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Fabrizio - Voucherista per 3 giorni
Ha lavorato per circa 40 anni come lavoratore dipendente. Dopo un periodo di Cassa integrazione è stato licenziato fruendo dell’indennità di disoccupazione fino al 2013. Successivamente non si è più rioccupato né come dipendente né come lavoratore autonomo. Nel 2015, ha svolto una brevissima attività di lavoro occasionale accessorio compensato con voucher che gli ha fruttato circa 157 euro netti. La legge dispone che il reddito derivante da voucher non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione. L’Inps, tuttavia, respinge la domanda di riconoscimento dei requisiti di accesso all’Ape sociale con la seguente motivazione: “risulta versata contribuzione successiva alla fruizione della disoccupazione (lavoro accessorio anno 2015)” e gli nega il diritto a tre anni e mezzo di anticipo pensionistico in contrasto con le stesse finalità della norma.
Patrizia - Lavoratrice interinale per 2 giorni
Patrizia ha lavorato per 36 anni nel settore privato. Nel 2014 è stata licenziata fruendo dell’indennità di disoccupazione Aspi. Dopo la conclusione del periodo di fruizione della indennità, ha svolto per 2 giorni lavoro dipendente part-time, con un contratto di somministrazione, percependo una retribuzione netta di 256 euro. L’Inps respinge il riconoscimento dei requisiti dell’Ape sociale in quanto “lo stato di disoccupazione risulta interrotto dalla ripresa dell’attività lavorativa”. Tale posizione dell’Istituto contraddice quanto affermato dall’istituto stesso nella circolare Inps n° 100/2017 che, per la verifica dello stato di disoccupazione, indica la consultazione dei Centri per l’impiego. La lavoratrice non ha perso lo stato di disoccupazione avendo mantenuto un reddito ben al di sotto del limite previsto dalla norma sulle politiche attive del lavoro (8.000 euro) per la perdita dello stato di disoccupazione.
Remo - Operatore ecologico impegnato in lavoro gravoso dal 2000
Remo è impegnato in attività gravosa da oltre 15 anni ed è, sulla base della dichiarazione aziendale e dell’estratto contributivo, in possesso di tutti requisiti soggettivi per il diritto all’Ape sociale. L’Inps respinge la richiesta del lavoratore sostenendo in modo eccessivamente generico che non risultano soddisfatti i requisiti chiesti dalla norma, senza specificare quale dei requisiti sarebbe mancante. Tale risposta generica costringe il lavoratore (e il patronato che lo assiste) ad operare una ulteriore serie di indagini rendendo impossibile un tempestivo riesame (30 gg) per la contestazione della reiezione.
Pasquale - Lavoro gravoso o no?
Pasquale era un operaio edile da oltre 30 anni, con la qualifica di conduttore di gru e macchinari mobili. Ha svolto attività lavorativa per oltre 36 anni e da qualche mese è stato anche licenziato. L’Inps ha respinto la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’Ape con la seguente motivazione: “La qualifica professionale (…) presente nella comunicazione obbligatoria non corrisponde alla tipologia di attività gravosa indicata in domanda, ma è comunque compresa tra le tipologie di attività gravosa.” L’Inps poi aggiunge per iscritto che non esistono le condizioni previste dalla norma. Quale sarà la verità?