Nessuna corsia preferenziale per chi sceglie di fare la dichiarazione dei redditi in proprio tramite precompilata. Non fatevi ingannare, anche da alcune notizie fuorvianti. Informatevi correttamente. In realtà ci sono regole certe e tempi prestabiliti che scadenzano l’erogazione di eventuali rimborsi con gli stessi criteri per tutti, sia che scegliate di procedere da soli tramite precompilata, sia che scegliate di andare ai Caaf. Con il risultato che se farete la precompilata, correndo il rischio di incappare in qualche errore o di perdere per strada qualche beneficio perché i dati della precompilata non erano completi, questa scelta non vi darà il diritto di ricevere il rimborso in tempi più rapidi. Come detto in apertura, non esistono corsie preferenziali.

La regola generale per i conguagli effettuati dai sostituti d’imposta

“Il sostituto d’imposta – ci spiega Giovanna Piazzo del Consorzio nazionale dei Caaf Cgil – è obbligato, in caso si tratti di lavoratrici e lavoratori, a effettuare i conguagli risultanti dalla comunicazione messa a disposizione dall’Agenzia sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il 730/4, la comunicazione utile per effettuare i conguagli. In caso si tratti di pensionate e pensionati, i conguagli verranno erogati a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione del risultato contabile”.

730/2023, conguagli a confronto tra Caaf e precompilata

“A partire dal 14/15 giugno 2023 – ci spiega Monica Iviglia, presidentessa del Consorzio Caaf Cgil - l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei sostituti d’imposta la comunicazione 730/4 entro 3/5 giorni dalla data di ricezione delle dichiarazioni inviate dai Caaf. Per quanto riguarda la precompilata, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta la comunicazione 730/4 a partire dal 21 giugno (non prima, in quanto deve attendere eventuali annullamenti del 730 da parte del contribuente). Quindi non è vero che chi ha presentato il 730 con la precompilata entro il 31 maggio riceverà prima il rimborso, anzi…”.

730/2023 in assenza di sostituto d’imposta (no datore di lavoro, no ente pensionistico)

Nel caso si presenti il 730 in assenza di sostituto d’imposta, quindi senza un datore di lavoro o un ente pensionistico, e dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione Finanziaria, in genere entro 6 mesi dalla presentazione del 730. Il rimborso potrebbe essere effettuato attraverso una delle seguenti modalità. La prima è l’accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al dichiarante. “Questa – ci spiega Giovanna Piazzo – è la modalità da privilegiare in quanto garantisce una maggiore celerità del rimborso. In questo caso il Caaf può trasmettere la richiesta all’Agenzia per conto del contribuente”.
La seconda, nel caso in cui non siano state fornite le coordinate del conto corrente, è il pagamento tramite titoli di credito emessi da Poste Italiane S.p.A. a copertura garantita.

Eccezione alla regola generale

C’è sempre un’eccezione alla regola, anche nelle materie fiscali. “Se il 730 presenta modifiche rispetto alla precompilata, modifiche ai redditi o all’importo delle imposte, in caso di elementi di incoerenza rispetto ai criteri decisi dall'Agenzia delle Entrate o in presenza di un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia può effettuare controlli preventivi, anche mediante la verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione o dalla data della trasmissione. In caso di rimborso – conclude Giovanna Piazzo – l’importo spettante sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate, solo al termine delle operazioni di controllo preventivo, non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione”.

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