La Fiom Cgil ha vinto il ricorso contro Gkn per violazione dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori per comportamento antisindacale. Il Tribunale del lavoro di Firenze ha revocato l'apertura della procedura di licenziamento collettivo per i 422 lavoratori dell'azienda di componentistica auto di Campi Bisenzio (Firenze), proprietà del fondo inglese Melrose, avvisati tramite una e-mail il 9 luglio scorso, congelando di fatto la chiusura dello stabilimento. Chiusura peraltro imminente, visto che mercoledì 22 settembre scadevano i 75 giorni dall'annuncio della procedura.

Il Tribunale ha dunque condannato Gkn "a porre in essere le procedure di consultazione e confronto previste dall'articolo 9 parte prima del Ccnl e dall'accordo aziendale del 9 luglio 2020 indicato in motivazione; a pubblicare il testo integrale del presenze decreto a sue spese e per una sola volta sulle edizioni nazionali dei quotidiani Repubblica, Nazione, Corriere della Sera e Sole 24 Ore; al pagamento in favore del sindacato ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi 9.300 euro oltre Iva, cpa e contributo spese generali".

La Gkn ha preso atto del provvedimento, annunciando dunque l'immediata esecuzione della sentenza. "In considerazione della condanna alla 'revoca' della lettera di apertura della procedura ex artt. 24 e 4 della legge 223/1991, l'incontro odierno presso il ministero resta assorbito dall'esecuzione del provvedimento, al quale con la presente diamo immediata esecuzione, revocando la suddetta procedura. Resta ovviamente inteso che si darà altresì esecuzione a tutti gli ordini contenuti in tale provvedimento". Così la proprietà dell'azienda, con una lettera indirizzata ai ministero del Lavoro e dello Sviluppo economico, ai sindacati e alle istituzioni territoriali della Toscana. La Gkn precisa che la revoca della procedura di licenziamento "non può considerarsi acquiescenza, con ogni più ampia riserva di impugnazione".

"Abbiamo vinto insieme ai lavoratori perché avevamo ragione, i licenziamenti alla Gkn sono illegittimi", commentano Francesca Re David, segretaria generale Fiom Cgil e Daniele Calosi, segretario generale della Fiom Cgil Firenze e Prato: "Il Tribunale del lavoro di Firenze ha revocato l'apertura della procedura di licenziamento collettivo per le lavoratrici e i lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio, accogliendo il ricorso depositato dalla Fiom di Firenze e riconoscendo, quindi, la violazione dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori per comportamento antisindacale. Ringraziamo per l’ottimo lavoro il collegio legale della Fiom fiorentina e nazionale".

"Il ricorso è stato uno degli strumenti che la Fiom ha utilizzato in questa vertenza, insieme alla grande resistenza dei lavoratori e alla capacità di costruire intorno alla vertenza una rete di solidarietà, a partire dalla comunità fiorentina fino al resto del Paese, come dimostrato anche dall’imponente manifestazione di sabato scorso a Firenze", aggiungono i due esponenti sindacali: "Ora il presidente del Consiglio e il ministero dello Sviluppo economico facciano la propria parte, intervengano in tema di delocalizzazioni e a una soluzione che garantisca la ripresa produttiva e l'occupazione nello stabilimento per i lavoratori di Campi Bisenzio e di tutto l'indotto".

Oggi intanto si è svolto il tavolo Gkn al Mise, alle ore 17.  "C'è la disponibilità del ministro, confermata in prima persona, di seguire la vertenza Whirlpool e di avanzare una proposta in occasione del prossimo incontro fissato per il 23 settembre. Come sindacato abbiamo ribadito una condizione: non si può andare al tavolo sapendo che dopo sei giorni partono i licenziamenti".  Lo ha detto il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, al termine dell'incontro a palazzo Partanna con il ministro Giancarlo Giorgetti. "C'è bisogno di tempo - ha aggiunto - è necessario rimandare e rispedire al mittente i licenziamenti. Si può ragionare ma senza i licenziamenti sul tavolo ed una pistola puntata alla tempia. Da parte nostra siamo disponibili e pronti a valutare e discutere, senza pregiudiziali, ogni proposta che possa salvare il sito di via Argine".

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Ma veniamo alla sentenza. "L'obbligo di informare il sindacato circa l'esistenza di condizioni che inducano l'azienda a valutare la necessità di effettuare dei licenziamenti risulta testualmente assunta" dall'accordo aziendale firmato il 9 luglio 2020, nel quale la stessa Gkn, dopo aver escluso "allo stato attuale l'uso di licenziamenti coercitivi", si era espressamente impegnata al "confronto con la Rsu in caso di mutamento del corrente contesto e condizioni di mercato". Per il Tribunale, la Gkn era "tenuta a informare il sindacato non solo dei dati relativi all'andamento dell'azienda, ma anche del fatto che il quadro delineato dai suddetti dati stava conducendo i vertici aziendali a interrogarsi sul futuro dell'azienda stessa".

La sentenza precisa che "nessuna informazione risulta essere stata fornita al sindacato circa il carattere allarmante dei dati relativi all'azienda in relazione alle direttive ricevute dalla direzione del gruppo e alle possibili ricadute di tale situazione sulle dinamiche occupazionali. Né può fondatamente sostenersi (come ha fatto la difesa di Gkn) che la società non avesse alcun obbligo informativo, essendo mancata una esplicita richiesta del sindacato. Invero, tale assunto contrasta sia con il contenuto dell'impegno preso il 9 luglio 2020 sia con l'effettivo svolgimento dei fatti, da cui si desume che la richiesta del sindacato c'è stata ed è stata ignorata". Al Tribunale di Firenze, infatti, risulta che "l'8 giugno 2021 Gkn aveva rappresentato ai sindacati possibili esuberi per il 2022 quantificati in una cifra oscillante tra le 15 e le 29 unità. A fronte di tale comunicazione, con nota del 29 giugno 2021, il sindacato aveva risposto proponendo soluzioni organizzative idonee ad evitare gli esuberi".

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Il Tribunale, inoltre, rileva che "pur non essendo in discussione la discrezionalità dell'imprenditore rispetto alla decisione di cessare l'attività di impresa, nondimeno la scelta imprenditoriale deve essere attuata con modalità rispettose di princìpi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché del ruolo e delle prerogative del sindacato. Nel caso di specie parte datoriale, nel decidere l'immediata cessazione della produzione, ha contestualmente deciso di rifiutare la prestazione lavorativa dei 422 dipendenti (il cui rapporto di lavoro prosegue per legge fino alla chiusura della procedura di licenziamento collettivo), senza addurre una specifica ragione che imponesse o comunque rendesse opportuno il suddetto rifiuto, il che è sicuramente contrario a buona fede e rende plausibile la volontà di limitare l'attività del sindacato".