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La commissione Giustizia del Senato voterà la prossima settimana la nuova riformulazione del disegno di legge sulla violenza sessuale presentata dalla senatrice Giulia Bongiorno, relatrice del provvedimento. Il testo segna un cambio di impostazione rilevante: al centro non c’è più il concetto di consenso, ma quello di “dissenso” rispetto all’atto sessuale.
Dal consenso al dissenso: cosa prevede il nuovo testo
Nella proposta riformulata viene chiarito che la volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto del contesto e delle circostanze in cui il fatto avviene. L’atto è considerato contrario alla volontà della persona anche quando viene compiuto a sorpresa o approfittando dell’impossibilità, nel caso concreto, di esprimere un dissenso.
Scompare dunque il riferimento al “consenso libero e attuale”, formula contenuta nel testo approvato all’unanimità dalla Camera e frutto di un accordo bipartisan tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein.
Le pene: distinzione e riduzione delle sanzioni
Un altro punto centrale della riformulazione riguarda il sistema sanzionatorio. Per la violenza sessuale “semplice”, senza ulteriori specificazioni, la pena prevista scende a una reclusione da 4 a 10 anni, rispetto ai 6-12 anni stabiliti dal testo approvato in prima lettura.
Resta invece invariata la pena più severa, da 6 a 12 anni, nei casi in cui il reato sia commesso con violenza o minaccia, abuso di autorità o approfittando di condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima. Per le ipotesi di minore gravità, le pene potranno essere ridotte fino a due terzi, tenendo conto delle modalità della condotta, delle circostanze e del danno fisico o psicologico subito.
Il nodo politico: opposizioni all’attacco
Il passaggio dal consenso al dissenso ha riacceso lo scontro politico. Le opposizioni giudicano la scelta “inaccettabile”, sostenendo che in questo modo il rischio sia quello di spostare sulla vittima l’onere di dimostrare l’esistenza di un dissenso esplicito.
Secondo Pd e Avs, la nuova formulazione potrebbe favorire fenomeni di vittimizzazione secondaria, riportando nei processi elementi come lo stato di ebbrezza, l’abbigliamento, l’assunzione di sostanze o i tempi della denuncia.
La replica di Bongiorno
Giulia Bongiorno difende la riformulazione sostenendo che il fulcro resti la volontà della donna. A suo giudizio, il nuovo testo consente di includere anche situazioni come il cosiddetto freezing, cioè le condotte “a sorpresa” o quelle in cui la vittima resta paralizzata e non riesce a manifestare un rifiuto esplicito. Una soluzione che, secondo la relatrice, rappresenterebbe un punto di equilibrio tra le diverse posizioni politiche.
La storia del ddl e lo stallo al Senato
Il disegno di legge nasce da un accordo bipartisan ed era stato approvato all’unanimità alla Camera, con l’obiettivo di arrivare al voto definitivo il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’arrivo al Senato, però, aveva segnato uno stop, dopo le resistenze interne alla maggioranza e l’avvio di un nuovo ciclo di audizioni durato circa un mese. Ora, con la nuova riformulazione, le distanze tra maggioranza e opposizioni appaiono nuovamente ampie, mettendo a rischio una rapida approvazione del provvedimento.
























