La Carta dei diritti universali del lavoro, proposta di legge di iniziativa popolare attorno alla quale la Cgil ha raccolto quasi un milione e mezzo di firme e che è attualmente incardinata in Parlamento, dedica ampio spazio ai temi della rappresentanza. L'articolo 23 titola "Libertà di organizzazione sindacale, di negoziazione e di azione collettiva e di rappresentanza degli interessi del lavoro". Come spiega il commentario, è diretta espressione del primo comma dell’articolo 39 della Costituzione e riconosce al lavoratore un triplice diritto a costituire liberamente l’organizzazione sindacale; a negoziare; a porre in essere azioni collettive. Alle organizzazioni sindacali è, poi, riconosciuta la possibilità, se prevista statutariamente, di concludere contratti collettivi. Il ruolo essenziale del sindacato è sancito anche dalla garanzia della presenza di loro rappresentanti in tutti quegli organismi che, per fini pubblici, effettuino indagini, valutazioni e/o monitoraggi sulle politiche del lavoro. A tal fine, per le associazioni dei lavoratori autonomi il riconoscimento della maggiore rappresentatività si fonda sulla rilevazione del numero degli iscritti effettuata sulla base delle norme della legge sulle associazioni professionali.

Ecco cosa prevede:

1. Tutti i lavoratori hanno il diritto di organizzarsi liberamente, di negoziare e di ricorrere ad azioni collettive per la tutela dei propri interessi sindacali e professionali.

2. Le organizzazioni di cui al comma l, liberamente costituite in forma associativa, ad eccezione degli enti pubblici associativi, possono concludere, ove previsto dai propri statuti, contratti collettivi e accordi collettivi.

3. Le associazioni dei lavoratori di cui al comma 2, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, hanno diritto di essere rappresentate, tramite la designazione di propri esperti, negli organi e nelle commissioni che, con finalità di interesse pubblico, elaborano le statistiche del lavoro o effettuano monitoraggi delle politiche del lavoro. Per le associazioni dei lavoratori autonomi la maggiore rappresentatività è attestata dalla rilevazione del numero degli iscritti effettuata sulla base dei dati di cui all’articolo 5, comma 2, lett. b) della L. 14 gennaio 2013, n. 4. 32