A pochi giorni dalla sentenza del Tribunale di Bologna che, nell’accogliere il ricorso di Nidil, Filcams e Filt Cgil, ha dichiarato il carattere discriminatorio dell’algoritmo adottato da Deliveroo per gestire le prenotazioni delle sessioni di lavoro della sua rete di rider, il Tribunale del lavoro di Barcellona infligge un nuovo duro colpo al modello della multinazionale inglese. In una sorta di “dialogo carsico” tra le diverse magistrature europee, i giudici del lavoro di vari Paesi riconducono nell’area della subordinazione il rapporto di lavoro dei rider, mostrando un’indubbia capacità reattiva di adattamento delle norme del lavoro all’evoluzione dell’economia digitale.

La sentenza del Tribunale spagnolo n. 259/20, nelle sue fitte 21 pagine di analisi del funzionamento della piattaforma, conferma le conclusioni alle quali era pervenuta un’ispezione del lavoro (definitasi nel luglio 2018) che aveva imposto all’azienda spagnola, operante con il marchio della multinazionale inglese del food delivery, l’assunzione di 748 rider facenti parte della sua rete di recapito.

La decisione, nel definire lo speciale procedimento “de oficio” avviato su iniziativa dell’amministrazione, si caratterizza per un’ampia disamina delle caratteristiche della piattaforma digitale e del lavoro dei rider, dalla quale emerge il puntuale controllo effettuato attraverso un continuo monitoraggio attuato tramite geolocalizzazione di tutta la rete dei rider, gestita sulla base di un sistema di prenotazioni delle sessioni di lavoro del tutto analogo a quello definito discriminatorio dal Tribunale di Bologna. Descritta l’organizzazione del lavoro e richiamata la decisione della Corte di cassazione spagnola sul caso “Glovo”, emanata il 25 settembre 2020, il giudice catalano esclude l’esistenza di una concreta autonomia in capo ai rider nello svolgimento della prestazione, un’effettiva facoltà di autodeterminazione e un reale rischio imprenditoriale.

La decisione perviene alla conclusione della subordinazione del rapporto attribuendo una rilevanza significativa all’inserimento organico del rider nel ciclo produttivo della società che, senza questi lavoratori, non è in condizione di svolgere la propria attività, poiché il suo ridotto personale stabile svolge mansioni solo accessorie all’effettivo servizio reso ai ristoranti. La decisione conclude, pertanto, che “i fattorini erano inseriti nella sfera di governo, di direzione e gestione“ della società, che si avvaleva della loro opera non potendo altrimenti effettuare il servizio.

La subordinazione viene affermata dal giudice spagnolo, quindi, ritenendo prevalente, nel modello organizzativo esaminato, gli elementi propri di tale tipo contrattuale rispetto a quelli dell’autonomia. Tutto ciò nonostante il sistema giuridico iberico preveda un contratto specifico per il lavoratore autonomo economicamente dipendente (il contratto cosiddetto “trade”) regolato dalla legge 20 dell’11 luglio 2007, per certi versi similare a quella del lavoratore etero-organizzato, nel quale erano assunti i rider spagnoli.

Nella decisione del Tribunale, ai fini della qualificazione del rapporto, assumono carattere dirimente i rilievi presenti anche in alcuni provvedimenti italiani e francesi sul sistema di attribuzione del ranking reputazionale legato alla performance del rider idoneo a determinare una sorta di potere disciplinare atipico, nonché la modesta organizzazione di mezzi “molto poco significativa in relazione all’importante organizzazione strutturale necessaria per svolgere l’attività” messa in campo dalla società, che rendono palese l’alienità dell’attività svolta dal rider (“la conclusiòn es que sì existe ajenidad de frutos y riesgos”).

Un’importante conclusione del Tribunale della “Ciudad Condal”, che evoca chiaramente la teoria della “doppia alienità” a suo tempo affermata dalla Corte costituzionale italiana nella lontana, ma oggi più che mai attuale, sentenza n. 30 del 5 febbraio 1996, di recente posta a fondamento del riconoscimento della subordinazione di un rider dal Tribunale di Palermo nella sentenza del 24 novembre 2020 in una nota vicenda giudiziaria.