Contributo aggiuntivo sui permessi di soggiorno: un’altra sonora bocciatura. Il Tribunale ordinario di Bari ha condannato la Presidenza del consiglio dei ministri, i ministeri dell’Economia e dell’Interno alla restituzione delle somme pagate da quattro immigrati, per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno. La sentenza, depositata il 19 ottobre scorso (n. 7206), patrocinata anche questa dai legali del Patronato Inca, si aggiunge alla lista delle altre già emesse, con le quali la giustizia nazionale ha affermato la sproporzionalità e il carattere discriminatorio del contributo (che oscilla tra gli 80 e i 200 euro), introdotto con il decreto n. 304 del 2011.

In particolare, il Tribunale civile del capoluogo pugliese ha accolto il ricorso presentato da Qosja Mustafa, Qosja Fatime, Qosja Luljeta, Qosja Rafmije, imponendo alle amministrazioni pubbliche la restituzione di 1.460 euro complessivamente pagate, oltre agli interessi legali e alle spese di giudizio, pari a 1.420 euro. Non è la prima volta che lo stesso tribunale viene chiamato a pronunciarsi sull’argomento. In un’altra occasione, aveva accolto il ricorso di due coniugi albanesi, presenti in Italia dal 2012. Analogo orientamento espresso nel 2016 dal Tribunale di Napoli in favore di una famiglia originaria del Burkina Faso.

Sula vicenda del contributo aggiuntivo pesa, soprattutto, il verdetto della Corte di giustizia europea, che già nel settembre 2015 lo definiva “sproporzionato, discriminatorio e di ostacolo” alle finalità di integrazione delle Direttive 2003/109/Ce e 2011/51/Ue. Un intervento deciso scaturito da una richiesta del Tar del Lazio, al quale si erano rivolti nel febbraio 2012 la Cgil e il suo patronato per chiedere l'annullamento del decreto n. 304/2011. In quell’occasione, il Tribunale amministrativo laziale aveva ritenuto necessario sospendere il procedimento e rivolgersi alla Corte europea per verificare la compatibilità delle norme italiane con le disposizioni del diritto dell’Unione e per avere una corretta interpretazione della normativa interna in rapporto a quella comunitaria sovraordinata, con particolare riferimento alla Direttiva del Consiglio 2003/1097 Ce. Risale al 24 maggio dello scorso anno la sentenza del tribunale amministrativo laziale, che ha ordinato la disapplicazione della normativa nazionale e dunque il suo annullamento.

La sentenza europea rappresenta un parere “vincolante” per lo Stato italiano, ricorda l’Inca, che soltanto quest’anno, due anni dopo il verdetto, ha emanato il decreto n. 131 del giugno 2017, con il quale ha dimezzato i costi a carico degli stranieri richiedenti i titoli di soggiorno. “Un provvedimento doveroso, ma tardivo – afferma Claudio Piccinini, coordinatore del dipartimento migrazioni e mobilità internazionale del patronato Cgil –, che non risolve il problema di quanti hanno già pagato le somme giudicate sproporzionate dalle sentenze. È inevitabile, dunque, che il contenzioso legale proseguirà ancora, poiché il nuovo decreto nulla dice rispetto ai versamenti già effettuati dai cittadini stranieri prima della sua entrata in vigore, che restano del tutto illegittimi e privi di fondamento giuridico”.