di trattamenti che violano le disposizioni del Regolamento) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento e ingiungere di conformare i trattamenti alle disposizioni del Regolamento; imporre una limitazione provvisoria o definitiva del trattamento, incluso il divieto di trattamento; ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento

- adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

- segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento e altri organismi e istituzioni l’esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

- formulare pareri su proposte di atti normativi e amministrativi;

- partecipare alla discussione su iniziative normative con audizioni presso il Parlamento;

- predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al Parlamento e al Governo;

- partecipare alle attività dell'Unione europea ed internazionali di settore, anche in funzione di controllo e assistenza relativamente ai sistemi di informazione Europol, Schengen, VIS, e altri;

- curare l'informazione e sviluppare la consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla tutela dei minori;

- tenere registri interni delle violazioni più rilevanti e imporre sanzioni pecuniarie ove previsto dal Regolamento e dalla normativa nazionale;

- coinvolgere, ove previsto, i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche dei cui risultati si tiene conto per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale.

IL REGOLAMENTO UE DEL 2016

IL CODICE AGGIORNATO