All'articolo 1, i commi da 1 a 4 prevedono la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori che percepiscono trattamenti di integrazione salariale, destinando gli stessi ad un'attività produttiva finalizzata all'addestramento, erogando nel contempo ai richiamati lavoratori una retribuzione, a carico delle imprese, pari alla differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.
Con il comma 5 si destinano nuove risorse per la Cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di cessazione di attività e con il comma 6 si aumenta l'integrazione salariale, dal 60 all'80 per cento della retribuzione, per i lavoratori che riducono l'orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi (comma 6).
Il comma 7 prevede che l'incentivo per i datori di lavoro introdotto dal comma 7 dell'articolo 7-ter del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, a favore di aziende che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da specifiche imprese, sia erogato, su richiesta, anche al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito, a condizione che il medesimo intraprenda un'attività autonoma, avvii una auto o micro-impresa, o si associ in cooperativa. L'incentivo è corrisposto in misura pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate. Dal canto suo, il lavoratore che sia titolare di trattamenti di cassa integrazione in deroga, ha l'obbligo di presentare le dimissioni dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l'ammissione al beneficio e dell'erogazione del medesimo.
Il comma 8 prevede, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, la liquidazione, su richiesta, a favore di determinate categorie di lavoratori, del trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, nel caso in cui il medesimo lavoratore abbia diritto, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991 all'indennità di mobilità, la liquidazione del trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a 12: i lavoratori interessati sono quelli già percettori del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale. Come per l'incentivo di cui al comma 7, la liquidazione viene erogata a condizione che il lavoratore intraprenda una attività autonoma, per l'avviamento di auto o micro-impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. Anche in questo caso, per poter fruire dei richiamati benefici, sussiste l'obbligo di dimissioni da parte del lavoratore dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l'ammissione al beneficio e l'erogazione del medesimo. Per la definizione delle modalità applicative dei nuovi incentivi introdotti dai commi 7 e 8, il decreto legge rinvia ad un apposito decreto interministeriale, senza peraltro fissare alcun termine per la sua adozione.
L'articolo 15, al comma 1, al fine di semplificare la disciplina concernente le verifiche reddituali per la determinazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, introduce l'obbligo, a decorrere dal 1o gennaio 2010, per determinate amministrazioni, di comunicare all'INPS, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, e nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali, le informazioni utili a determinare l'importo delle richiamate prestazioni collegate al reddito dei beneficiari.
L'articolo 17 detta norme relative al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; in particolare, il comma 7 dispone che le amministrazioni e gli enti interessati da piani di razionalizzazione e riordino nell'ambito delle politiche di contenimento della spesa pubblica, non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Il divieto opera dall'entrata in vigore del decreto-legge fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione. Vengono escluse dal divieto le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, della magistratura e del comparto scuola, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
I commi da 10 a 13 recano una serie di norme in materia di concorsi ed assunzioni: le amministrazioni pubbliche possono bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, nonché concorsi per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata, relativamente al personale non dirigenziale in servizio da almeno tre anni, al personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato prima del 28 settembre 2007 e ai collaboratori coordinati e continuativi in possesso di determinati requisiti. Le amministrazioni devono agire nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi e possono destinare non oltre il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni dei vincitori. Inoltre, si prevede che le amministrazioni possano ricorrere a concorsi per l'assunzione di personale delle qualifiche indicate all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, ossia lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Tale categoria di personale viene assunta sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità.
I commi da 14 a 19 dispongono una serie di proroghe in materia di assunzioni e concorsi. In particolare, vengono rinviati al 31 dicembre 2010 i termini per le assunzioni e le stabilizzazioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007 (commi 14 e 15); i termini per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge n. 296 del 2006 (il quale autorizza le amministrazioni pubbliche a procedere ad ulteriori assunzioni per l'anno 2008 di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime) (comma 16); i termini per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008 (commi 17 e 18); le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1o gennaio 2004 (comma 19).
I commi 23 e 24 modificano in più parti l'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici. In particolare, viene escluso che gli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale dei Vigili del fuoco, possano essere ridotti in caso di assenze per malattia; si prevede che nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, per il rilascio della certificazione medica, oltre a una struttura sanitaria pubblica, si può ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; vengono ridotte le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali effettuare le visite mediche di controllo; viene abrogata la norma che prevedeva la non assimilazione delle assenze dal servizio di qualsiasi tipo alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa; si prevede che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico delle aziende sanitarie locali.
I commi 26 e 27 modificano in più parti l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni: in primo luogo, si include il lavoro accessorio tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili nella pubblica amministrazione, limitatamente a specifiche tipologie di attività di natura occasionale rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà. Con direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione vengano definiti i criteri per la redazione di un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e sui lavoratori socialmente utili (LSU) utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, il quale redige un rapporto annuale al Parlamento. Si stabilisce inoltre che al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato e si riconosce a favore dei lavoratori flessibili nella P.A. il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.
L'articolo 19, comma 1 estende le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, valevoli per amministrazioni pubbliche, alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, alle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale e alle società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Tali società hanno l'obbligo di adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.
L'articolo 20 detta disposizioni per il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell'Inps in tutte la fasi del procedimento di riconoscimento dell'invalidità e un maggiore coinvolgimento dell'Istituto nei procedimenti giurisdizionali.
L'articolo 23, al comma 3, novella l'articolo 41, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 248 del 2007, disponendo l'ulteriore proroga (dal 30 giugno 2009 al 30 settembre 2009) di una serie di termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. Il successivo comma 4 proroga al 31 dicembre 2009 le graduatorie dei concorsi riservati ai vigili del fuoco volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali si attinge in parti uguali, nonché del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2.
L'articolo 25, comma 2 stabilisce le modalità di riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non versati in seguito alla sospensione dei termini disposta nei territori abruzzesi colpiti dal sisma dell'aprile 2009. In particolare, il comma dispone che la riscossione avvenga, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
I contenuti del dl anticrisi / scheda
Decreto legge 1 luglio 2009: "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali: disposizioni in materia di lavoro e di previdenza"
13 luglio 2009 • 00:00