Migrante/Immigrato
Che, o chi, si è trasferito in un altro paese; in senso specifico, riferendosi ai soli spostamenti determinati da dislivelli nelle condizioni economiche dei varî paesi, chi si è stabilito temporaneamente o definitivamente per ragioni di lavoro in un territorio diverso da quello d’origine: i. regolari; i. irregolari (o clandestini), privi di permesso di soggiorno; i. stagionali, quelli che emigrano in un paese straniero sostandovi per brevi periodi, limitatamente alla durata del contratto lavorativo che li lega all’azienda che li ha richiesti.

Apolide
Persona che, avendo perduto la cittadinanza di origine e non avendone assunta alcun’altra, non è cittadino di alcuno stato.

Profugo
Nel linguaggio del diritto internazionale il termine profugo, nel senso di persona costretta ad abbandonare la sua terra, la sua patria in seguito a eventi bellici, a persecuzioni politiche o razziali, è oggi generalmente sostituito dal termine rifugiato.

Rifugiato
Individuo che, per ragioni essenzialmente politiche, ma anche economiche e sociali, è costretto ad abbandonare lo Stato di cui è cittadino e dove risiede, per cercare rifugio in uno Stato straniero. Rifugiati nazionali: Persone che cercano rifugio nello Stato di cui sono cittadini, in seguito al trasferimento a un altro Stato o all’occupazione bellica delle regioni in cui risiedevano.

Richiedente asilo (Richiedente protezione internazionale)
Richiedente protezione internazionale è la persona che, fuori dal proprio Paese d'origine, presenta in un altro Stato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente rimane tale, finché le autorità competenti (in Italia le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) non decidono in merito alla stessa domanda di protezione.

Beneficiario di protezione umanitaria
Chi beneficia della protezione umanitaria non è riconosciuto come rifugiato, perché non è vittima di persecuzione individuale nel suo paese ma ha comunque bisogno di di protezione e/o assistenza perché particolarmente vulnerabile sotto il profilo medico, psichico o sociale o perché se fosse rimpratriato potrebbe subire violenze o maltrattamenti. Le norme europee definiscono questo tipo di protezione “sussidiaria”.

Protezione sussidiaria
La protezione sussidiaria è una forma di protezione internazionale prevista dall’Unione europea riconosciuta a chi rischia di subire un danno grave se rimpatriato, a causa di una situazione di violenza generalizzata e di conflitto. Inoltre può ottenere la protezione sussidiaria chi corre il pericolo di subire tortura, condanna a morte o trattamenti inumani o degradanti per motivi diversi da quelli previsti dalla convenzione di Ginevra.

Asilo, diritto di
Istituto che consiste nella protezione accordata da uno Stato a individui che intendono sottrarsi nello Stato di origine a persecuzioni fondate su ragioni di razza, religione, nazionalità, di appartenenza a un particolare gruppo sociale od opinioni politiche. Chi ha acquisito tale diritto è definitorifugiato che si differenzia dal richiedente asilo, colui che si trova fuori dal proprio paese e inoltra domanda di asilo. Tale diritto si è formato in applicazione della Convenzione di Ginevra (1951) e si è evoluto in Europa secondo la legislazione dell’UE che nega la possibilità di fare richiesta in più di uno Stato membro. Con il Regolamento di Dublino II del 2003 si è stabilito che l’esame della richiesta sia effettuato presso lo Stato in cui è avvenuto l’ingresso. In tal modo si evita che i richiedenti siano rinviati di Paese in Paese e soprattutto si riduce la libertà di questi ultimi di scegliere il Paese europeo cui rivolgere la domanda.

Convenzione di Ginevra sui rifugiati
Convenzione del 28 gennaio 1951 sullo status dei rifugiati, successivamente integrata per mezzo di un protocollo aggiuntivo, adottato a New York il 31 gennaio 1967, che ha anche definito la nozione di rifugiato dal punto di vista del diritto internazionale. La Convenzione di Ginevra era nata per affrontare il problema dei rifugiati in Europa dopo la seconda guerra mondiale. Ma all’indomani della decolonizzazione il fenomeno dei rifugiati si è manifestato in prevalenza fuori dall’Europa. La Convenzione che regola aspetti specifici della questione dei rifugiati in Africa, adottata nel 1969 dall’Organizzazione per l’unità africana, oggi Unione Africana, e la Convenzione sullo status dei rifugiati negli Stati arabi, adottata dalla Lega degli Stati arabi nel 1994, hanno proposto una definizione di rifugiato più ampia rispetto a quella data dalla Convenzione di Ginevra del 1951. La definizione di rifugiato ha inoltre subito un’estensione sul piano operativo, anche tramite l’azione dell’ACNUR che, fin dalla metà degli anni 1950, ha ampliato il proprio mandato anche a gruppi di persone che varcano una frontiera internazionale in conseguenza di conflitti, o mutamenti radicali di carattere politico, sociale o economico nei loro paesi di origine e che sono sprovvisti della protezione dei propri governi.

Costituzione Italiana
La legge fondamentale della Repubblica italiana, ovvero il vertice nella gerarchia delle fonti di diritto dello Stato italiano. Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947, fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948. All'Art.10 comma 3, si legge: "lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge".

Dublino, regolamento
Il regolamento di Dublino è il documento principale adottato dall’Unione in tema di diritto d’asilo. Venne emanato nel 2003, di fatto in sostituzione della Convenzione di Dublino. La Convenzione di Dublino era stata firmata il 15 giugno 1990, ed entrata in vigore il 1 ° settembre 1990 per i primi dodici firmatari (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito), il 1° ottobre 1997 per Austria e Svezia, e il 1 ° gennaio 1998 per la Finlandia. La Svizzera è diventata uno dei firmatari del regolamento e il 5 giugno 2005 ha votato al 54,6% per la ratifica. Il cosiddetto Regolamento Dublino III è entrato invece in vigore il 1°gennaio 2014, modifica alcune delle disposizioni previste per la determinazione dello Stato membro competente all’esame della domanda di protezione internazionale e le modalità e tempistiche per la determinazione. Restano invariati la maggior parte dei punti previsti dal precedente Regolamento. Il regolamento impedisce di presentare una domanda di asilo in più di uno stato membro, e prevede che la domanda la esamini lo stato dove il richiedente ha fatto ingresso nell’Unione. L’Europa ha adottato anche il sistema Eurodac, un archivio comune delle impronte digitali dei richiedenti asilo usato dalla polizia per controllare se sono state presentate diverse domande. I richiedenti asilo hanno diritto a rimanere nel paese di arrivo anche se non hanno regolari documenti d’ingresso e a essere assistiti. Se la richiesta d’asilo viene respinta, il richiedente può fare appello.
Il programma di “relocation” (ricollocazione) è una delle iniziative concepite nell’ambito dell’Agenda Europea sulla Migrazione, adottata dalla Commissione Europea il 13 maggio 2015. Con due decisioni del settembre 2015 sono state disposte misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia che, per ragioni geografiche di confine marittimo dell’area Schengen, sono i Paesi europei maggiormente soggetti alla pressione del fenomeno migratorio. Il programma, dati alla mano, è stato un fallimento.
È attualmente in corso, presso il Parlamento europeo un lungo tira e molla per la riforma del Dublino III. L’Eurocamera ha già dato il suo ok, ma la battaglia è passata nelle mani del Consiglio. A marzo la Bulgaria ha tentato di accelerare proponendo un testo di compromesso che rinforza la responsabilità e riduce la solidarietà. Il meccanismo di ridistribuzione scatterebbe su base volontaria solo quando un certo paese si “sovraccarica” del 160% rispetto all’anno precedente, diventando obbligatorio solo quando si arriva al 180%. La proposta bulgara diminuisce anche la penale per il rifiuto di un richiedente da 250mila a 30mila euro, oltre a introdurre il principio di «responsabilità stabile»: quando un migrante entra in un certo paese, lo Stato in questione deve garantirne la presa a carica per 10 anni. I cinque paesi che si ritengono più penalizzati (Cipro, Grecia, Italia, Malta, Spagna) hanno pubblicato a fine aprile un paper in cui elencano 13 proposte per riequilibrare la proposta bulgara, chiedendo di accorciare il periodo di responsabilità da 10 a due anni ed evidenziando le vulnerabilità di un procedimento rigido in tempi di picchi migratori.

(fonti: Treccani, Unchr, Spraar, Cir-Onlus)