“Sicuramente un passo in avanti, perché introduce nel nostro ordinamento giuridico un reato che fino a ieri non era contemplato, ma non credo affatto sia il caso di ricorrere, come ha fatto qualcuno, ad affermazioni come ‘evento storico’, perché i limiti della normativa sono più che evidenti”. Così Davide Petrini, professore ordinario di Diritto penale al dipartimento di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale (Alessandria) e componente del collegio legale parti civili al primo processo Eternit, commenta a Rassegna il varo della legge sui reati ambientali approvata il 19 maggio dal Senato.

Rassegna È d’accordo con Raffaele Guariniello in merito al fatto che la nuova legge non eviterebbe la prescrizione, lo scoglio principale su cui si è arenato 6 mesi fa in cassazione il primo processo Eternit?

Petrini Sono d’accordo sul principio: sul fatto che se non si stabilisce che il reato si deve ritenere consumato fino al termine degli effetti nocivi dell’attività industriale considerata inquinante, il rischio di una prescrizione potrebbe riproporsi. Ma nel contempo osservo: di quale altro processo stiamo parlando? Di un processo che potrebbe aver luogo fra mezzo secolo, visto che a partire da oggi la prescrizione per il delitto di morte di più persone come conseguenza di inquinamento ambientale può arrivare fino a 50 anni, e considerato che le nuove norme non hanno effetto retroattivo – tranne nei casi in cui si dovesse ritenere che le stesse siano più favorevoli rispetto al disastro cosiddetto innominato, la fattispecie contestata nel processo Eternit – e, pertanto, potranno essere utilizzate solo per altri giudizi che eventualmente si dovessero intentare per altri eventuali reati contro l’ambiente...

Rassegna Un falso problema quello sollevato dal pm Guariniello?

Petrini Assolutamente no. Figurarsi… anche io ho dei figli e sono preoccupato per il loro futuro. Ritengo semplicemente che non sia quella della prescrizione la priorità che, in termini di risposte da dare, mette in luce la nuova legge. Dico questo, con il disappunto di chi è anche convinto che il problema si sarebbe potuto risolvere con la semplice previsione dell’impossibilità della prescrizione, nell’ambito di un processo per reati ambientali, dopo una condanna in primo grado.

Rassegna Quali sono allora, a suo giudizio, i punti più deboli della normativa approvata a Palazzo Madama?

Petrini La genericità di alcuni degli elementi costitutivi dei nuovi reati. Penso in particolare alle parti della legge in cui gli aggettivi utilizzati sono di difficile individuazione da parte dei giudici; per esempio, laddove si parla di “alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema, la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”. Non solo. Anche l’ipotesi che il disastro ambientale si realizzi soltanto se il colpevole ha agito “abusivamente”, potrebbe restringere fortemente l’ambito di operatività della fattispecie.