Art. 16

Diritto di ripensamento e diritto al congruo preavviso in caso di modifiche contrattuali unilaterali

Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro il lavoratore può denunciare il patto con cui sono attribuiti alla controparte, committente o datore di lavoro, poteri unilaterali di modifica delle condizioni contrattuali, sulla base di sopravvenute e documentate ragioni connesse a:

a) ineludibili esigenze di carattere familiare;

b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico;

c) ulteriori casi stabiliti dai contratti collettivi o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni dei lavoratori autonomi, ove applicabili.

La denuncia va fatta in forma scritta e deve essere accompagnata da un preavviso di almeno 15 giorni.

In tutti i casi in cui sia attribuito dalla legge o dal contratto il potere unilaterale del datore di lavoro o del committente di modificare l’oggetto, il luogo o il tempo della prestazione dovuta, il lavoratore ha diritto ad un preavviso di almeno 15 giorni. 

 

Il diritto a ripensarci e tornare indietro, quando esigenze di salute o di carattere familiare lo richiedono. Il diritto ad essere informato o informata per tempo quando cambiano le condizioni del proprio lavoro (turni, orari, sede o mansioni). Ripensamento e congruo preavviso: questi i contenuti dell'articolo 16 della Carta dei diritti universali del lavoro, oggetto della nuova puntata della rubrica quotidiana "Una firma per il Lavoro" di Radioarticolo1, che analizza, articolo per articolo, la proposta di nuovo Statuto avanzata dalla Cgil.

 

Ai microfoni della webradio Cgil per spiegare nel dettaglio i contenuti dell'articolo la professoressa Olivia Bonardi, docente di Diritto del Lavoro all'Università Statale di Milano: "L'articolo 16 punta a garantire al lavoratore un duplice diritto - spiega la docente - da una parte quello di 'denunciare' le cosiddette clausole flessibili ed elastiche. Quelle clausole, frutto di un accordo tra le parti, che conferiscono al datore di lavoro un potere unilaterale in materie (come l'orario di lavoro, ad esempio) che sarebbero altrimenti oggetto di contrattazione e perciò predefinite. Ecco, l'articolo 16 della Carta pone un argine a questa discrezionalità perché il lavoratore può appunto, in caso di esigenze di carattere familiare o di salute, 'ripensare' quegli accordi, ritornando alla situazione precedente".

Una norma, spiega ancora la professoressa Bonardi, "finalizzata ad impedire forme di flessibilità estreme, con persone che iniziano a lavorare senza sapere quando finiranno e che la domenica sera non conoscono i turni della settimana successiva e quindi non è in grado di programmare la propria vita".

L'altro diritto previsto dall'articolo 16 della Carta dei diritti universali del lavoro è quello al congruo preavviso: "Mentre il ripensamento vale nei casi in cui è il lavoratore a riconoscere al datore di lavoro la facoltà di cambiare unilateralmente un aspetto del rapporto di lavoro - spiega ancora Bonardi - l’obbligo di preavviso riguarda tutti i casi in cui c’è un esercizio di potere unilaterale del datore di lavoro, quindi anche quelli previsti dalla legge. Ad esempio, il caso in cui il datore di lavoro trasferisce il lavoratore o ne modifica le mansioni o i turni, unilateralmente, perché questo è consentito dalla legge. Allora - conclude Bonardi - in tutti questi casi il datore è obbligato a dare un preavviso di almeno 15 giorni al lavoratore, per consentirgli di organizzarsi nella propria vita personale".