Con le ordinanze di identico tenore n. 29.236 e n. 29.237 del 21 dicembre 2020, la Corte di Cassazione ha rinviato alla Corte di Giustizia dell’Unione europea l'annosa questione della legge applicabile, in materia di sicurezza sociale, ai lavoratori dipendenti da Ryanair con base di servizio l’aeroporto di Orio al Serio.

La vicenda oggetto del giudizio risale a prima dell'entrata in vigore del regolamento Ue n. 883/2004 e del regolamento n. 465/2012. I testi prevedono regole specifiche in materia di trasporto aereo, introdotte proprio per risolvere il dumping sociale generato dalle compagnie aeree low-cost che iscrivono i propri dipendenti ai regimi di sicurezza sociale più vantaggiosi (cioè meno onerosi).

Alla vicenda oggetto del giudizio di fronte alla Cassazione si applica l'articolo 14, punto 2, lett. a) ii) del regolamento Ce n. 1408/1971 (versione consolidata - GU n. L 28 del 30.1.1997), per cui al lavoratore “occupato prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede” trova applicazione la legislazione di tale Stato, anche se l'impresa che lo occupa non ha né sede, né succursale, né rappresentanza permanente in tale territorio. In particolare, la Cassazione – nelle citate ordinanze del 21 dicembre - chiede alla Corte di Giustizia se, per interpretare la suddetta disposizione, debba farsi riferimento al metodo indiziario elaborato dalla Corte di Giustizia nella sentenza resa il 14 settembre 2017 nel caso Nogueira (causa C-168/16 e C-169/16), ai fini della determinazione del giudice competente a conoscere le controversie relative al rapporto di lavoro.

Con la sentenza Nogueira, la Corte di Giustizia ha censurato le pratiche elusive con le quali Ryanair da anni attua il dumping salariale e contributivo in giro per l’Europa. In base a tale pronuncia, per determinare il “luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività” (che è uno dei criteri previsti dall’art. 19, punto 2, lett. a, del Regolamento Bruxelles-I per determinare il giudice competente a dirimere controversie di rilievo internazionale) occorre prendere in considerazione il luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore di fatto adempie la parte più importante delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro. Alla luce di quanto detto, sarà anzitutto importante che la Corte europea consolidi l'orientamento espresso nella sentenza Nogueira e lo applichi anche alla materia della sicurezza sociale.

Non è escluso che la Corte di Giustizia pronunci un'ordinanza di rigetto, richiamando quanto già affermato nel caso Vueling (sent. 2 aprile 2020, causa C-370/17). Quest'ultima decisione non è affatto incoraggiante, perché in essa la Corte ha ribadito l’obbligo per l’autorità nazionale del Paese che pretende l’iscrizione dei lavoratori al proprio sistema di sicurezza sociale, di esperire la procedura di cooperazione amministrativa. In base a tale procedura, lo Stato che intende iscrivere i lavoratori al proprio sistema deve contattare le autorità dello Stato che ha emesso il formulario A1 o E101 (i.e. il formulario che attesta l’iscrizione al sistema di sicurezza sociale di questo Stato) e chiedere loro di ritirare o annullare il formulario A1, perché emesso in modo fraudolento. Di conseguenza si può ignorare il modello A1 o E101 soltanto se l'autorità che lo ha emesso non risponde in tempi ragionevoli. 

Peraltro sia il modello A1 che l'E101 possono sempre essere emessi anche retroattivamente (cfr. Corte Giust., 6 settembre 2018, C-527/16, Alpenrind), anche se processualmente la questione non si pone essendo allo stato attuale del procedimento impossibile introdurre nuovi mezzi istruttori.

Resta da chiedersi se l'Inps iscriverà comunque i lavoratori dipendenti da Ryanair al sistema previdenziale italiano, pur senza avere ottenuto i contributi sociali che Ryanair afferma di avere già pagato in Irlanda, e applicherà loro la regola dell'automaticità delle prestazioni (cioè garantirà loro prestazioni previdenziali senza ricevere i relativi contributi).