PHOTO
La biografia professionale di Raffaele Cantone parla da sola. Fin dagli esordi in magistratura si è occupato di contrasto alla criminalità economica e alla corruzione. Ha combattuto – con successo – la camorra, portando a sentenza i massimi esponenti dei Casalesi che oggi scontano l’ergastolo. A dicembre 2011 viene nominato, dal ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi, componente della commissione che elabora le prime proposte anti-corruzione del governo Monti, da cui scaturirà la legge Severino.
Da allora ha affiancato all’attività di procuratore della Repubblica impegni di consulenza verso governo e Parlamento per contrastare i reati di mafia e di corruzione fino ad esser nominato nel 2014 presidente dell’Anac che lascerà nel luglio 2019 "per il manifestarsi di un diverso approccio culturale nei confronti dell'Anac e del suo ruolo".
Dopo esser stato a Perugia, da poche settimane è stato nominato dal Csm Procuratore della Repubblica a Salerno. Cantone sostiene che la direttiva europea anti-corruzione impone all’Italia di inserire nuovamente nel Codice penale due reati, abuso di ufficio e traffico di influenze, che contro il parere di molti esperti auditi in Paramento – tra cui il suo – furono cancellati per volontà del ministro Nordio. Oggi, purtroppo, il contrasto alla corruzione, sottolinea, si è allentato non solo dal punto di vista normativo, ma soprattutto da quello culturale.
Quasi due anni fa, quando fu audito in commissione parlamentare sulla legge Nordio, avvisò che abolire il reato di abuso di ufficio mentre era in corso la discussione nel Parlamento europeo sulla direttiva anti-corruzione che conteneva quella fattispecie di reato, era quanto meno paradossale. Non fu ascoltato e ora la Direttiva europea è stata approvata ma da noi il reato di abuso di ufficio non esiste più.
In verità, non fui affatto da solo a sostenere questa posizione. Tanti tra i soggetti auditi posero lo stesso problema. Il Parlamento, in modo ovviamente legittimo, ritenne di non tener assolutamente in conto le nostre osservazioni, forse contando anche sul fatto che la direttiva non sarebbe stata applicata o che comunque sarebbe passato ancora del tempo, come poi avvenuto. E del resto, da parte delle nostre istituzioni attuali non vi è stata alcuna entusiastica condivisione rispetto all’importante atto dell’Unione europea, che anzi da qualcuno veniva anche considerato con un certo fastidio. Con il senno di poi, si sarebbe potuta evitare l’abrogazione totale del delitto ed eventualmente, se proprio necessario, intervenire con modifiche migliorative. Ora il legislatore è obbligato a ripristinare una norma che non necessariamente dovrà essere scritta come il vecchio abuso ma che dovrà punire, come chiede la direttiva al considerando 17 e all’art. 7. Aggiungo che, ad una prima lettura, c’è anche un’altra disposizione della legge Nordio che sembra confliggere con la direttiva e che è quella che ha modificato la norma sul traffico di influenze, restringendone la portata e che, adesso, dovrà probabilmente essere modificata.
L’abuso di ufficio è considerato un reato “sentinella” rispetto appunto a quelli di corruzione e di mafia, ci spiega meglio?
Il reato di abuso di ufficio era un importante reato “sentinella” o meglio ancora un reato “spia”. Esso da un lato rappresentava una sorta di alert, perché le illegittimità dell’azione amministrativa potevano essere la “spia” di un fatto più grave avvenuto e, soprattutto, consentiva di avviare le indagini rispetto a quegli episodi di favoritismi posti in essere da funzionari pubblici, permettendo poi di approfondire le ragioni di questi possibili favoritismi e, in particolare, se dietro di essi potesse celarsi uno scambio corruttivo. La sua abrogazione ha reso oggettivamente meno semplice l’avvio di indagini su fatti illeciti avvenuti nell’amministrazione pubblica e ha, quindi, fatto venir meno una “fonte di innesco” utile per individuare vicende più gravi.
Come giudica nel suo complesso la direttiva anticorruzione?
La scelta dell’Europa di adottare una direttiva in materia di contrasto ai fenomeni corruttivi ha, in primo luogo, un importante valore simbolico perché dimostra l’importanza che viene riservata all’argomento. L’Europa, del resto, aveva già dimostrato la sua spiccata sensibilità in materia, quando negli anni scorsi aveva adottato un’importante direttiva in materia di whistleblower che in Italia si è tradotta in un “mini testo unico” che ha regolamentato in modo più efficace l’istituto del “segnalatore”. Mi riservo, ovviamente, di dare un parere più preciso quando sarò riuscito a studiare bene l’atto europeo appena approvato, ma il mio primo giudizio è molto positivo. Con esso si persegue l’obiettivo di uniformare le legislazioni degli Stati dell’Unione sia in materia penale che in materia di prevenzione. Forse, su alcuni aspetti, la direttiva risente del fatto che si è dovuto trovare un compromesso fra posizioni a volte distanti, ma i punti positivi sopravanzano abbondantemente le eventuali perplessità.
L’Italia, purtroppo, è uno dei paesi in cui il fenomeno della corruzione è assai diffuso, esiste distanza tra la direttiva e le norme italiane contro la corruzione?
L’Italia è un Paese in cui permangono consistenti aree di diffusione della corruzione nell’amministrazione pubblica ma rispetto al passato, a partire dalle riforme introdotte nel 2012 con la legge Severino, la situazione è molto migliorata e lo dimostrano le migliori posizioni conseguite nelle classifiche internazionali in materia. Non intendo, però, assolutamente sminuire la rilevanza del problema perché ci sarebbe certamente bisogno di un ulteriore upgrade. Quanto alla normativa, noi non partiamo affatto da zero. La nostra disciplina sia in materia penale che in materia preventiva è per molti aspetti all’avanguardia e gli interventi sul piano normativo che ci richiede la direttiva dovranno soltanto modificare e integrare l’impianto esistente.
Le modifiche legislative, approvate negli ultimi anni, rispetto ai reati contro la pubblica amministrazione facilitano il contrasto alla criminalità organizzata?
Alcune riforme degli ultimi anni hanno inciso negativamente soprattutto sul contrasto alla corruzione, reato spesso tipico delle organizzazioni criminali, anche mafiose. Si è già detto dell’impatto negativo dell’abolizione dell’abuso di ufficio e anche delle modifiche apportate al reato di traffico di influenze illecite, reato che dopo la riforma Nordio è stato molto depotenziato rendendolo quasi inapplicabile e facendo, persino, venir meno importanti sentenze che a fatica lo avevano individuato. Anche sul versante preventivo ci sono state modifiche che hanno inciso negativamente sul sistema complessivo. È stato depotenziano il piano di prevenzione della corruzione che è un atto obbligatorio per tutti gli enti pubblici, che ha perso autonomia ed è diventato parte di un altro piano (il Piao), sono state modificate norme sulle incompatibilità dei funzionari e depotenziato un importante istituto come il pantouflage (il divieto per tre anni per i dipendenti pubblici di passare al privato presso aziende che prima regolamentavano o supervisionavano, ndr). E se dovessero passare altre riforme annunciate (ad esempio quella che impedisce l’utilizzo del Trojan in materia di corruzione o che rendono più difficili sequestri e le perquisizioni telematiche) la lotta alla corruzione farebbe un ulteriore enorme passo indietro.
Il contrasto alla corruzione e alle mafie è ancora una priorità nel nostro Paese?
A parole lotta alla corruzione e alle mafie continua a essere una priorità della politica. Nei fatti la situazione è, però, diversa. Se la lotta alla mafia tutto sommato non ha subito un effettivo ridimensionamento, perché le riforme normative hanno riguardato soltanto indirettamente questo ambito, quello del contrasto alla corruzione, invece, ha fatto oggettivi passi indietro. Ho già detto delle modifiche peggiorative alla normativa ma aggiungerei anche un dato non meno rilevante e cioè un cambio di passo nell’approccio culturale. Troppe volte abbiamo sentito, da personaggi anche con ruoli istituzionali di primo piano, considerazioni molto critiche sulla lotta alla corruzione e sminuenti della pericolosità del fenomeno. E siccome la corruzione oltre che un reato è anche (se non soprattutto) un comportamento conseguente a un approccio culturale di scarso rispetto per i beni pubblici, certe affermazioni rischiano di fare danni non minori degli interventi normativi citati.


























