Ogni anno in Italia muoiono di mesotelioma oltre 1.500 persone, ma soltanto a meno di 700 vengono erogate le prestazioni previste dal Testo Unico 1124/65 in quanto riconducibili a esposizioni professionali. A oltre 800 persone che muoiono a causa dell’amianto non vengono riconosciute le tutele assicurative e sociali. A loro non viene erogata alcuna prestazione economica. È così che si consumano autentici drammi. Decessi che colpiscono persone in giovane età, spesso portatrici di un’unica fonte di reddito e, altrettanto spesso, con minori in età scolare. Un’autentica ingiustizia sociale: al dramma della morte, quindi, si aggiunge quella dell’insostenibilità economica.

Ma ora va segnalata una novità. Il governo, nell’immediatezza della sentenza Eternit (molto amara e ingiusta) e in sede di confronto con le parti sociali, si è impegnato a una prima modifica della legge istitutiva del “Fondo per le vittime dell’amianto” (legge 244/2008), costituito presso l’Inail. Con la Legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 116) l’esecutivo ha legiferato un primo allargamento dei destinatari del Fondo: le prestazioni del Fondo, infatti, sono “estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto, ovvero per esposizione ambientale comprovata”. Ma il cammino è appena iniziato: mentre, da una parte, si plaude a questo timido ampliamento della platea dei destinatari (circa 200), dall’altra si rafforza l’esigenza di avere una legge quadro di riferimento generale nell’ambito della previdenza sociale e non assicurativa.

È utile ricordare che il Fondo per le vittime dell’amianto è stato istituito nel 2008, con la legge 244 (art. 1, commi 241-246), con contabilità autonoma e separata, finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per il rimanente quarto dalle imprese. La prestazione erogata dal Fondo consiste in una indennità economica aggiuntiva rispetto alla rendita diretta o ai superstiti erogata dall’Inail, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall’Istituto. La prestazione è erogata d’ufficio da parte dell’Inail in due acconti e un conguaglio (vengono erogate prestazioni economiche a oltre 17 mila assicurati).

Al riguardo va sottolineato che la legge 244 eludeva, in sede di conversione, le aspettative e le volontà delle organizzazioni sindacali e delle associazioni delle vittime dell’amianto, che si erano battute per far nascere un Fondo vittime italiano similare ai modelli europei più avanzati (come nel caso del Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante francese). Si auspicava che ci fosse una autentica “presa in carico” di tutte le vittime provocate dall’amianto, cioè anche coloro che hanno avuto un’esposizione ambientale, familiare o ignota, o professionale non documentabile.

* presidente Fondo per le vittime dell'amianto