Aspettate un bambino e state pensando a come organizzarvi con il lavoro? Ecco cosa fare a partire dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo 105/2022, per richiedere il congedo di maternità obbligatorio, ovvero il periodo di astensione obbligatoria di cinque mesi a cavallo del parto: due mesi prima e tre dopo, oppure un mese prima e quattro dopo. Attualmente, la legge contempla anche la possibilità di lavorare fino al nono mese e usufruire del congedo nei cinque mesi successivi al parto. In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia. Anche se siete genitori adottivi avete diritto a usufruirne. La richiesta deve essere presentata tassativamente entro il settimo mese di gravidanza (anche nel caso in cui si scelga di continuare a lavorare fino all’ottavo o al nono mese). 

Ma vediamo nel dettaglio a chi spetta, in cosa consiste e gli step per richiederlo.

Si percepisce lo stipendio durante il congedo?

Sì, durante il periodo di congedo l'indennità di maternità è pari all'80% dell'ultima retribuzione giornaliera, salvo contratti che contemplino l’integrazione al 100% a carico del datore di lavoro e viene corrisposta da quest’ultimo (che anticipa) e/o dall’Inps.

Chi può richiedere il congedo?

Ne possono fare richiesta le seguenti categorie di lavoratrici: dipendenti private e da amministrazioni pubbliche con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo; disoccupate o sospese; lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell'anno di inizio del congedo, abbiano accumulato almeno 51 giornate di lavoro agricolo; addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), lavoratrici a domicilio; lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità); lavoratrici iscritte alla Gestione Separata Inps, ma soltanto a fronte del versamento di almeno tre mesi di contributi; lavoratrici autonome.

Come si presenta la domanda?

La richiesta va indirizzata all’Inps e poi inviata al proprio datore di lavoro. La prima cosa da fare è avere dal proprio ginecologo un certificato che attesti lo stato interessante e indichi la data presunta del parto. Se il vostro è un medico del Servizio sanitario nazionale, questo certificato vi sarà sufficiente. Se invece siete seguite da una struttura privata, il certificato dovrà essere convalidato dalla dichiarazione di un medico della Asl. Dovrete, dunque, effettuare una visita presso una struttura pubblica (consultorio familiare / ambulatorio specialistico ginecologia). Per la visita ostetrico-ginecologica e il rilascio del certificato, sia nell’ambulatorio specialistico che nel consultorio familiare, è sufficiente la tessera sanitaria e non occorre la prescrizione medica. A questo punto, siete pronte per presentare la domanda all’Inps. Per farlo potete chiedere assistenza al Patronato Inca (qui tutte le sedi), o al contact center dell’Istituto, o accedere direttamente al sito tramite il vostro Spid.

La legge prevede anche la possibilità di congedo flessibile (1 mese prima e 4 dopo, oppure 5 mesi dopo). In tal caso, tuttavia, il certificato rilasciato dal ginecologo non sarà sufficiente. Servirà, infatti, anche una certificazione del medico aziendale, che attesti l’assenza di rischi per la donna e per il nascituro, derivanti dal proseguire l’attività lavorativa oltre il settimo mese. In questo caso, dunque, la domanda dovrà essere accompagnata dal certificato del ginecologo, da quello del medico aziendale e dalla richiesta della lavoratrice di avvalersi della facoltà di usufruire del congedo flessibile.

Importante! Avete trenta giorni di tempo dalla nascita del bambino per aggiornare la domanda di congedo. All’Inca, già al momento della domanda, vi informeranno su tutte le scadenze.

Dopo il parto il congedo dura:

  • tre mesi, più i giorni compresi tra la data presunta e quella effettiva, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta;
  • tre mesi, più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce). Questo anche nel caso in cui la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto superi il limite di cinque mesi.

Se il neonato è ricoverato in una struttura, la madre può sospendere anche parzialmente il congedo successivo al parto e riprendere l'attività lavorativa. La madre usufruirà del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del bambino. Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio, solo se le condizioni di salute della madre sono compatibili con la ripresa dell'attività lavorativa e accertate da attestazione medica.

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato, con il periodo di congedo che può essere fruito anche parzialmente prima dell'ingresso in Italia del minore. Se l'affidamento non è preadottivo, il congedo spetta alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti per tre mesi, anche frazionato su cinque mesi, a partire dall'affidamento del minore. Tale congedo non spetta invece alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Alla domanda andranno allegati anche l’autorizzazione all'ingresso in Italia del minore straniero rilasciato dalla Commissione per le Adozioni internazionali e l’attestazione di ingresso in famiglia del minore.

In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice può astenersi dal lavoro per l'intero periodo previsto, tranne se rinuncia alla facoltà di fruirne.

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