La norma italiana sui beni confiscati compie trent’anni: la legge 109 entrò in vigore il 7 marzo 1996. Essa introduce il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, restando ancora un punto di riferimento fondamentale alla mafia. Ripercorriamo il provvedimento nel dettaglio.

Cos’è la legge 109/1996

Il principio che ispirò il testo aveva un’idea alla base: non basta togliere la ricchezza ai boss, occorre restituirla alla cittadinanza attraverso finalità etiche, sociali e produttive. Prima della legge, infatti, i beni sottratti alle mafie rimanevano spesso in un limbo burocratico, col rischio di restare abbandonati o il pericolo ancora peggiore: tornare in mano alle mafie riacquistati attraverso prestanome.

La mobilitazione e il milione di firme

L’ispirazione giuridica tecnicamente mette le radici nella Legge Rognoni-La Torre del 1982, che per prima introdusse il reato di associazione mafiosa prevedendo la la confisca dei beni. Il ruolo fondamentale fu però dell’associazione Libera: col fondatore don Luigi Ciotti nel 1995 avviò una raccolta di firme che coinvolse oltre un milione di cittadini, in una mobilitazione di portata storica.

Del resto erano passati solo tre anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio del 1992. La richiesta: trasformare la ricchezza accumulata in modo illegale in scuole, centri per giovani, caserme e cooperative.

Il cammino in Parlamento

A quel punto la palla passava a Camera e Senato. L’iter della Legge 109/1996 fu abbastanza rapido: presentata come iniziativa popolare, venne approvata in un clima di unità nazionale. In altre parole, i politici accolsero la proposta riconoscendo che l’utilizzo sociale dei beni era uno degli strumenti più opportuni per colpire davvero la criminalità organizzata. Come detto, la legge fu promulgata il 7 marzo 1996, segnando il passaggio dalla confisca del bene come sanzione alla confisca come risarcimento collettivo.

I pilastri della legge

La norma si articola su tre capitoli fondanti. Il primo è la destinazione sociale: gli immobili (terreni, ville, appartamenti) possono essere trasferiti al patrimonio del Comune per finalità istituzionali o sociali, oppure dati in concessione gratuita a cooperative, associazioni e comunità terapeutiche.

Poi c’è la gestione dei beni mobili: le somme di denaro e il ricavato della vendita di beni confluiscono in un fondo apposito per finanziare progetti di legalità e assistenza alle vittime. Il terzo pilastro è la continuità occupazionale: qui la norma pone l’accento sulle imprese sequestrate, impegnandosi a tutelare i posti di lavoro dei dipendenti “puliti” col ricorso agli amministratori giudiziari.

Il suo valore oggi

Attualmente, grazie alla Legge 109/1996, nel nostro Paese abbiamo migliaia di realtà che sono nate sui beni confiscati alle mafie. È stato istituito il consorzio di cooperative “Libera Terra”, che raggruppa coop agricole nate su terreni appartenuti ai boss come Totò Riina. Varie sono le produzioni, che vanno dalla pasta al vino e l’olio. Insomma, la legge ha funzionato e trent’anni dopo continua a generare lavoro sano, retribuito, legale.