“Il 10 aprile il tribunale del lavoro di Velletri ha accolto il ricorso della Flai Cgil Roma Sud Pomezia Castelli, quale delegata dei suoi cinque lavoratori iscritti, ai sensi dell’articolo 5, 1° co del dlgs 9 luglio 2003 n. 216, promosso contro la Società Strong S.r.l. la cui attività principale è la produzione di pane a marchio ‘Grande Impero’ e altri prodotti similari”. Così, in una nota, il segretario generale della Flai Cgil Roma Sud Pomezia Castelli, Gianfranco Moranti.

“La Flai, congiuntamente ai propri iscritti, assistiti dall'avvocato Carlo De Marchis Gomez – continua il dirigente sindacale –, avevano chiesto al giudice del lavoro di Velletri di dichiarare il carattere discriminatorio della condotta della società datrice e del suo amministratore, consistente nello specifico in dichiarazioni tese a dissuadere l'adesione dei lavoratori al sindacato, attraverso pressioni discriminatorie attuate sul posto di lavoro. Il giudice del lavoro, esaminati gli atti, nell’accogliere totalmente il ricorso, ha dichiarato la natura discriminatoria del comportamento tenuto dalla società Strong S.r.l,. ordinando alla stessa la cessazione dei comportamenti discriminatori posti in essere nei confronti dei lavoratori che si sono iscritti alla Flai, condannandola al pagamento del danno non patrimoniale per effetto delle condotte discriminatorie ai lavoratori e alla Flai Roma Sud Pomezia Castelli”.

“In particolare, il giudice ha riconosciuto la natura discriminatoria per il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato di alcuni lavoratori iscritti alla Flai, la modifica dei turni di lavoro di altri lavoratori iscritti e l’esplicita richiesta datoriale rivolta ai lavoratori di scegliere tra la prosecuzione dell’attività lavorativa, rinunciando all’iscrizione al sindacato, e la cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del lavoro ha ordinato alla società Strong S.r.l. la pubblicazione dell’ordinanza del tribunale su un quotidiano nazionale, condannandola inoltre al pagamento delle spese di lite”, conclude il sindacalista.