Art. 4 Diritto a condizioni di lavoro chiare e trasparenti

Tutti i lavoratori hanno diritto a condizioni contrattuali chiare e trasparenti, formulate per iscritto, e di ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi e dei loro diritti.

L’obbligo di cui al comma precedente va adempiuto secondo correttezza e buona fede. La sua violazione da parte del datore di lavoro o del committente determina l'applicazione dell’art. 4 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, nonché il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da liquidarsi da parte del giudice con valutazione equitativa, in misura comunque idonea a indurre il datore di lavoro o il committente al rispetto per il futuro del medesimo obbligo.

Il giudice tiene conto della violazione dell’obbligo di cui al primo comma anche ai fini della prova delle condizioni contrattuali e dei diritti del lavoratore oggetto di eventuali controversie. 

 

Ridurre la asimmetria informativa tra datore lavoro, o committente, e lavoratore. È questo l'obiettivo fondamentale dell'articolo 4 della Carta dei diritti universali del Lavoro, come così come spiegato da Lorenzo Fassina, membro della Consulta giuridica Cgil, intervistato da Radioarticolo1 all'interno della striscia quotidiana  “Una firma per il lavoro”, la rubrica dedicata alla proposta di un nuovo Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Per il giurista, infatti, è evidente che "chi controlla i mezzi di produzione ha più possibilità di maneggiare a suo vantaggio il materiale informativo", penalizzando potenzialmente il lavoratore, sia esso - punto molto importante - subordinato o autonomo. "Da qui - spiega Taddei - la volontà della Carta di riaffermare il diritto soggettivo assoluto del lavoratore ad essere informato sulle condizioni contrattuali a cui è sottoposto. Dà attuazione a principio di correttezza e buona fede principio di derivazione comunitaria direttivo 533 del 1991 datore lavoro ha obbligo informare datore lavoro. 

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Ma la Carta dei diritti, spiega Fassina, “espande il raggio di azione del principio riconosciuto a livello europeo”, prevedendo, ad esempio, per il lavoratore, dipendente o autonomo che sia, la possibilità di rivolgersi alla direzione provinciale del lavoro affinché intimi al datore/committente di fornire tutte le informazioni previste entro il termine di quindici giorni, o, in subordine, di ottenere un risarcimento del danno, rivolgendosi al giudice.

"Insomma - conclude Fassina - la Carta dei diritti affronta all'articolo 4 una questione fondamentale, che è quella per il lavoratore di conoscere le condizioni di lavoro, le mansioni, la sede in cui andrà a lavorare, eccetera, eccetera. Informazioni che spetta al datore di lavoro esplicitare. Qualsiasi sia la forma contrattuale e il rapporto in essere". 

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