Aiuti il clima, riduci le bollette, la tua casa è più sicura e cresce la buona occupazione. Tanti i buoni motivi per attivare il superbonus, spiegati nella campagna della Cgil e dei Centri di assistenza fiscale della Confederazione che conduce il cittadino passo passo nel labirinto di norme, correttivi e cambiamenti di una misura straordinaria finanziata con risorse pubbliche.

Partiamo dalle basi. Gli interventi di efficientamento energetico possono essere realizzati sugli edifici unifamiliari, sulle parti comuni dei condomìni o sulle unità abitative di edifici plurifamiliari (villette a schiera) comprese le pertinenze, per esempio i garage. Gli interventi antisismici, invece, possono essere attuati solo sui primi due tipi di edifici. Le opere principali, cosiddette “trainanti”, sono tre: isolamento termico dell’involucro dell’edificio (cappotto termico), sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari e sugli alloggi in strutture plurifamiliari, sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato di un condominio.

Al termine dei lavori, è necessario che sia conseguito il miglioramento di due classi energetiche o il raggiungimento della classe energetica più alta. Si tratta di interventi che possono essere effettuati sia dal possessore o dal detentore dell’immobile che dal condominio. Se viene realizzato almeno uno degli interventi principali (trainanti) è possibile farne altri, sempre finalizzati al risparmio energetico, purché i lavori siano contestuali a quelli principali oppure eseguiti nel periodo di inizio e di fine lavori. Qualche esempio: infissi e finestre, pannelli o schermature solari, impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza dell’impianto di riscaldamento, eliminazione delle barriere architettoniche.

Il superbonus è riconosciuto anche per tutti gli interventi antisismici, compresi quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio, purché finalizzati a ridurre il rischio sismico degli immobili che si trovano in zona sismica 1-2-3, sia per interventi realizzati sull’immobile di proprietà che su edifici condominiali. È possibile usufruire del 110 per cento anche se acquisti un’unità abitativa da un’impresa di ristrutturazione o da una cooperativa edilizia, se l’alloggio fa parte di un edificio interamente ristrutturato.

Come funziona? Semplice: se si esegue un intervento ammesso al superbonus per il quale è previsto, per esempio, un tetto massimo di spesa di 30mila euro, spendendo 10mila euro lo Stato ne rimborsa 11mila in cinque anni. Questo accade se si chiede la detrazione nel 730 o nel modello redditi persone fisiche. Se invece non si può usufruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi, si può accedere al Superbonus optando per lo sconto in fattura: in questo caso non si spende nulla e all’impresa viene riconosciuto un credito d’imposta del 110 per cento. E se non si ottiene lo sconto in fattura, si può sempre cedere la detrazione a qualsiasi altro soggetto, come per esempio una banca: realizzi l’intervento, sostieni le spese, cedi il credito comunicando la tua scelta all’Agenzia delle Entrate. Chi compra il credito, rimborsa la spesa trattenendo al massimo l’otto per cento sul 110 per cento. Gli istituti finanziari possono anche proporre un finanziamento “ponte”, cioè un prestito per realizzare i lavori che viene poi detratto dal rimborso che spetta al netto degli interessi che garantiscono più del 100 per cento della detrazione.

Per saperne di più, scarica il volantino della campagna Cgil e Caaf