Siglato il primo contratto integrativo aziendale applicato ai circa mille dipendenti del gruppo Vera Ristorazione Srl (che raggruppa i marchi Ristò, CremAmore, Portello Caffe, Romantica, Illy, Odoroki) presente con 100 ristoranti, caffetterie, gelaterie e pizzerie in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo e Marche.

L’accordo, stipulato a Roma presso la Fipe Confcommercio dalla direzione aziendale e dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs in presenza delle Rsa/Rsu aziendali e di una delegazione di lavoratori, integra tutti i contratti integrativi aziendali esistenti, con l’obiettivo di definire un unico articolato contrattuale, ferma restando la validità degli accordi territoriali, che potranno essere implementati sulle materie oggetto di contrattazione integrativa nazionale. Il nuovo contratto integrativo decorre dal 1° febbraio 2022 e avrà validità fino al 31 gennaio 2026. Lo riferiscono gli stessi sindacati, in una nota.

Le organizzazioni sindacali hanno espresso soddisfazione per la sottoscrizione dell’intesa, "che consente di garantire le medesime condizioni normative ed economiche ai dipendenti del gruppo, uniformando i trattamenti previsti e garantendo norme di miglior favore".

Nel merito il nuovo contratto conferma e rafforza l’impianto delle relazioni industriali e il sistema di relazioni sindacali esistente, con la previsione di un incontro sui diritti di informazione entro il trimestre successivo alla chiusura di ogni bilancio annuale, o su richiesta, finalizzato alla risoluzione preventiva del conflitto. L’intesa definisce i livelli del confronto, nazionale e territoriale/punto vendita, dove saranno affrontate nella fattispecie le dinamiche aziendali e di sviluppo nonché i processi di acquisizione, riorganizzazione e ristrutturazione, i programmi di formazione, mercato del lavoro e stage, ambiente e salute, e, al livello decentrato, gli obiettivi e l’andamento dei Pdv e le tematiche connesse alla organizzazione del lavoro, organici, ferie, permessi, malattia ed assenze, tutela della salute, pari opportunità, lavoro straordinario e supplementare, premio di risultato.

L’accordo definisce un modello contrattato di flessibilità organizzativa finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali, orientato all’accrescimento e alla valorizzazione delle professionalità, con lo spostamento del personale da una attività all’altra in funzione delle esigenze di impresa. L’azienda si impegna a programmare le turnazioni di lavoro sulla base di almeno due settimane e a comunicare ai lavoratori con almeno una settimana di anticipo la reale esecuzione della prestazione. In caso di esubero e prima dell’avvio della procedura di mobilità, verrà avviato un confronto preventivo volto alla ricollocazione del personale entro il raggio di 40Km, con il rimborso delle spese di viaggio sostenute nei primi 6 mesi.

Sulla parte economica, l’intesa definisce lo schema del premio di partecipazione fino a 315 euro, al raggiungimento degli obiettivi concordati sul margine di contribuzione. La somma sarà erogata annualmente con la retribuzione del mese di marzo.

Ogni lavoratore verrà dotato di un badge aziendale per la fruizione del pasto, del valore di 6,50 euro al giorno, e per l’ingresso e l’uscita sul luogo di lavoro. Sul welfare, ad integrazione di quanto previsto dalla normativa in materia di anticipazione del Tfr, le parti concordano l’erogazione dell’anticipo fino ad un massimo del 70% al compimento del 7° anno di anzianità aziendale e l’ampliamento delle casistiche alla separazione dal coniuge o dal convivente, adozione/affidi, danneggiamento abitazione in seguito di calamità naturali, spese funebri e cura animali domestici.

Ampio il capitolato sulle pari opportunità, con l’espresso richiamo alla responsabilità sociale dell’azienda che si impegna a contrastare le discriminazioni e al rispetto dei diritti umani in materia di lavoro, ambiente, igiene, salute e sicurezza e al rispetto dell’esercizio delle libertà sindacali, come anche sul contrasto alla violenza di genere, introducendo norme di miglior favore per le vittime di violenza con due mesi in aggiunta ai tre mesi previsti dalla normativa vigente e l’impegno a trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa su richiesta della lavoratrice. Sulle agibilità sindacali l’intesa prevede lo svolgimento di assemblee retribuite in tutti i territori e istituisce il Coordinamento nazionale Rsa/Rsu.

In tema di prevenzione, salute e sicurezza, l’intesa ribadisce l’importanza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Le Parti convengono di procedere con l’elezione degli Rls (uno per ogni centro commerciale, indipendentemente dal numero dei pdv e 1 ogni 5 pdv) per i quali vengono incrementate le ore di permesso retribuito fino a 10 ore. Spazio anche alla formazione continua con il riferimento al Fondo Interprofessionale For.Te. e al Fondo Nuove Competenze con l’avvio dei percorsi formativi che, giunti a completamento, garantiranno il maggiore inquadramento del personale al 5° livello oltre a una indennità di mansione riconosciuta per 6 mesi in funzione dell’attivazione dei percorsi di crescita.

Il contratto introduce inoltre l’istituto della Banca ore solidale e le linee guida ai fini dell’attuazione. Sulla malattia l’azienda si impegna a dare comunicazione ai lavoratori sul superamento del periodo di comporto con almeno 15 giorni di preavviso. Sul sostegno alla genitorialità l’intesa estende la possibilità di usufruire dei 5 giorni di congedo non retribuito previsto per la cura e l’assistenza dei figli fino a 12 anni. Completano l’accordo gli articolati riferiti a orario di lavoro, ferie e permessi e alla conciliazione vita lavoro, con la previsione di iniziative specifiche da concordarsi entro il 2022.