Nella seduta di martedì 14 e mercoledì 15 luglio sono stati presentati gli emendamenti del governo e dei relatori riferiti al decreto legge n. 78 del 2009, recante misure anticrisi: tra questi l’emendamento 1.021 del governo (Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie) stabilisce che il datore di lavoro italiano o cittadino di un Paese appartenente all’Unione europea, ovvero il datore di lavoro extracomunitario regolarmente soggiornante può regolarizzare, dal 1 al 30 settembre 2009 i lavoratori italiani o cittadini di un Paese appartenente all’Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, adibiti ad attività di assistenza familiare e occupati irregolarmente da almeno tre mesi alla data del 30 giugno 2009 e ancora occupati alla data della presentazione della domanda.
La dichiarazione della sussistenza del rapporto può essere presentata all’Inps o allo sportello unico per l’immigrazione, previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore, non deducibile ai fini dell’imposta sul reddito. La dichiarazione deve contenere, tra l’altro, la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, e l’attestazione del possesso di un reddito imponibile non inferiore a 20.000 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito.
La richiesta può essere effettuata per una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ed a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 78 e la conclusione del procedimento di regolarizzazione, sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge attività di sostegno ed assistenza alle famiglie, per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale e all’impiego di lavoratori. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’articolo 1344 del codice civile, ed è conseguentemente revocato il permesso di soggiorno.
L’emendamento contempla altresì i casi di esclusione dalla procedura di emersione, relativi a lavoratori extracomunitari per i quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione; che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; che risultino condannati, anche non definitivamente, per uno dei reati per i quali è obbligatorio (art. 380 cpp) o facoltativo (art. 381 cpp) l’arresto in caso di flagranza. Sono infine disciplinate le sanzioni per coloro che presentano false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorrono al fatto, nell’ambito della procedura di emersione prevista dall’emendamento.
L’emendamento 22.0.13 del governo introduce invece un articolo aggiuntivo relativo al pensionamento delle lavoratrici pubbliche dipendenti e all’adeguamento dei requisiti di età per l’accesso ai regimi pensionistici. Il primo comma dell’articolo aggiuntivo, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, integra l’art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che contempla per le lavoratrici delle pubbliche amministrazioni, la possibilità di accedere al pensionamento di vecchiaia al compimento del sessantesimo anno di età. Sulla base della nuova disciplina, a decorrere dal 1 gennaio 2010, per dette lavoratrici, ivi comprese le lavoratrici la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito di 60 anni è aumentato di un anno; a decorrere dal 1 gennaio 2012, il limite di età è innalzato di un ulteriore anno, e, per ogni biennio successivo, di un ulteriore anno, fino al raggiungimento dell’età di 65 anni (2018).
Le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa. Le economie realizzate con l’attuazione della normativa di innalzamento dell’età pensionabile per le pubbliche dipendenti dovrebbero confluire nel Fondo strategico per il paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri , per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell’anno 2010 e 242 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.
Il secondo comma dello stesso articolo aggiuntivo dispone che dal 1 gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l’accesso al sistema pensionistico italiano siano adeguati all’incremento della speranza di vita accertato dall’Istituto nazionale di statistica e validato dall’Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. La normativa tecnica di attuazione è adottata con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e, in prima applicazione, l’incremento dell’età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi.
Dl anticrisi: gli emendamenti del governo su pensioni e badanti / scheda
20 luglio 2009 • 00:00