Prosegue alla Camera l'esame del disegno di legge sul sostegno al reddito dei lavoratori

Nella seduta di martedì  27 aprile, la Camera dei deputati ha proseguito la discussione sul testo derivante dall'unificazione di una serie di disegni di legge presentati dai gruppi dell'opposizione e recanti misure di sostegno del reddito e tutela di determinate categorie di lavoratori. Essendosi svolta la discussione generale, l'Assemblea è passata alla votazione degli emendamenti.

Nell’ambito della discussione sull’insieme degli emendamenti presentati, il deputato Damiano (Pd) ha ricordato che per la prima volta dall'inizio della legislatura la Camera, grazie all'iniziativa del Partito democratico,  si misura su temi che interessano il Paese, in questo caso gli ammortizzatori sociali. Tuttavia il ministro del Lavoro ha mostrato di non tenere in alcun conto la convergenza realizzatasi in Commissione Lavoro su questi temi tra maggioranza ed opposizione, trincerandosi dietro il parere della Commissione Bilancio ed i vincoli finanziari in esso evocati: nella versione originale del testo unificato era previsto il prolungamento della cassa integrazione ordinaria, come richiesto dalle parti sociali, con un compromesso che ne aveva portato la durata da 12 a 18 mesi, e il pagamento delle mensilità pregresse ai lavoratori rimasti da almeno quattro mesi senza stipendio, utilizzando un fondo di garanzia presso l'Inps.

Fortunatamente, è sopravvissuta la norma grazie alla quale sarà possibile fornire ad una platea più estesa di collaboratori a progetto una tutela più consistente, attraverso un miglioramento dell’indennità in caso di perdita di lavoro. Inoltre, , è stato confermato che verranno mantenuti i commi 2 e 3, che equiparano i lavoratori parasubordinati a quelli subordinati per avere, nel caso in cui il datore di lavoro non versi i contributi, la copertura per maternità, per malattia, per assegni familiari e i contributi ai fini previdenziali. In generale – ha osservato il deputato Damiano - non è in discussione l’esigenza di osservare i saldi di bilancio, su cui tutti concordano, ma la richiesta che le risorse disponibili siano indirizzate alla protezione dei lavoratori: per questo motivo, l'insieme degli emendamenti del Pd punta a ripristinare la disposizioni eliminate dalla prima versione del testo unificato ed introdotte d'intesa con la maggioranza.

La deputata Pelino (Pdl) ha osservato che i gruppi dell'opposizione lamentano una scarsa attenzione per misure partite in Commissione con spirito unitario, e bloccate da un legittimo rilievo della Commissione bilancio, che la maggioranza non ha potuto che accogliere. Si è giunti così ad un testo limitato, ma non privo di elementi di interesse: con l'art. 1, infatti, si dispone il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni vigenti che prevedono la sperimentazione di una nuova forma di ammortizzatore sociale per i collaboratori in regime di monocommittenza. La revisione di un precedente parere della Commissione Bilancio ha consentito inoltre di salvare l'insieme dell'articolo, realizzando uno scudo protettivo per le prestazioni previdenziali dei collaboratori, anche in caso di evasione contributiva da parte dei committenti. L'art. 2, a sua volta, prevede un interessante intervento di semplificazione per le procedure di comunicazione degli elenchi nominativi annuali dei lavoratori dell'agricoltura, mentre l'art. 3 disciplina l'istituzione, presso l'Inps, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle imprese assicuratrici. Si tratta di misure – ha affermato la deputata Pelino – che si affiancano alle numerose iniziative già adottate dal governo nell'ultimo biennio a sostegno del  reddito dei lavoratori in difficoltà, come il finanziamento straordinario della cassa integrazione guadagni e gli interventi eccezionali per la concessione della cassa integrazione in deroga.

Il deputato Fedriga (Lnp) ha ricordato che fin dall'inizio del dibattito in Commissione, assai costruttivo nel rapporto tra maggioranza ed  opposizione, da parte del relatore e della stessa maggioranza era stato chiarito che il consenso sulle disposizioni proposte era comunque subordinato alla verifica della loro sostenibilità finanziaria. Peraltro, anche nel corso dell'esame in sede referente, il governo ha fornito ampie assicurazioni che nessun lavoratore resterà privo  di ammortizzatori sociali, perché la copertura è assicurata dalla cassa integrazione in deroga, con procedimenti di assegnazione particolarmente veloci.

Non è quindi responsabile - secondo il deputato Fedriga - evocare lo spettro della mancanza di reddito per i lavoratori e per le loro famiglie. D'altra parte, i risultati che il provvedimento in discussione dovrebbe conseguire nell’incremento delle tutele per i lavoratori atipici non è solo merito dell'opposizione, ma della collaborazione di tutti i gruppi politici, e il testo uscito dalla Commissione è da attribuire soprattutto al lavoro del relatore e della maggioranza. È pertanto auspicabile che prevalga nei gruppi di opposizione il senso di responsabilità, poiché le ingenti somme mobilitate dal governo a sostegno dei lavoratori dimostrano  il successo di politiche che sono riuscite ad affrontare in modo serio e determinato anche le difficoltà determinate dalla crisi economica.

Il deputato Paladini (Idv) ha osservato che il testo in discussione è giunto in Aula mutilato a seguito di motivazioni di carattere finanziario del tutto opinabili; dopo avere ricordato che la proposta di legge n. 3102 (Donadi), estendeva la Cigo da 52 a 104 settimane, come misura temporanea ed eccezionale per un biennio, l'esponente dell’Italia dei Valori ha sottolineato che la cassa integrazione non è una misura assistenzialistica, bensì un'assicurazione che le imprese pagano per far fronte a situazioni di crisi del mercato, come quella attuale, ricordando altresì che la Cigo, gestita dall'Inps, a fine 2007 segnava un attivo di oltre 10 miliardi di euro, ed oggi, anche se l'attivo potrebbe essere ridotto, è ancora di consistenza notevole. Vi è dunque - secondo il deputato Paladini – un’indisponibilità politica del governo ad utilizzare tale surplus di risorse: i  dati diffusi dall'Inps a inizio marzo 2010 sull'incidenza della Cig hanno evidenziato che le ore autorizzate sono aumentate in confronto allo scorso anno, e che la Cig in deroga ormai conta per il 20% del totale delle ore autorizzate per la cassa integrazione.

Però la valutazione di questo dato non può essere scissa da quella dell'effettivo utilizzo della cassa integrazione: nel periodo gennaio-novembre 2009, infatti, le ore utilizzate sono state solo il 61% di quelle autorizzate per la Cigo e il 68 % della Cig straordinaria in deroga, che corrisponde a ben il 18 % in meno rispetto allo stesso periodo del 2008. Dunque, le imprese richiedono la autorizzazione alla cassa integrazione, per il timore suscitato dagli effetti della crisi, ma poi ne consumano in misura molto inferiore a quello che è l'autorizzato. Occorre quindi sostenere le imprese ed i lavoratori, e la proposta di raddoppio del numero delle settimane di durata della Cigo non è che una misura minima, e per di più temporanea, tra quelle che si possono adottare per far fronte all'attuale situazione generale di crisi.

Il deputato Foti (Pdl) ha osservato che la gravità della crisi economica ha sollecitato iniziative nazionali e regionali sugli ammortizzatori sociali e ha riportato alla ribalta, anche mediatica, il tema del sostegno al reddito, dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ed esso destinate e della riforma del sistema degli ammortizzatori sociali. La riproposizione dei provvedimenti sugli ammortizzatori sociali, soprattutto quelli in deroga, ha assunto peraltro un ruolo fondamentale in questa fase di crisi, anche in considerazione delle previsioni Ocse sull' aumento della disoccupazione in Italia, con un conseguente forte calo del Pil. Dopo avere ricordato l'accordo firmato il 12 febbraio 2009 tra Stato e regioni, volto a rafforzare le misure anticrisi per il sostegno al reddito, il deputato Foti ha affermato che il gruppo del Pdl condivide il contenuto del provvedimento nella formulazione all'esame dell'assemblea, come risultato di un confronto costruttivo tra i gruppi politici, anche se i vincoli di bilancio non hanno consentito di portare in Aula il testo unificato nella sua versione originale, ma solo una parte di esso, peraltro molto significativo soprattutto per quello che riguarda l'estensione della tutela per i collaboratori in regime di monocommittenza, con particolare riferimento alla possibilità di applicare a questi ultimi l'art. 2116 del codice civile.

Anche l'opportuna soluzione trovata per la questione degli elenchi agricoli dell'Inps e l'accelerazione dell'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente dalle imprese assicuratrici, costituiscono risultati importanti, conseguiti partendo da una serie di provvedimenti presentati dall'opposizione. Il deputato Foti si è quindi soffermato sulle misure adottate dal governo per il sostegno del reddito dei lavoratori, richiamando in conclusione l'esigenza di rafforzare l'autonomia del Parlamento sulle grandi scelte, anche rispetto agli stringenti vincoli di bilancio e di rafforzare una politica economica e sociale vicina ai bisogni dei lavoratori.

Si è quindi passati alla votazione degli emendamenti riferiti all'arti. 1 (Misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza). Sono stati approvati tre emendamenti,: il primo introduce il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per l'adozione del decreto del ministro del Lavoro  sulla revisione dei requisiti di accesso al trattamento di fine lavoro previsto per i collaboratori, ed il secondo chiarisce che tale decreto dispone l'integrazione e non già l'eventuale nuovo calcolo - come previsto dal testo licenziato dalla Commissione -, delle  prestazioni già erogate agli aventi diritto. Il terzo recepisce una condizione formulata dalla Commissione BBilancio. Tutti gli altri emendamenti riferiti all'art. 1, compresi quelli che reintroducevano le disposizioni già soppresse nel corso dell'esame in Commissione, sono stati respinti.

L'art. 2 (Misure previdenziali in favore dei lavoratori agricoli) è stato interamente sostituito da un emendamento sul medesimo argomento presentato dal deputato Foti, mentre all'art. 3 (Istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici) è stato approvato un emendamento che obbliga il governo a presentare alle Camere una relazione annuale sull’andamento della gestione delle risorse riferite all’anno in corso relative ai trattamenti di sostegno al reddito, con particolare riguardo all’andamento delle erogazioni di cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga.

Dopo il voto sugli ordini del giorno si è passati alle dichiarazioni di voto.

A nome dei rispettivi gruppi politici, i deputati Porcino (Idv), Poli (Udc) e Letta (Pd) hanno dichiarato il voto di astensione, mentre a favore del provvedimento, a nome dei rispettivi gruppi politici, si sono pronunciati il deputato Fedriga (Lnp) e Pelino (Pdl).

La Camera ha infine approvato la proposta di legge nel suo complesso, che passa ora al Senato.

Alla Camera il disegno di legge del governo sul lavoro rinviato dal presidente della Repubblica

Concluso nel pomeriggio di martedì 27 aprile l'esame in sede referente, l’assemblea di Montecitorio ha discusso il disegno di legge n. 1441-quater-E, recante deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, rinviato alle Camere dal presidente della Repubblica, nelle sedute tra il 28 e il 31 aprile.

Il relatore Cazzola (Pdl) ha affermato preliminarmente  che il potere di rinvio conferito al Capo dello Stato dall'art. 74 della Costituzione, è un atto discrezionale, di natura politica, che non interferisce con il processo legislativo. Conseguentemente, anche la decisione del governo di conformarsi alle indicazioni contenute nel messaggio di rinvio, non risponde ad un obbligo giuridico, bensì ad una scelta politica liberamente adottata. Dopo avere ricordato che la Commissione Lavoro ha deliberato di circoscrivere l'esame ai soli articoli del disegno di legge oggetto del messaggio presidenziale, il relatore ne ha ricordato le tematiche: l'art. 20 mira ad escludere l'applicazione dell'art. 2, lettera b), della legge n. 51 del 1955, non soltanto per il lavoro a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili, ma anche per il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito. In proposito, il messaggio suggerisce una riformulazione della norma volta ad assicurare, escludendo profili di rilevanza penale (in linea con il c.d. Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), l'effettiva sussistenza di un titolo di responsabilità sul quale fondare il diritto al risarcimento per i danni arrecati alla salute dei marinai impiegati sul naviglio di Stato, prevedendo altresì l'istituzione di un apposito fondo per assicurare l'effettivo risarcimento.

L'art. 30 affronta il tema del controllo giudiziale sulle «clausole generali» contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, della certificazione dei contratti di lavoro, nonché delle valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali. Per quanto attiene all'art. 31, il messaggio presidenziale ha evidenziato la necessità di definire in via legislativa meccanismi più idonei ad accertare l'effettiva volontà compromissoria delle parti con riguardo al contratto individuale, e a tutelare il lavoratore soprattutto nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro.

Nella sua attuale formulazione, l'articolo ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione ed arbitrato nelle controversie individuali di lavoro: nel messaggio del presidente della Repubblica si considerano insufficienti, con riferimento all'arbitrato secondo equità,  tanto il limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ritenuto inidoneo a comprendere tutte le ipotesi di diritti indisponibili, nonché di quelli costituzionalmente garantiti, quanto l'esclusione della possibilità di inserire nella clausola compromissoria, per via negoziale, il deferimento ad arbitri delle controversie in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, anche se nel messaggio è apprezzato l'avviso comune, sottoscritto l'11 marzo dalle parti sociali (con l'autoesclusione della Cgil), con il quale le stesse si sono impegnate  a definire un accordo interconfederale, escludendo il ricorso alle clausole compromissorie, poste al momento dell'assunzione, per le controverse relative al rapporto di lavoro. Il messaggio afferma nel contempo che va meglio risolto il problema del rapporto tra legge e contratto, e che l'individuazione dei diritti inderogabili è più ampia di quella riguardante la disciplina del licenziamento di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

L'ultimo rilievo attinente all'art. 31 riguarda le perplessità sollevate dal previsto decreto che il ministro del Lavoro sarebbe autorizzato ad emanare, per regolare l'arbitrato secondo equità, una volta trascorsi dodici mesi di inerzia delle parti sociali, considerato dal messaggio di rinvio una delegificazione non in linea con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Il relatore quindi ha ricordato che il ministro del Lavoro, rispondendo ad un'interrogazione della maggioranza lo stesso giorno del rinvio presidenziale, ha enucleato alcuni punti di riflessione con riferimento ai rilievi sollevati dal presidente della Repubblica: una più precisa definizione dell'arbitrato di equità; i limiti entro cui ammettere la possibilità per le parti di concordare il rinvio agli arbitri di futuri contenziosi all'atto dell'assunzione, escludendo le controversie in materia di risoluzione del rapporto del lavoro, come indicato nell'avviso comune; lo spazio dell'intervento sostitutivo del ministro in caso di mancato accordo tra le parti sociali. Il relatore si è quindi soffermato sull'art. 32, sulle modalità e i termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali e sui criteri di determinazione della misura di risarcimento nei casi in cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato; nonché sull'art. 50 che introduce specifici criteri di determinazione della misura del risarcimento per i casi di accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione laddove il datore del lavoro abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato.

Per tutti gli articoli oggetto del messaggio - ha quindi affermato il relatore -  la Commissione ha individuato apposite soluzioni, dirette ad andare incontro ai rilievi del Capo dello Stato, fatta eccezione per l'art. 20 che si è convenuto di demandare, per la sua definitiva stesura, all'esame in Aula. All'art. 30 è stato soppresso l'inciso che affidava al giudice il compito di decidere dei licenziamenti anche sulla base delle regole del vivere civile e dell'interesse oggettivo dell'organizzazione.

All'art. 31 è stato previsto che nell'arbitrato di equità si debba tener conto, oltre che dei principi generali dell'ordinamento, anche dei principi regolatori della materia derivanti anche da obblighi comunitari; che in caso di impugnazione del lodo arbitrale la competenza sia, in un unico grado, del tribunale in funzione di giudice del lavoro; che la clausola compromissoria non possa essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova e, ove non previsto, prima che siano trascorsi 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, e non possa, comunque, avere ad oggetto le controversie relative ai licenziamenti; che davanti alle commissioni di certificazione le parti possano farsi assistere da un legale di fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato; che in assenza di accordi interconfederali o di contratti collettivi volti a definire la pattuizione di clausole compromissorie, trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, il ministro del Lavoro convochi le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, al fine di promuovere un accordo. Nel caso in cui non si giunga ad un accordo nei successivi sei mesi, il ministro, con proprio decreto, individua in via sperimentale, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti, le modalità di attuazione della nuova disciplina.

All'art. 32 è stato chiarito che i termini riguardanti l'impugnazione dei licenziamenti decorrono dalla data del licenziamento comunicato per iscritto e con motivazione scritta. All'art. 50 è stato introdotto un ulteriore requisito di applicazione della norma, consistente nell'offerta da parte del datore di lavoro dell'assunzione a tempo indeterminato successivamente all'entrata in vigore della legge. Si è resa necessaria anche una modifica all'articolo 17, non richiesta dal presidente della Repubblica ma tecnicamente necessaria, al fine di adeguare all’esercizio corrente le decorrenze della spesa, come richiesto dalla Commissione bilancio. Il relatore ha infine ricordato il parere favorevole o di nulla osta di tutte le Commissioni che si sono espresse in sede consultiva.

Per il gruppo del Partito democratico, hanno preso la parole i  deputati Berretta, Gatti, Miglioli, Damiano, Capano e Rugghia. Gli intervenuti si sono espressi criticamente sul modo eterogeneo e confuso di legiferare da parte del governo e hanno sottolineato l'eccezionalità dell'atto di rinvio alle Camere di un disegno di legge da parte del Presidente della Repubblica, mai avvenuto per  una legge sul lavoro. All'origine del rinvio vi è - secondo i deputati del Pd - una   impostazione politica e culturale rinvenibile in alcune affermazioni del relatore, secondo il quale non esistono più ragioni che giustifichino la specialità del diritto del lavoro, che dovrebbe rientrare nell'alveo del diritto commerciale, con il corollario che il contratto di lavoro non avrebbe più alcun elemento di differenza e di peculiarità rispetto agli altri contratti. In realtà, nell'ordinamento italiano il diritto del lavoro è costituzionalizzato, attraverso il riconoscimento della disparità tra un contraente forte ed un contraente debole, e quindi tutto il diritto del lavoro è impegnato a colmare tale asimmetria.

Non si tratta, come affermano strumentalmente
molti esponenti della maggioranza, di sostenere che il lavoratore è un eterno minus habens, ma di prendere atto della realtà: la penalizzazione del lavoro femminile, ad esempio, e il diffondersi del precariato in un mercato del lavoro estremamente frammentato, nel quale, oltretutto, già oggi a moltissimi lavoratori “atipici” non è applicabile l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. La maggioranza intende invece ridurre le tutele del lavoro e aumentare la debolezza dei lavoratori di fronte all'impresa, anche mediante la cristallizzazione della volontà delle parti durante la genesi del contratto attraverso la diffusione e imposizione della certificazione; la limitazione dell'opera del giudice, riservandogli un ruolo meramente notarile e rendendo più difficile l’accesso alla tutela giurisdizionale; l’incentivazione dell’accesso a strumenti di composizione alternativa delle controversie, con una spiccata preferenza per l'arbitrato secondo equità, e sostanzialmente obbligatorio.

Molte delle motivazioni contenute nel messaggio del presidente Napolitano – hanno quindi ricordato gli esponenti del Pd -  erano già state da loro indicate nel corso del dibattito parlamentare, e l'attuale sensazione è non soltanto di una certa reticenza del relatore, ma anche dell’intento della maggioranza, a fronte di un formale ossequio nei confronti del presidente della Repubblica, di evitare di formulare modifiche realmente incisive del disegno di legge in discussione, avvalendosi del fatto che il presidente della Repubblica non potrà far altro che promulgare il provvedimento per come verrà approvato. Alcune modifiche sono state apportate: esse sono un risultato da ascriversi al merito del presidente Napolitano ed anche a scelte operate dalla maggioranza, come quelle riguardanti l’eliminazione di alcune parole dall’art. 30. Sull’arbitrato in sé – hanno quindi chiarito gli intervenuti – non vi sono obiezioni di principio: l'arbitrato però va regolato e deve essere volontario, come afferma con chiarezza il messaggio presidenziale.

Nel corso dell’esame in sede referente, la norma ha subito alcune modificazioni: sull’arbitrato secondo equità, si è inserito l'obbligo di rispettare i principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari, anche se non è del tutto chiaro cosa si intenda con i principi regolatori della materia in diritto del lavoro. Tuttavia, i deputati del Pd continuano a ritenere che si debba escludere la derogabilità dai contratti e dalle leggi, per quel che concerne i diritti indisponibili dei lavoratori; questi ultimi, peraltro, non si limitano alla risoluzione del contratto di lavoro, esclusa dalla clausola compromissoria. Si afferma inoltre che un'ulteriore tutela è costituita dal fatto che la clausola compromissoria non potrà più essere sottoscritta all'atto della conclusione del contratto; in realtà, oltre a non assicurare alcuna seria garanzia ai lavoratori atipici, per i quali non è previsto il periodo di prova, non si riscontra una risposta adeguata ai dubbi espressi nel messaggio del presidente della Repubblica. Il vero tema è che bisogna garantire la libera scelta dell'arbitrato, che non può essere imposto al momento dell'instaurazione del rapporto, né 30 giorni dopo l'assunzione: la clausola compromissoria andrebbe infatti sottoscritta - in questo senso, il Pd ha presentato un  emendamento - nel momento in cui insorge una controversia.

Un’ulteriore critica mossa dai deputati del gruppo del Pd riguarda la scelta di limitare la discussione  e le modifiche ai soli articoli del provvedimento richiamati nel messaggio presidenziale, trascurando il fatto che altri articoli, come quelli che reintroducono norme cancellate dal protocollo del 23 luglio 2007 (staff-leasing e  job on call) ampliano la possibilità di ricorrere al contratto a termine e introducono un concetto pericolosissimo - per il momento circoscritto al settore marittimo - di una rappresentanza sindacale certificata a livello territoriale che minerà alle basi lo stesso concetto di confederalità del sindacato. Per quanto riguarda la modifica all’art. 50, appare senz’altro opportuna la precisazione relativa alle proposte arrivate ai collaboratori, per quanto riguarda il rapporto tempo indeterminato, poiché si chiarisce una volta per tutte che, quando ci si trova di fronte ad una proposta di lavoro, la qualificazione del tempo indeterminato garantisce il rapporto stesso.

Molto meno soddisfacente appare la soluzione che si prospetta per l'art. 20, riguardante la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dell'igiene sul lavoro, che, nello specifico, interviene sul diritto al risarcimento del danno per le vittime dell'esposizione all'amianto sulle navi della Marina militare: vi è in materia un ampio contenzioso che dimostra la stretta correlazione tra la possibilità di accertare eventuali responsabilità e quella di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento. Su questa vicenda, il governo è intervenuto con una norma pensata per bloccare i processi, impedire l'accertamento delle responsabilità e il risarcimento dei danni alla salute subìti dalle vittime all'esposizione dell'amianto, mentre per il gruppo del Pd, l’art. 20 andrebbe soppresso e sostituito con un testo che, tenendo conto delle peculiari condizioni riscontrabili a bordo del naviglio di Stato, salvaguardi comunque il diritto alla sicurezza sul lavoro. Gli emendamenti proposti non sembrano rispondenti a queste finalità né appaiono idonei a rispondere alle sollecitazioni poste nel messaggio del presidente della Repubblica.

Per il gruppo del Popolo della libertà hanno quindi preso la parola i deputati Lo Presti, Pelino e Baldelli, che hanno in primo luogo richiamato l’attenzione sull'elevato valore istituzionale, politico e tecnico del messaggio del presidente della Repubblica, che ha offerto al Parlamento l'indicazione chiara della strada da percorrere per consolidare gli effetti del disegno di legge all’esame, sottolineando, oltre ad un importante richiamo preliminare sulla eccessiva eterogeneità del testo (messo in luce soprattutto dal deputato Lo Presti in qualità di presidente del Comitato per la legislazione),  non già l’esigenza di una rivisitazione complessiva dell'intero provvedimento, bensì quella di una rilettura di pochi articoli, assai significativi certamente, ma limitati alle nuove procedure di conciliazione e arbitrato in materia di rapporti di lavoro.

Nel merito delle norme sulle quali si è concentrato il messaggio del capo dello Stato, e con particolare riguardo all'articolo 31, i deputati del gruppo del Pdl hanno sottolineato come la Commissione lavoro abbia puntualmente interpretato e reso cogente il richiamo del presidente Napolitano, scongiurando, con la nuova formulazione, il rischio di fare venire meno il principio dell'effettiva volontarietà della rinuncia ai rimedi ordinari della giurisdizione della parte contrattualmente debole, specialmente nel caso in cui l'inserimento della clausola compromissoria nel contratto avvenga nella fase costitutiva del rapporto, momento nel quale, ricorda il Capo dello Stato, massima è la condizione di debolezza di chi offre la prestazione di lavoro. In relazione al giudizio di equità, si è poi precisato che debbono essere rispettati non solo i principi generali dell'ordinamento ma anche i principi regolatori della materia, che derivano anche da obblighi comunitari, ed è stata devoluta al giudice del lavoro l'impugnazione del lodo. Si è stabilito inoltre che la clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero decorsi 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi.

Si è escluso l'arbitrato per le controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro e si è previsto da ultimo, in un'ottica di tutela del lavoratore, che davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato. Infine, è stato precisato che, in assenza di accordi interconfederali o contratti collettivi volti a definire le clausole compromissorie, il ministro del Lavoro convochi le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative al fine di promuovere un accordo. Nel caso in cui non si giunga ad un accordo entro sei mesi il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua in via sperimentale le modalità di attuazione della nuova disciplina, tenendo comunque conto dell'istruttoria svolta tra le parti sociali stesse. Anche per l’art. 20 si sta individuando una positiva soluzione. Gli intervenuti hanno poi richiamato le modifiche apportate all'art. 30, all’art. 32 e all’art. 50, già richiamate dal relatore. Complessivamente, i deputati del gruppo del Pdl hanno rilevato la qualità del lavoro svolto, confermato anche dai pareri espressi dalle Commissioni consultate, le cui indicazioni sono state puntualmente seguite.

Per il gruppo della Lega Nord, il deputato Bonino nel ripercorrere i contenuti del messaggio del presidente della Repubblica, ha osservato che le modifiche introdotte all’art. 31 in materia di arbitrato,  senza mettere in discussione l'introduzione di formule di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro, recepiscono le indicazioni del messaggio stesso volte a sottolineare la necessità di definire per legge meccanismi più idonei ad accertare l'effettiva volontà compromissoria delle parti, con riguardo al contratto individuale, e a tutelare, di conseguenza, il lavoratore, soprattutto nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro. Per queste ragioni, in Commissione è stato modificato il comma 9 dell’art. 31, prevedendo espressamente che la clausola compromissoria non possa riguardare il licenziamento e non possa essere sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ossia quando il lavoratore non è più in una ipotetica condizione ricattatoria da parte di chi offre il posto di lavoro. Per i titolari di tipologie contrattuali differenti dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non prevedono il periodo di prova, si è previsto che la clausola compromissoria non possa essere sottoscritta prima che siano trascorsi 30 giorni dalla firma del contratto medesimo.

Un altro elemento di soddisfazione – ha proseguito il deputato Bonino – deriva dall’approvazione di un emendamento della Lega Nord all’art. 50, che inserisce un'ulteriore condizione, oltre a quelle già previste dalla norma, in caso di accertamento della natura subordinata dei rapporti di collaborazione, ovvero l'offerta anche dell'assunzione a tempo indeterminato.

Per il gruppo Italia dei valori, il deputato Paladini nel richiamare l’attenzione sull’importanza dell'art. 74 della Costituzione e del potere che ne deriva al presidente della Repubblica, nonché sull’importanza del suo intervento sul provvedimento in discussione, ha osservato che le modifiche apportate in sede referente agli articoli oggetto di rinvio non fugano i dubbi espressi nel messaggio di rinvio, e sono più formali che sostanziali. Il punto più controverso è quello riguardante l'introduzione dell'arbitrato obbligatorio, ammantato di volontarietà, in materia di controversie individuali di lavoro; gli emendamenti approvati in proposito – ha affermato il deputato Paladini - non fanno venire meno il dubbio che il prestatore di lavoro continui a trovarsi in una situazione di debolezza, in particolare in tutte le ipotesi di contratti atipici, né appare sufficiente l'aver escluso la possibilità di ricorrere all’arbitrato nelle controversie riguardanti il licenziamento.

Viene inoltre annullata la previsione secondo
la quale i contratti individuali di lavoro possono contenere le clausole compromissorie solo ove la materia sia previamente regolata da accordi interconfederali o contratti collettivi, poiché, in assenza di tale regolamentazione, al ministero del lavoro viene attribuito il compito di provvedere ad introdurre, con proprio decreto, la possibilità che i contratti individuali contengano le clausole compromissorie. Altro punto molto critico,  per l’Italia dei Valori,  è l'eccessivo incremento del ruolo attribuito alle commissione di certificazione, in materia di risoluzione delle controversie di lavoro: alla moltiplicazione dei compiti e funzioni da esse svolte, non corrisponde una verifica né della loro consistenza e capacità organizzativa né dell'attività da esse effettivamente svolta fino ad oggi. Su questo punto, i dubbi espressi dal Capo dello Stato rimangono senza risposta, anche perché  persiste la volontà del governo di deregolamentare la materia delle controversie nascenti dai contratti, limitando la possibilità che il lavoratore si rivolga al giudice, anche ove si verta su diritti costituzionalmente garantiti o indisponibili.

Occorre poi considerare che la valutazione del presidente individua preliminarmente una serie di problematiche generali che incidono negativamente sulla conoscibilità e sulla comprensibilità delle disposizioni: la lunghezza del testo (gli articoli sono passati da 9 a 50 e i commi da 39 a 140) e la sua marcata eterogeneità. Lo stesso presidente della Repubblica ha evidenziato il mancato coinvolgimento delle Commissioni a vario titolo coinvolte nell’elaborazione del testo. Il deputato Paladini ha quindi richiamato gli articoli sui quali si appunta in modo particolare l’attenzione della sua parte politica, soffermandosi sull'art. 31, per sostenere che esso avrebbe dovuto essere riscritto assicurando la volontarietà dell'arbitrato e un'adeguata tutela del lavoratore come contraente più debole. Vi sono poi gli artt. 30 – che delimita il potere di controllo giudiziario sulla ricorrenza dei presupposti delle cosiddette clausole generali contenute nelle disposizioni di legge relative ai rapporti di lavoro subordinato privato e ad altri rapporti di lavoro sostanzialmente di carattere parasubordinato -; 32 - sulla modalità e sui termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali -, e 50, contenente una disposizione transitoria che si applica ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui sia stata riconosciuta la natura di rapporto di lavoro subordinato. Ad essi va aggiunto l'art. 20, che attiene alla tutela del diritto alla salute, relativo alla responsabilità per le infezioni da amianto subite dal personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato: su tale tema appare poco convincente l'emendamento presentato in Commissione dal governo.

Per l’Unione di centro, il deputato Delfino,
dopo avere ricordato la complessità dell’iter parlamentare del provvedimento in discussione, ed il clima costruttivo determinatosi tra maggioranza ed opposizione, ha fatto presente che la sua parte politica ha valutato negativamente l'eterogeneità tematica del disegno di legge, in particolare per quel che riguarda la formazione professionale, il tema dell'università e quello relativo alla previdenza nel pubblico impiego. Permane quindi un giudizio complessivo di inadeguatezza  rispetto alla gravità della crisi economica e delle conseguenti difficoltà del mondo del lavoro e del mondo produttivo. La disoccupazione è in aumento e mancano gli interventi di sostegno all'impresa, nonché la riforma degli ammortizzatori sociali, più volte sollecitata dall’Udc, per dare una risposta piena e favorire quella ripresa che può essere decisiva per uscire dalla crisi. Il gruppo dell’Udc ha comunque apprezzato l'obiettivo del provvedimento di fornire qualche risposta ai temi del lavoro, anche se esprime perplessità sulla riduzione delle tutele nei confronti dei soggetti più deboli, nonché sulle misure mirate alla lotta contro le disuguaglianze nel mondo del lavoro.

Ciò motiva il voto finale di astensione nelle quattro letture parlamentari, ma oggi il nuovo esame consegue al messaggio di rinvio del presidente della Repubblica ed è limitato, per decisione dell’Assemblea, agli articoli in esso esplicitamente richiamati. Il deputato Delfino ha quindi osservato che, per quel che concerne i rilievi mossi all’art. 20, occorre verificare la possibilità di una risposta adeguata a un problema reale, poiché si tratta di salvaguardare la certezza del diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito. Sull’art. 31, relativo all'introduzione nell'ordinamento di strumenti idonei a prevenire l'insorgere di controversie e a semplificare ed accelerare la modalità di definizione delle stesse, il gruppo Udc aveva espresso l'esigenza di procedere nel senso della semplificazione e della riduzione del contenzioso: ciò andava fatto senza introdurre modifiche che potessero in qualche misura non essere coerenti con i principi della volontarietà dell'arbitrato e della necessità di assicurare un'adeguata tutela del contraente più debole. Questo aspetto rappresenta il cuore del messaggio del Presidente della Repubblica, poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi.

Il gruppo dell’Udc guarda con rispetto allo sforzo del relatore per mettersi in sintonia con il messaggio presidenziale e alcuni emendamenti da questi proposti e discussi in Commissione consentono effettivamente di tutelare meglio la libera scelta dell'arbitrato da parte del lavoratore. Ci sono, inoltre, altre questioni, che riguardano gli articoli 30, 32 e 50: anche per questo aspetto, il gruppo dell’Udc è orientato ad un esame che cerchi in qualche misura di corrispondere in modo efficace ai rilievi del presidente della Repubblica. Ciò vale, in particolare, con riferimento all'articolo 50, di cui – secondo il deputato Delfino – sarebbe preferibile la soppressione, mentre va sottolineata la delicatezza dell’intervento di autorità del ministero del Lavoro sul tema dei rapporti contrattuali. Infatti il ministero può assumere una funzione di coordinamento e di stimolo, tuttavia, come ha rilevato la Commissione giustizia, bisognerebbe garantire un principio di cedevolezza della norma, oggi non previsto, che consenta effettivamente di riconoscere alle parti la definizione delle materie che invece sarebbero risolte da un intervento autoritativo da parte del governo.

Conclusa la discussione generale, ha replicato
agli intervenuti il relatore Cazzola, per sottolineare che in materia di arbitrato è stata prospettata una risposta positiva alle esigenze di volontarietà effettivamente richieste nel messaggio del presidente della Repubblica.

Il sottosegretario Viespoli ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto in Commissione, che ha reso possibile una chiara lettura dell'intervento del presidente della Repubblica. Essa (pur con dei distinguo naturalmente anche forti, che in alcuni casi, per una diversità di approccio culturale al tema, permangono) ha consentito tuttavia di riconoscere comunemente che la portata degli emendamenti è tale da costituire un passo in avanti, come ammesso anche da alcuni interventi da parte dell'opposizione. Il governo ritiene che il confronto abbia portato  non ad un esercizio di estetica normativa, ma ad una puntuale di risposta alle sollecitazioni del capo dello Stato,  cercando di riprendere lo spirito di quelle riflessioni e di quelle considerazioni e di determinare un passo avanti nella ricerca di un punto di intesa tra la capacità - soprattutto sul terreno dell'arbitrato - di garantire momenti di semplificazione e contestualmente di non limitare il diritto dei lavoratori, e di determinare quei meccanismi in uno scenario che, attraverso gli emendamenti, colloca dopo il periodo di prova, facendosi carico anche dei rapporti a tempo determinato, la scelta di volontarietà da parte del lavoratore stesso.

L’Assemblea, dopo avere votato senza discussione gli articoli da 1 a 19, e da 31 a 29, ha approvato senza modifiche il testo dell’art. 30 licenziato dalla Commissione lavoro, respingendo tutti gli emendamenti ad esso riferiti.

Si è quindi passati alla votazione dell’art. 31:  la Camera ha approvato l’emendamento 31.33 (Damiano ed altri) con il quale si modifica il terzo periodo del comma 9, nel senso di prevedere che le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie insorte (mentre il testo originario parlava di controversie che dovessero insorgere) in relazione al rapporto di lavoro.  A seguito dell’approvazione di tale emendamento, il seguito dell’esame dell’art. 31 è stato accantonato, e si è passati al voto sull’art. 20, con l’approvazione di un emendamento del governo, interamente sostitutivo del precedente testo: secondo la nuova versione  le norme emanate in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 51 del 1955, non trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato e, pertanto, le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, non si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, sulla base delle disposizioni del decreto n. 303 del 1956. È pertanto rimasta preclusa la votazione sugli altri emendamenti riferiti all'art. 20.

All’art. 32 è stato approvato l’emendamento 32.4
(Foti, Pelino) in base al quale anche la comunicazione dei motivi del licenziamento deve avvenire in forma scritta, ai fini dell’impugnazione del licenziamento medesimo, fermo restando il termine di 60 giorni a pena di decadenza. Sono stati respinti gli altri emendamenti riferiti all'art. 32.  La Commissione ha quindi approvato l’art. 50 nel testo licenziato dalla Commissione, respingendo tutti gli emendamenti ad esso riferiti, e ha quindi ripreso l’esame dell’art. 31 con l’approvazione di due emendamenti: 31.35 (Fedriga ed altri) che modifica il quarto periodo del comma 9 prevedendo che la clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di assunzione; 31.39 (Foti, Pelino) che modifica il comma 9-bis con la previsione che il ministro del Lavoro con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua in via sperimentale le modalità di attuazione della normativa, fatta salva la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi. Sono stati respinti tutti i restanti emendamenti riferiti all'art. 31.

Dopo la votazione degli ordini del giorno, la Camera è passata alle dichiarazioni ci voto finale: hanno dichiarato il voto di astensione, a nome dei rispettivi gruppi politici, la deputata Melchiorre (Misto-Liberaldemocratici-Mae) e il deputato Delfino (Udc); voto favorevole i deputati Fedriga (Lnp) e Foti (Pdl); voto contrario i deputati Paladini (Idv) e Damiano (Pd).

La Camera ha quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso, che passa ora al Senato.

Le notizie sull'attività delle Commissioni parlamentari del periodo 26-30 aprile saranno pubblicate la prossima settimana.