Ai 304 dipendenti, che hanno presentato ricorso contro la Provincia di Bergamo per ottenere il pagamento di quanto è stato decurtato in termini di produttività negli anni 2016 e 2017, l'amministrazione dovrà ora corrispondere più di 600.000 euro di arretrati, oltre agli interessi legali.

Con la sentenza n. 736 del 2018, il tribunale di Bergamo ha disposto che “in parziale accoglimento del ricorso, (si) condanna la Provincia di Bergamo, in persona del presidente, alla ricostituzione del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non dirigente, per gli anni 2016 e 2017, dell’importo di euro 362,708,90, per ciascun anno, nonché alla corresponsione, a favore di ciascun ricorrente, della differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto in base all’odierno accertamento, con gli interessi legali dal dovuto al saldo”. Così ha sentenziato il giudice del lavoro Monica Bertoncini, che non ha ritenuto di dover accogliere l’ulteriore richiesta di restituzione di altri 44.000 euro per il 2017.
 
Il ricorso dei dipendenti prende le mosse da un precedente ricorso presentato da Fp Cgil e Fp Cisl, che si era concluso con la condanna dell’amministrazione provinciale per comportamento antisindacale e alla riassegnazione al fondo per la produttività 2015 di 121.970,30 euro da distribuire al personale, in applicazione del vigente sistema di misurazione della performance.
 
Allora, però, si trattava di una modifica unilaterale del contratto integrativo del 2015, già sottoscritto dalle ricorrenti organizzazioni sindacali, anche se per gli stessi motivi posti alla base dell’attuale sentenza.
Come afferma il giudice nella motivazione della sentenza: “Per i fondi del 2015, dunque, vi era stato un espresso accordo, non solo sulla loro entità, ma pure sui criteri di ripartizione, perciò correttamente il Tribunale ha ritenuto violati, da parte della Provincia, gli obblighi assunti. Nella situazione in esame, vi è a monte la contestazione della esatta quantificazione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non dirigente per gli anni 2016 e 2017”.

Quindi, non la violazione di un contratto aziendale, ma la richiesta dei dipendenti di ottenere il dovuto.  “Dopo due condanne, ora vedremo se la Provincia di Bergamo ricorrerà in appello”, commentano i sindacalisti di Fp Cgil, Cisl e Uil di Bergamo, Gian Marco Brumana, Mario Gatti e Rossella Bucarello, insieme a Eleonora Gherardi, della Rsu della Provincia di Bergamo.

“Inoltre, si pone il problema nel caso venga data applicazione alla sentenza senza il ricorso in appello, ricostituiti i fondi del 2016 e 2017 e corrisposte le somme dovute ai ricorrenti in base alla disciplina del contratto integrativo e del sistema di misurazione della performance vigenti, dell’utilizzo e dei resti della produttività dovuti ai pochi dipendenti coinvolti che non hanno presentato ricorso. Già, perché solo a chi ha presentato ricorso, spetta la differenza tra ‘quanto percepito e quanto dovuto’ essendo fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di estensione del giudicato ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Dl n. 207/2008, le risorse che ‘avanzano’ sono, in prevalenza, risorse stabili del fondo del salario accessorio e quindi risorse ad integrazione dei fondi degli anni successivi”, concludono i sindacalisti.