L’equa ripartizione tra padre e madre della responsabilità genitoriale e l’instaurazione precoce del legame tra padre e figlio. Questi gli obiettivi del “congedo di paternità”, introdotto con la cosiddetta “legge Fornero” a partire dal 1° gennaio 2013. La misura ha visto poi un’evoluzione negli anni seguenti, per giungere nel 2022 alla formulazione attuale (tramite il decreto legislativo 105).

Quanto dura? Chi può averlo?

Il congedo dura dieci giorni, aumentato a 20 giorni lavorativi in caso di parto plurimo. Possono accedervi sia i padri lavoratori dipendenti, pubblici e privati (anche adottivi e affidatari), sia le madri intenzionali in una coppia di donne che risultano genitori nei registri dello stato civile (come ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 115 del 2025). Sono esclusi i padri lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata.

Quando si può prendere?

È possibile fruire del congedo dai due mesi prima la data presunta del parto e fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo), sia durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. Il congedo si può anche prendere in modo non continuativo, quindi frazionato in giorni (ma non in ore), ed è possibile ottenerlo anche in caso di morte perinatale del figlio.

Le disposizioni si applicano agli eventi, avvenuti dal 13 agosto 2022 (giorno di entrata in vigore del decreto legislativo 105/2022), di parto, adozione e affidamento. Ma è previsto anche per gli eventi antecedenti il 13 agosto 2022, purché il padre lavoratore si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo di paternità obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre (legge 92/2012).

Quanto spetta?

È riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Per il computo dei dieci giorni (o dei 20 in caso di parto plurimo), devono essere calcolate e indennizzate le sole giornate lavorative.

Quando e come fare domanda?

Il padre o la madre intenzionale devono comunicare in forma scritta (tramite sistema telematico interno o modulo cartaceo o mail) al datore di lavoro i giorni in cui intendono fruire del congedo, almeno cinque giorni prima della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. Sarà poi il datore di lavoro a comunicare all’Inps i giorni di congedo.

Alcune categorie, invece, devono presentare domanda online al portale web dell’Inps, attraverso il servizio dedicato (sotto la voce generale “Sostegni, Sussidi e Indennità”, occorre cercare “Congedo di paternità obbligatorio”). Sono i lavoratori agricoli, gli stagionali, gli addetti ai servizi domestici e familiari, i disoccupati e quelli sospesi dal lavoro che non usufruiscono della cassa integrazione, i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine.

Il nostro consiglio, per chi deve presentare domanda, è di rivolgersi al patronato Inca Cgil, contattando la sede più vicina tra le oltre 800 distribuite sull’intero territorio nazionale. In alternativa si può contattare il call center dell’Inps ai numeri 803 164 (gratuito, da rete fissa) oppure 06164164 (a pagamento secondo le tariffe dell’operatore, da rete mobile).

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